Incarto n.
52.2002.00131

 

Lugano

16 maggio 2002

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso  28 marzo 2002 della

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 20 marzo 2002 (n. 1248) del Consiglio di Stato, che esclude la ricorrente dall'aggiudicazione nel concorso indetto per le opere da pittore occorrenti al __________ dell'__________ di __________;

 

 

viste le risposte:

-    24 aprile 2002 della __________;

-    25 aprile 2002 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA);

-    26 aprile 2002 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione della logistica;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 


ritenuto,                           in fatto

 

                                         che il 9 novembre 2001 il Consiglio di Stato ha indetto per il tramite del Dipartimento delle Finanze e dell'Economia (DFE) un pubblico concorso assoggettato alla LCPubb per l'aggiudicazione delle opere da pittore occorrenti all'__________ - __________ a __________ (FU n. __________ pag. __________);

 

che alla posizione 3.2. il capitolato d'appalto e modulo d'offerta chiedeva ai concorrenti di allegare le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento dei seguenti tributi di legge:

 

·         AVS/AI/IPG

·         SUVA o istituto analogo

·         Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia

·         Cassa pensione LPP

·         Contributi professionali (Associazione, Commissione paritetica o sindacato)

·         Imposte alla fonte

·         Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato

 

precisando che la mancata produzione anche di un solo documento avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta dall'aggiudicazione;

 

che al concorso hanno preso parte 14 ditte, fra cui la ricorrente con un'offerta di fr. 93'489.85;

 

che, valutate le offerte pervenutegli, il 20 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha deliberato i lavori alla __________, scartando l'offerta della ricorrente, che aveva omesso di produrre la dichiarazione attestante il pagamento delle imposte comunali;

 

che contro questa decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via principale di essere "reintegrata nel suo diritto di partecipazione al concorso"; in via subordinata postula invece l'annullamento dell'aggiudicazione;

 

che l'insorgente sostiene di aver prodotto tutti i documenti richiesti dal capitolato; contesta inoltre la valutazione dell'offerta vincente operata dall'Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA) sulla base dei criteri di aggiudicazione;

 

che il ricorso è avversato dall'ULSA e dalla __________ con argomenti che verranno semmai discussi nei seguenti considerandi;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

 

che la ricorrente, partecipante al concorso, è di principio legittimata ad impugnare la decisione con cui il Consiglio di Stato l'ha esclusa dall'aggiudicazione; potrà essere ammessa a contestare la delibera soltanto se la sua estromissione risulterà ingiustificata;

 

che con questa riserva il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine;

 

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

 

che giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb i concorrenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo; il committente, soggiunge la norma, esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti (cpv. 2);

 

che giusta l'art. 30 cpv. 1 RLCPubb, "all'offerta devono essere allegate le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di:

 

- AVS/AI/IPG;

- SUVA o istituto analogo

- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;

- Cassa pensione (LPP);

- Contributi professionali;

- Imposte alla fonte;

- Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato.";

 

 

che di identico tenore è la clausola 3.2 del capitolato d'appalto;

 

che la clausola succitata avvertiva inoltre i concorrenti che "la mancata presentazione con l'offerta, anche di un solo documento richiesto" avrebbe comportato "l'immediata esclusione della stessa dal concorso";

 

che la ricorrente, contrariamente a quanto sostiene, ha omesso di presentare la dichiarazione comprovante l'avvenuto pagamento delle imposte comunali;

 

che perfettamente conforme al diritto ed alle condizioni di gara appare pertanto la decisione del Consiglio di Stato di escluderla dal concorso;

 

che una diversa conclusione si tradurrebbe in un'inammissibile disattenzione della succitata clausola del capitolato, che la ricorrente ha omesso di contestare quando ne ha avuto l'occasione;

 

che, resistendo l'esclusione alle critiche dell'insorgente, non mette conto di esaminare la legittimità della delibera;

 

che stando così le cose, il ricorso, manifestamente infondato, va senz'altro respinto;

 

che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 36, 37 LCPubb; 30 RLCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

 

 


dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 600.-- è a carico della ricorrente.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario