Incarto n.
52.2002.00125

 

Lugano

26 marzo 2002

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso  11 marzo 2002 della

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

il verbale 26 gennaio 2002 relativo all'apertura delle offerte presentate nell'ambito del concorso per opere da gessatore indetto dalla Fondazione __________ di __________;

 

richiamato l'art. 48 PAmm;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto ed in diritto

 

                                         che il 18 gennaio 2002 la Fondazione __________ di __________ ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per le opere da gessatore occorrenti nell'ambito della ristrutturazione dell'istituto di cui è proprietaria in quel comune (FU n. __________, pag. __________);

che le offerte dovevano pervenire alla committente entro le 14.00 di martedì 26 gennaio 2002;

 

che al concorso ha partecipato anche la ricorrente __________;

 

che la relativa offerta, stando alle dichiarazioni del buralista postale, è stata depositata nella casella postale della committente il 26 gennaio 2002 attorno alle 07.30;

 

che le offerte pervenute sono state aperte lo stesso giorno;

 

che il verbale d'apertura menziona l'offerta inoltrata dalla ricorrente senza tuttavia specificarne l'ammontare;

 

che la fondazione, stando alla dichiarazione del buralista postale, ha infatti ritirato l'offerta soltanto il giorno seguente;

 

che contro il verbale d'apertura la __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendogli di essere annoverata fra i concorrenti;

 

che il 20 marzo 2002 il Governo ha trasmesso gli atti al Tribunale cantonale amministrativo per competenza;

 

che, ammesse la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa, va rilevato che il verbale d'apertura non costituisce una decisione impugnabile (art. 37 LCPubb);

 

che impugnabile è soltanto la decisione con cui la fondazione committente dichiarerà semmai tardiva l'offerta presentata dalla __________;

 

che il ricorso va quindi dichiarato improponibile;

 

che date le circostanze si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;

 

 

visti gli art. 2, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è improponibile.

 

 

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario