Incarto n.
52.2002.00259

 

Lugano

25 giugno 2002

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

 

assistito

dal segretario:


Paolo Bianchi, vicecancelliere

 

 

 

statuendo sul ricorso  21 giugno 2002 di

 

 

 

__________

patr. da: avv. __________, 

 

 

Contro

 

 

 

la decisione 6 giugno 2002 con cui il municipio di __________ gli ha inflitto una multa di fr. 200.-- per il disturbo della quiete pubblica arrecato dal "__________";

 

 

richiamato l'art. 48 PAmm;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

                                        

che, con decisione 14 maggio 2002, il municipio di __________ ha inflitto a __________, gerente del "__________", una multa di fr. 200.-- per il disturbo alla quiete pubblica arrecato dall'uso di strumenti e apparecchi musicali all'interno del locale;

 

che, stando al dispositivo della suddetta decisione, avverso la stessa sarebbe data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo;

 

che contro la predetta pronuncia municipale __________ insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento, per ragioni che non occorre qui esporre; 

                      

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;   

 

                                         che, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso, l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);        

che, secondo il principio generale dell'art. 208 cpv. 1 LOC, contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti; 

 

che tale regime è in particolare applicabile anche alle contravvenzioni perseguite dai municipi in base alla LOC (art. 148 cpv. 2 e 3 LOC); 

 

che, con la modifica dell'art. 72 LesPub entrata in vigore il 24 agosto 2001, pure l'ordinamento ricorsuale dei procedimenti contravvenzionali fondati sulla LEsPub è stato adeguato al regime sopra descritto;

 

che la novella legislativa ha soppresso l'eccezione, del tutto ingiustificata, ai rimedi di diritto sanciti dalla LOC, di cui al pregresso art. 72 LEsPub, giusta il quale contro le decisioni emanate dal municipio in materia contravvenzionale era dato ricorso direttamente al Tribunale cantonale amministrativo; 

che, nell'evenienza concreta, l'avversata decisione municipale è pertanto in ogni caso impugnabile, in primo luogo, al Consiglio di Stato;

 

che il ricorso va quindi dichiarato irricevibile e gli atti vanno trasmessi d'ufficio al Consiglio di Stato per competenza (art. 4 PAmm);

 

che, dato l'esito, non si prelevano né tasse di giustizia né spese.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 72 LEsPub; 148 e 208 LOC; 3, 4, 18, 28, 31, 48, 60 e 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

§.  Gli atti sono trasmessi al Consiglio di Stato per competenza.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse di giustizia né spese.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

Il presidente                                                                                    Il segretario

del Tribunale cantonale amministrativo