Incarto n.
52.2002.00120

Lugano

5 giugno 2002

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

 

assistito

dal segretario:

 

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 22 marzo 2002 di

 

 

 

__________

patr. da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 5 marzo 2002 del Consiglio di Stato (n. 1039) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 16 gennaio 2001, rilasciata dal municipio di __________ a __________ e __________ per la costruzione di uno stabile d'appartamenti sulla part. n. __________;

 

 

preso atto che il 4 giugno 2002 il patrocinatore del ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso;

 

 

rilevato che i resistenti rinunciano alla corresponsione di un'indennità per ripetibili;

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

 

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                         Non si assegnano ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

Il presidente

del Tribunale cantonale amministrativo

 

Il segretario