Incarto n.
52.2002.00185

 

Lugano

11 giugno 2002

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso  3 maggio 2002 della

 

 

__________

patr. da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 17 aprile 2002 (RM 93/2002) del Comune di __________ con la quale delibera alla ditta __________ le opere da pittore relative alla ristrutturazione dello stabile al mapp. n. __________ RFD;

 

 

vista la risposta 15 maggio 2002 del municipio;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che in esito a pubblico concorso (FU n. __________) il 17 aprile 2002 il municipio di __________ ha deliberato alla __________ le opere da pittore relative alla ristrutturazione dello stabile sito al mappale n. __________ RFD di __________;

che contro questa decisione è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo la __________, obiettando che il municipio di __________ era incorso in sede di valutazione dei criteri di aggiudicazione in un abuso di apprezzamento a scapito della propria offerta ed a favore di quella presentata da una ditta locale;

 

che invitato a prendere posizione sul ricorso il municipio ha comunicato che con risoluzione 13 maggio 2002, n. 119/2002, ha annullato la delibera;

 

che il Tribunale cantonale amministrativo ha intimato alle parti di prendere posizione sull'annullamento della delibera;

 

che la ricorrente, presone atto, ha chiesto lo stralcio del ricorso con protesta di spese e ripetibili, mentre che la __________ ha comunicato che non aveva osservazioni da formulare;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

 

che la legittimazione attiva della ricorrente è certa;

 

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine;

 

che giusta l'art. 50 cpv. 1 PAmm l'istanza inferiore può, fino all'insinuazione della risposta, modificare la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente;

 

che in caso di adesione all'impugnativa, l'istanza di ricorso dichiara il gravame privo d'oggetto e statuisce su spese e ripetibili (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 50 PAmm, n. 4);

 

che, seppur per motivi diversi, decidendo di annullare la delibera, il municipio ha in sostanza aderito alla domanda principale formulata dalla ricorrente;

 

che il ricorso va quindi dichiarato privo d'oggetto;

 

che, date le circostanze, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;

 

che l'adesione al ricorso non permette invece di prescindere dalla condanna del comune al pagamento di un'indennità per ripetibili.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 31, 50, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è privo d'oggetto.

 

 

                                   2.   Il comune di __________ rifonderà alla ricorrente fr. 800.-- a titolo di ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

___________

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario