Incarto n.
52.2002.00139

 

Lugano

13 ottobre 2003

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

 

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 9 aprile 2002 di

 

 

 

__________

patr. dall'avv. __________

(già patr. dall'avv. __________)

 

 

Contro

 

 

 

la risoluzione 20 marzo 2002 (n. 1317) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 11 aprile 2000 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, si è rifiutato di rinnovarle il permesso di dimora e di rilasciarne uno alle figlie __________ e __________;

 

 

viste le risposte:

-    23 aprile 2002 del Consiglio di Stato;

-      2 maggio 2002 del Dipartimento delle istituzioni;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   a) La cittadina portoghese __________ è entrata in Svizzera il 25 aprile 1997 allo scopo di ricongiungersi con il marito __________, pure di nazionalità portoghese e titolare dal 1996 di un permesso di domicilio. Per tale motivo, ella ha ottenuto un permesso di dimora, in seguito regolarmente rinnovatole, l'ultima volta con scadenza al 24 aprile 2000.

                                         Dalla loro unione sono nati __________, nonché le gemelle __________ e __________.

 

                                         b) Il 6 settembre 1998 __________ e __________ sono entrate in Svizzera, ma solo il 27 luglio 1999 hanno chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni il rilascio di un permesso di soggiorno per vivere con i genitori.

                                         Nel frattempo, il 22 luglio 1999, __________ era stato arrestato e tradotto in carcere preventivo.

 

                                         c) Con decisione 11 aprile 2000, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto l'istanza di __________ volta a ottenere il rinnovo del permesso di dimora, perché ella non viveva in comunione domestica con il marito. Alla medesima è quindi stato fissato un termine con scadenza il 30 giugno 2000 per lasciare il territorio cantonale unitamente alle figlie __________ e __________.

                                         La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 4, 9, 12, 16, 17 LDDS e 8 ODDS.

 

                                         d) Contro tale provvedimento, __________ ha interposto ricorso dinnanzi al Consiglio di Stato.

 

 

                                  B.   a) Con sentenza 28 luglio 2000, il Presidente della Corte delle Assise correzionali di Lugano ha condannato __________ a 18 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, e al versamento di fr. 300.– allo Stato a titolo di risarcimento, per infrazione aggravata e contravvenzione alla LFStup.

                                         A seguito di questa condanna, il 12 settembre 2000 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha ammonito __________, avvertendolo che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative nei suoi confronti (minaccia di espulsione).

 

                                         b) L'8 luglio 2001, __________ è stato nuovamente arrestato e tradotto in carcere preventivo.

                                         Con sentenza 8 gennaio 2002, il Presidente della Corte delle Assise correzionali di Lugano lo ha condannato a 16 mesi di detenzione ancora per infrazione aggravata e contravvenzione alla LFStup e ha revocato la sospensione condizionale della pena di 18 mesi inflittagli il 28 luglio 2000.

                                         Per questi motivi, il 5 febbraio 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione lo ha nuovamente minacciato di espulsione.

 

 

                                  C.   Con giudizio 20 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione adottata  l'11 aprile 2000 dal Dipartimento delle istituzioni di non rinnovare a __________ il permesso di dimora.

                                         L'Esecutivo cantonale ha rilevato che, non vivendo più in comunione domestica con il marito detenuto in carcere, ella non poteva prevalersi, unitamente alle figlie, di alcun diritto all'ottenimento di un permesso di dimora.

                                         Alla cifra 3 del dispositivo della risoluzione veniva indicato che la stessa era definitiva.

 

 

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando, in via principale, il rinnovo del proprio permesso di dimora e, in via subordinata, il rilascio di un identico permesso anche alle figlie __________ e __________ al fine di permettere loro di vivere con i genitori in Svizzera.

                                         Sostiene di aver diritto, in base all’art. 17 cpv. 2 LDDS, al rinnovo dell'autorizzazione richiesta. Afferma che la mancanza di comunione domestica con il marito è stata temporanea in quanto, una volta scarcerato, quest'ultimo è tornato a vivere insieme a lei.

                                         In questo senso, invoca una sentenza del Tribunale federale, secondo cui uno straniero ha diritto al permesso di soggiorno se al coniuge incarcerato titolare di un'autorizzazione di domicilio non gli viene revocato il permesso al termine della detenzione (DTF 127 II 60, consid. 1c). Di conseguenza, soggiunge, il Consiglio di Stato non poteva dichiarare la propria decisione definitiva.

                                         Mette poi in dubbio che la decisione dipartimentale riguardi anche le figlie, contestando in ogni caso che le stesse abbiano chiesto il ricongiungimento familiare in maniera abusiva.

                                         Con istanza pedissequa al gravame, chiede di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

 

 

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppone il dipartimento.

                                         Dal canto suo, il Consiglio di Stato propone di dichiarare irricevibile il gravame.

