Incarto n.
52.2002.00268

Lugano

2 ottobre 2002

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 27 giugno 2002 di

 

 

 

__________

 

 

Contro

 

 

 

la decisione 5 giugno 2002, no. 2641, del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso 10 aprile 2002 dell'insorgente avverso la decisione 27 marzo 2002 del municipio __________ con la quale gli ordina l'allontanamento dei volatili presenti nell'appartamento locato dallo stesso;

 

rilevato che in occasione dell'udienza di sopralluogo del 1° ottobre 2002, sentite le spiegazioni del giudice delegato, il ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso;

 

ritenuto inoltre, consenziente il municipio, che lo stesso si impegna ad evacuare tutti i volatili entro il 15 novembre 2002;

 

preso atto di questo impegno il municipio rinuncia ad esigere l'indennità per ripetibili a condizione che il ricorrente ottemperi il termine impartito di cui sopra;

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                         §    Nel caso in cui non avrà allontanato tutti i volatili entro il 15 novembre 2002, il ricorrente rifonderà fr. 500.-- al comune di __________ a titolo di ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________;

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario