Incarto n.
52.2002.271

 

Lugano

7 novembre 2002

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Werner Walser

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 27 giugno 2002 dell'

 

 

 

__________,

 

 

contro

 

 

 

la decisione 18 giugno 2002 del Consiglio di Stato (n. 2994) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 15 aprile 2002 con cui il municipio di __________ gli infligge una multa di fr. 500.- per violazione della legge edilizia;

 

viste le risposte:

-      9 luglio 2002 del Consiglio di Stato;

-    17 luglio 2002 del municipio di __________;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che il ricorrente arch. __________ è contitolare dell'impresa di costruzioni ____________________ di __________;

che all'inizio di quest'anno la ditta succitata è stata incaricata da __________ di ricostruire in cemento armato un muretto in sassi, alto circa un metro e posto sul confine della sua proprietà (part. __________ RF), che nel 1999 era crollato su una lunghezza di circa 20 m sul fondo sottostante;

 

che il 5 marzo 2002 il municipio ha ordinato la sospensione dei lavori, avviati senza permesso ed interessanti un fondo situato fuori della zona edificabile;

 

che il 14 marzo 2002 l'autorità comunale ha posto in contravvenzione tanto il proprietario del terreno, quanto l'arch. __________, nella sua qualità d'impresario costruttore, per aver iniziato i lavori senza permesso di costruzione;

 

che, raccolte le giustificazioni dei prevenuti in contravvenzione, il 15 aprile 2002 il municipio ha inflitto un ammonimento al proprietario del terreno ed una multa di fr. 500.- all'impresario per violazione formale della LE;

 

che con giudizio 18 giugno 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la multa, respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dall'arch. __________;

 

che contro il predetto giudizio governativo, che si limita a constatare il perfezionamento dell'infrazione, __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

 

che l'insorgente ritiene che spettasse al proprietario chiedere il permesso di costruzione; la multa, aggiunge, sarebbe inoltre sproporzionata e discriminatoria;

 

che il Consiglio di Stato ed il municipio non hanno formulato particolari osservazioni;

 

 


considerato,                   in diritto

 

                                         che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 148 LOC;

 

che, secondo l'art. 46 cpv. 1 LE, le contravvenzioni alla legge edilizia, ai piani regolatori ed ai regolamenti comunali sono punite dal municipio con la multa sino a fr. 5'000.- se è stata omessa una domanda di costruzione sottoposta alla procedura ordinaria; sino a fr. 500.- se invece è stata omessa una notifica;

 

che la multa dev'essere commisurata alla gravità dell'infrazione e se del caso alla colpa (cpv. 3); sono punibili tutte le persone che hanno concorso all'infrazione anche solo per negligenza;

 

che, nell'evenienza concreta, l'impresa di __________, di cui il ricorrente è contitolare, ha iniziato a ricostruire un muro situato fuori della zona edificabile senza essere in possesso del permesso;

 

che trattandosi di un'opera situata fuori della zona edificabile, la domanda di costruzione era soggetta alla procedura ordinaria di rilascio del permesso (art. 4 lett. c e 6 e contrario RLE);

 

che, omettendo di verificare se il proprietario del fondo avesse ottenuto il permesso di costruzione, l'insorgente ha manifestamente concorso al perfezionamento dell'infrazione ascrittagli; non può quindi essere prosciolto dall'addebito rivoltogli;

 

che nella commisurazione della multa il municipio ha considerato che il ricorrente, di formazione architetto STS e già municipale, dovesse essere considerato persona cognita delle regole dell'arte; l'ha quindi punito più severamente del proprietario;

 

che questo tribunale condivide solo parzialmente le deduzioni dell'autorità comunale; il rigore usato nei confronti del ricorrente appare invero eccessivo per rapporto alla clemenza della sanzione, peraltro nemmeno prevista dalla legge, irrogata al proprietario;

 

che lo stesso municipio nelle osservazioni presentate al Consiglio di Stato ha ammesso che il ricorrente ha agito per negligenza, nell'erronea convinzione che simili manufatti fossero esenti da permesso;

 

che, ponendo mente all'insieme delle circostanze, una multa di fr. 200.- appare meglio ragguagliata alla gravità oggettiva dell'infrazione ed alla colpa del trasgressore;

 

che, stando così le cose, il ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio impugnato e riducendo la multa all'importo summenzionato;

 

che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente proporzionalmente al grado di soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 45, 46 LE; 4, 6 RLE; 148 LOC; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 18 giugno 2002 del Consiglio di Stato (n. 2994) è annullata;

1.2.   la multa inflitta al ricorrente dal municipio di __________ con decisione 15 aprile 2002 è ridotta a fr. 200.-.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 100.- è a carico del ricorrente.

 

 

 

 

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario