Incarto n.
52.2002.319

Lugano

3 febbraio 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

 

assistito

dal segretario:

 

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 29 agosto 2002 di

 

 

 

__________,

patrocinata dall'avv. __________,

 

 

Contro

 

 

 

la risoluzione 31 luglio 2002, n. 3602, del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 5 luglio 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di dimora per il figlio __________ (ricongiungimento famigliare);

 

 

preso atto che il 31 gennaio 2003 il patrocinatore dell'insorgente ha comunicato di ritirare il ricorso, ritenuta la formulazione di una nuova richiesta di ricongiungimento famigliare che adempia i requisiti di legge;

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

 

 

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

Il presidente

del Tribunale cantonale amministrativo

 

Il segretario