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Incarto n. |
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In nome |
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Lorenzo Anastasi |
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assistito dal segretario: |
Leopoldo Crivelli |
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statuendo sul ricorso 20 marzo 2002 di
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__________ patr. da: avv. __________
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contro |
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la decisione 20 febbraio 2002, no. 742, del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso 19 ottobre 2001 presentato dall'insorgente avverso la decisione 26 settembre 2001 del municipio di __________ con la quale viene rilasciata la licenza edilizia per opere di sistemazione esterna al mapp. no. __________ RF di __________; |
preso atto che il 10 settembre 2002 il patrocinatore del ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso;
ritenuto che il resistente si è avvalso del patrocinio di un legale iscritto all'albo, per cui si giustifica la corresponsione di un'indennità per ripetibili;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
Il ricorrente rifonderà l'importo di fr. 500.-- al resistente a titolo di ripetibili.
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3. Intimazione a: |
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Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo |
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Il segretario |