Incarto n.
52.2002.166

Lugano

4 marzo 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

 

assistito

dal segretario:

 

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 19 aprile 2002 della

 

 

 

__________

rappr. da: __________

 

 

contro

 

 

 

 

la risoluzione 9 aprile 2002 (n. 1643) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 21 dicembre 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio dei permessi, in materia di rilascio di un'assicurazione di massima per l'ottenimento della patente per affittacamere;

 

 

 

preso atto che con scritto 26 febbraio 2003 l'Ufficio dei permessi ha comunicato di aderire al ricorso;

 

 

considerato che nulla osta all'accoglimento del gravame;

 


decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.
§    Di conseguenza, sono annullate:

1.1. la decisione 9 aprile 2002 (n. 1643) del Consiglio di Stato;

1.2. la risoluzione 21 dicembre 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio dei permessi.

1.3. gli atti sono rinviati al Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio dei permessi, affinché rilasci all'insorgente l'assicurazione richiesta.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

Il presidente

del Tribunale cantonale amministrativo

 

Il segretario