 

 

                                  F.   Con decisione 19 giugno 2002, la Sezione esecuzione pene e misure ha ordinato la liberazione condizionale di __________ per il giorno successivo, sottoponendolo al patronato con un periodo di prova di tre anni.

 

 

                                  G.   Invitati a prendere posizione sul fatto che il 1° giugno 2002 era entrato in vigore l'accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio di questo Tribunale, mentre il dipartimento ha proposto l'accoglimento dell'impugnativa, rilevando che il municipio di __________ aveva accertato che __________ viveva con la moglie nell'appartamento coniugale in via __________ e che sia quest’ultima sia una delle due figlie svolgevano regolarmente un'attività lucrativa.

                                         Preso atto di tali risultanze, l'insorgente ha postulato il rilascio di un permesso di domicilio per sé e per __________ e __________.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   Preliminarmente va detto che la decisione 11 aprile 2000 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, che ha negato il permesso di dimora a __________ per mancanza di comunione domestica con il marito, riguardava anche le figlie dell'insorgente, entrate in Svizzera per ricongiungersi con i genitori.

                                         A ragione quindi il Consiglio di Stato si è chinato nella sua decisione pure sulla sorte del soggiorno in Svizzera di __________ e __________.

 

 

                                   2.   2.1. Ferme queste premesse, in materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui quest’ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).

 

                                         2.2. In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

 

2.3.

                                         2.3.1. L'Accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1° giugno 2002 e direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, di soggiornare, di accedere a delle attività economiche e di offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno (art. 1 LDDS nella sua nuova versione in vigore dal 1° giugno 2002).
Gli art. 4 ALC e 2 cpv. 1 Allegato I ALC garantiscono ai cittadini di una parte contraente il diritto di soggiornare e di esercitare un attività economica nel territorio dell’altra parte contraente, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all’art. 10 ALC.
Gli art. 7 lett. d) ALC e 3 cpv. 1 primo periodo Allegato I ALC regolano il diritto al ricongiungimento familiare: queste disposizioni prevedono che i membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno a loro volta diritto di stabilirsi con esso. Secondo l’art. 3 cpv. 2 lett. a Allegato I ALC, sono considerati membri della famiglia, qualunque sia la loro cittadinanza, il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico.
Essendo la presente procedura già pendente il 1° giugno 2002, alla fattispecie risulta applicabile il nuovo diritto sancito dal menzionato accordo bilaterale (art. 37 OLCP; RS 142.203).

 

                                         2.3.2. __________ è sposata con un cittadino portoghese domiciliato in Svizzera. Quest’ultimo, in quanto titolare di un permesso di soggiorno di durata uguale o superiore ad un anno, gode da subito dei diritti garantiti dal trattato in parola, anche se titolare di un'autorizzazione rilasciatagli ancora in base alla LDDS (art. 10 cpv. 5 ALC e art. 36 dell'Ordinanza 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP).

                                         L'insorgente ha quindi diritto, in linea di principio, di ottenere il rinnovo del permesso di dimora in virtù delle disposizioni dell'ALC che disciplinano il soggiorno dei membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente.

 

                                         Inoltre si deve considerare che ella, in quanto cittadina portoghese e titolare di un passaporto valido ed esercitando in Svizzera un’attività lucrativa, dispone pure di un diritto proprio, indipendente da quello derivato dal coniuge, a risiedere nel nostro Paese. In questo senso, il fatto che ella abbia postulato il rinnovo del permesso di dimora a titolo di ricongiungimento familiare per vivere insieme al marito non le preclude la possibilità di ottenere autonomamente l'autorizzazione richiesta.

 

                                         2.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che la decisione impugnata è suscettibile di essere dedotta davanti all'alta Corte federale mediante un ricorso di diritto amministrativo: di conseguenza la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data.

                                         Se il permesso in oggetto possa esserle rinnovato o no è una questione di merito, non di ammissibilità.

 

                                         A identica conclusione si deve giungere per le figlie __________ e __________: le stesse sono minori di 21 anni ed è incontestato che vivono in comunione domestica con i genitori.

 

                                         2.5. Ne discende che il presente gravame, inoltrato tempestivamente (art. 46 cpv. 1 PAmm) da una persona legittimata ad agire (art. 43 PAmm), risulta in linea di massima ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze istruttorie esperite in questa sede (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                         Per contro, la richiesta dell'insorgente volta a ottenere un permesso di domicilio per sé e per le figlie è inammissibile, trattandosi di una nuova domanda (art. 63 cpv. 2 PAmm).

 

                                         Per il che, può rimanere aperta in questa sede la questione di sapere se, come sostenuto nel gravame, per le figlie __________ e __________ possa essere dedotto un diritto a riunirsi con il padre sulla base dello "Scambio di lettere 12 aprile 1990 tra la Svizzera e il Portogallo concernente il trattamento amministrativo dei rispettivi cittadini dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni" (RS 0.142.116.546), segnatamente sulla dichiarazione - non pubblicata - della delegazione elvetica di voler estendere il diritto al ricongiungimento famigliare fino al compimento del 20° anno di età.

