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Incarto n.
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 4 luglio 2002 di
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__________, __________, entrambi patr. da: avv. __________,
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contro |
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la decisione 18 giugno 2002, n. 2993, del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso 10 aprile 2002 presentato dagli insorgenti contro le decisioni 15 marzo 2002 (n. 33/2002 e 34/2002) con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha sospeso per tre mesi l'autorizzazione a gestire il locale notturno "__________", rispettivamente l'assunzione della gerenza di qualsiasi esercizio pubblico; |
preso atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo 24 settembre 2002, dopo discussione, il giudice delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:
"1. Ai ricorrenti viene inflitta una multa di fr. 2500.-- ciascuno.
2. Il Dipartimento delle istituzioni abbandona qualsiasi ulteriore procedimento contravvenzionale a dipendenza dei fatti oggetto del presente giudizio.
3. La decisione 18.06.2002 del Consiglio di Stato (no. 2993) è riformata di conseguenza.
4. Non si prelevano spese e tassa di giustizia né di prima né di seconda istanza. Non si assegnano ripetibili.";
ritenuto che le parti hanno dichiarato di accettare la transazione seduta stante;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuta transazione.
§ La decisione 18 giugno 2002, n. 2993, del Consiglio di Stato è riformata di conseguenza.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili.
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3. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario