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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo |
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Lorenzo Anastasi |
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assistito dal segretario: |
Leopoldo Crivelli |
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statuendo sul ricorso 29 agosto 2002 di
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__________,
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Contro |
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la risoluzione 31 luglio 2002, n. 3602, del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 5 luglio 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di dimora per il figlio __________ (ricongiungimento famigliare); |
preso atto che il 31 gennaio 2003 il patrocinatore dell'insorgente ha comunicato di ritirare il ricorso, ritenuta la formulazione di una nuova richiesta di ricongiungimento famigliare che adempia i requisiti di legge;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
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3. Intimazione a: |
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Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo |
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Il segretario |