Incarto n.
52.2002.00320

Lugano

3 ottobre 2002

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

 

assistito

dal segretario:

 

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 30 agosto 2002 della

 

 

 

__________

patr. da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 16 agosto 2002, no. 3658, del Consiglio di Stato, che delibera alla ditta __________, la fornitura di blocchi per arginature per risanare gli argini del __________, lotto __________;

 

 

preso atto che il 1. ottobre 2002 il patrocinatore della ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso;

 

 

ritenuto che la resistente si è avvalsa di un legale iscritto all'albo, per cui si giustifica la corresponsione di un'indennità per ripetibili;

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

 

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                         La ricorrente rifonderà l'importo di fr. 500.-- alla resistente a titolo di ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

____________

 

 

 

 

 

Il presidente

del Tribunale cantonale amministrativo

 

Il segretario