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Incarto n.
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Lugano 7 febbraio 2003 |
In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 10 settembre 2002 di
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__________,
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contro |
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la risoluzione 20 agosto 2002 (n. 3919) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 31 luglio 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo di un permesso di dimora; |
viste le risposte:
- 18 settembre 2002 del Dipartimento delle istituzioni;
- 18 settembre 2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che la cittadina russa __________ (1967) è entrata la prima volta in Svizzera nel novembre 1991, ottenendo successivi permessi di dimora di breve durata per lavorare come artista fino al 30 giugno 1992;
che la ricorrente ha beneficiato di identici permessi per i medesimi motivi durante i seguenti periodi: 1° novembre 1993 - 31 agosto 1994, 1° aprile - 30 novembre 1997, 1° luglio 1998 - 28 febbraio 1999, 1° dicembre 1999 - 31 luglio 2000, 1° gennaio - 30 aprile 2001;
che il 25 aprile 2001 la ricorrente ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo L in attesa di sposarsi con il cittadino italiano __________ (1936) titolare di un permesso di domicilio;
che le nozze sono state celebrate il 4 luglio 2001 a Lugano;
che, a seguito del matrimonio, __________ ha ottenuto un permesso di dimora valido fino al 3 luglio 2002;
che il 25 marzo 2002 __________ ha promosso un'azione di divorzio dinnanzi al Pretore del Distretto di Lugano, alla quale la moglie ha aderito;
che il 15 aprile 2002 la ricorrente ha lasciato l'appartamento coniugale;
che l'11 luglio 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la domanda di __________ volta a ottenere il rinnovo del permesso di dimora in quanto essa non viveva più insieme al marito e le ha fissato un termine con scadenza il 31 agosto 2002 per lasciare il territorio cantonale (art. 4, 9, 12, 16, 17 LDDS; 8 CEDU; 8 ODDS e 23 OLCP);
che con sentenza 13 agosto 2002 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano ha pronunciato il divorzio tra i coniugi __________, omologando la convenzione sugli effetti accessori del divorzio da loro sottoscritta;
che contro la menzionata sentenza di divorzio l'interessata ha introdotto un appello per ottenerne l'annullamento;
che con giudizio 20 agosto 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione della Sezione dei permessi e dell'immigrazione e ha respinto l'impugnativa contro di essa interposta da __________, ritenendo che fosse manifestamente abusivo appellarsi al connubio per ottenere un permesso di soggiorno;
che contro la predetta pronunzia governativa __________ si è aggravata davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora CE/AELS della durata di 5 anni;
che l'interessata ha contestato di invocare il vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva per beneficiare di un permesso di dimora, rilevando che l'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri e la Confederazione Svizzera sulla libera circolazione delle persone conferisce il diritto al coniuge separato di un cittadino comunitario di ottenere un'autorizzazione di soggiorno;
che l'insorgente ha chiesto inoltre che sia concesso l'effetto sospensivo al gravame e di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio;
che all'accoglimento del gravame si sono opposti sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito;
che con decreto 16 dicembre 2002 la prima Camera civile del Tribunale d'appello ha stralciato dai ruoli per desistenza l'appello inoltrato da __________;
considerato, in diritto
che in materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato (art. 3 PAmm) è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS);
che giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto;
che l'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio;
che lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di siffatto permesso solo laddove tale pretesa si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii);
che non esiste alcun trattato tra la Confederazione svizzera e la Repubblica federativa di Russia - o della ex Unione Sovietica - dal quale potrebbe scaturire un diritto al rinnovo di un permesso di dimora in favore dell'insorgente;
che nelle more della procedura la pronunzia del divorzio tra i coniugi __________ è cresciuta in giudicato;
che l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), e del relativo Allegato I (RS 0.142.112.681), non conferisce il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno al coniuge divorziato di un cittadino di una parte contraente;
che a seguito del divorzio la ricorrente non può prevalersi nemmeno di una norma di diritto federale al fine di ottenere il rinnovo del proprio permesso di dimora;
che in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile per difetto di competenza di questo Tribunale a statuire sul gravame, senza che occorra esaminarne la tempestività;
che con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo all'impugnativa diviene priva di oggetto;
che la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va anch'essa respinta, in quanto la procedura ricorsuale non presentava probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a LAg);
che, tassa e spese di giustizia sono poste a carico della parte soccombente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti l'ALC; gli art. 1, 4, 5, 17 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 14 LAg; 3, 18, 28, 43, 47, 60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 400.–, sono a carico della ricorrente.
3. La domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario