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Incarto n.
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 11 marzo 2002 della
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__________
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contro |
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il verbale 26 gennaio 2002 relativo all'apertura delle offerte presentate nell'ambito del concorso per opere da gessatore indetto dalla Fondazione __________ di __________; |
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
che il 18 gennaio 2002 la Fondazione __________ di __________ ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per le opere da gessatore occorrenti nell'ambito della ristrutturazione dell'istituto di cui è proprietaria in quel comune (FU n. __________, pag. __________);
che le offerte dovevano pervenire alla committente entro le 14.00 di martedì 26 gennaio 2002;
che al concorso ha partecipato anche la ricorrente __________;
che la relativa offerta, stando alle dichiarazioni del buralista postale, è stata depositata nella casella postale della committente il 26 gennaio 2002 attorno alle 07.30;
che le offerte pervenute sono state aperte lo stesso giorno;
che il verbale d'apertura menziona l'offerta inoltrata dalla ricorrente senza tuttavia specificarne l'ammontare;
che la fondazione, stando alla dichiarazione del buralista postale, ha infatti ritirato l'offerta soltanto il giorno seguente;
che contro il verbale d'apertura la __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendogli di essere annoverata fra i concorrenti;
che il 20 marzo 2002 il Governo ha trasmesso gli atti al Tribunale cantonale amministrativo per competenza;
che, ammesse la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa, va rilevato che il verbale d'apertura non costituisce una decisione impugnabile (art. 37 LCPubb);
che impugnabile è soltanto la decisione con cui la fondazione committente dichiarerà semmai tardiva l'offerta presentata dalla __________;
che il ricorso va quindi dichiarato improponibile;
che date le circostanze si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
visti gli art. 2, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è improponibile.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
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3. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario