Incarto n.
52.2002.318

Lugano

10 novembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

 

assistito

dal segretario:

 

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 28 agosto 2002 di

 

 

 

RI 1

patrocinato da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 9 luglio 2002, no. 3475, del Consiglio di Stato, con la quale respinge il ricorso dell'insorgente interposto contro la decisione __________ municipio di __________ di concedere a CO 1 l'autorizzazione ad allacciare la loro proprietà alla condotta privata del ricorrente per l'erogazione dell'acqua potabile;

 

 

 

preso atto che il 3 novembre 2004 il patrocinatore del ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso;

 

ritenuto che i resistenti si sono avvalsi del patrocinio di un legale iscritto all'albo, per cui si giustifica la corresponsione di una indennità per ripetibili;

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

 

                                   2.   Le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 100.- sono a carico del ricorrente, che rifonderà ai resistenti l'importo di fr. 200.- a titolo di ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

 

Il presidente

del Tribunale cantonale amministrativo

 

Il segretario