 

 

                                   3.   3.1. Come appena indicato, i membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi con esso, ritenuto che sono tali il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico, qualunque sia la loro cittadinanza (art. 3 cpv. 1 primo periodo e cpv. 2 Allegato I ALC).

                                         I diritti conferiti dalle disposizioni dell'accordo sulla libera circolazione delle persone possono in linea di massima essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità (art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC).

 

                                         3.2. Giusta l'art. 17 cpv. 2 prima frase LDDS, lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora, fintanto che i coniugi vivono insieme.

                                         Scopo di tale norma è di permettere ed assicurare a livello giuridico un'effettiva convivenza famigliare. Il diritto a tale ricongiungimento è limitato dalla necessità di fare rispettare l'ordine pubblico e dall'abuso di diritto (DTF 119 Ib 81 consid. 2c; 118 Ib 153 consid. 2b; 115 Ib 97 consid. 3a).

                                         Giova ricordare che la LDDS è applicabile soltanto se l'ALC non dispone altrimenti e la normativa interna prevede disposizioni più favorevoli (art. 1 lett. a LDDS).

 

 

4.4.1. In concreto, già si è detto in precedenza che i coniugi __________, dopo essersi ricongiunti in Svizzera nel 1997, non hanno sempre vissuto insieme. È in effetti incontestato che il marito della ricorrente abbia soggiornato in carcere a due riprese per dei periodi comunque abbastanza lunghi, la prima volta tra il 22 luglio 1999 e il 28 luglio 2000, la seconda tra l’8 luglio 2001 e il 19 giugno 2002. Questi fatti hanno indotto il dipartimento dapprima e il Consiglio di Stato in seguito a non rinnovare all’insorgente il permesso di dimora per mancanza di comunione domestica con il marito.

 

                                         4.2. Sennonché, questa conclusione non può essere condivisa alla luce degli accordi settoriali con la Comunità europea e i suoi Stati membri, entrati in vigore pendente causa.

                                         In primo luogo occorre rilevare che, malgrado le due condanne penali subite per violazione delle legge federale sugli stupefacenti, __________ continua ad essere titolare di un permesso di domicilio in Svizzera. Risulta inoltre dagli accertamenti esperiti dalle autorità comunali di __________ che questi, dopo la sua ultima scarcerazione è ritornato a vivere in maniera stabile nell'abitazione coniugale in via __________ insieme alla ricorrente e alle figlie. Orbene, tenuto conto che l'appartamento di 3 locali e mezzo in cui vive la famiglia __________ è senz'altro adatto per alloggiare quattro persone in quanto corrisponde ai criteri in uso nella regione (cfr. art. 3 cpv. 1 Allegato I ALC) e considerato che non è in discussione una violazione dell'ordine pubblico ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC da parte delle interessate, questo Tribunale ritiene che, allo stadio attuale, nulla si oppone al rinnovo del permesso di dimora all'insorgente e al rilascio di un’analoga autorizzazione in favore delle figlie __________ e __________, sulla base delle disposizioni dell’ALC che disciplinano il ricongiungimento familiare.

                                         A prescindere da ciò, va detto che alla ricorrente andrebbe comunque concesso il permesso da lei richiesto anche perché dagli accertamenti compiuti durante l’istruttoria è emerso che ella svolge da tempo un’attività lucrativa nel nostro Paese e pertanto dev’essere considerata alla stregua di una lavoratrice dipendente, ai sensi dell’art. 6 Allegato I ALC. Visto poi che ella disponeva già al momento dell’entrata in vigore dell’ALC dell’autorizzazione ad esercitare un’attività economica in Svizzera, nei suoi confronti non sono applicabili neppure le disposizioni transitorie di cui ai cpv. da 1 a 4 dell’art. 10 ALC (art. 10 cpv. 5 Allegato I ALC).

 

 

                                   5.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto accolto senza ulteriore disamina e le decisioni del Consiglio di Stato e della Sezione dei permessi e dell'immigrazione annullate.

                                         Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese.

                                         Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente, assistita da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmm). Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria diviene priva di oggetto.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4 e 7 ALC; 3 e 5 Allegato I ALC; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 36 e 37 OLCP; 17 LDDS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 63, 64 e 65 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   In quanto ricevibile, il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza sono annullate:

a)      la risoluzione 20 marzo 2002 (n. 1317) del Consiglio di Stato;

b)      la decisione 11 aprile 2000 (DIM 113) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

 

 

                                   2.   Gli atti sono ritornati alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, affinché rinnovi a __________ il permesso di dimora e ne rilasci uno alle figlie __________ e __________ (entrambe nate il __________).

 

 

3.Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 1'200.– a titolo di ripetibili.

 

 

4.Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall’intimazione.

 

 

 

                                    5.   Intimazione a:

 

 

__________

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            Il segretario