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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 17 settembre 2002 di
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__________
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contro |
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la decisione 27 agosto 2002 del Consiglio di Stato (n. 4048) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 16 aprile 2002 rilasciata dal municipio di __________ a __________ e __________ e __________ per l'edificazione di un'autorimessa interrata, di una torretta per un lift e di muri di sostegno sulle part. n. __________, __________ e __________ RF del Consiglio di Stato; |
preso atto che il 18 novembre 2002 il patrocinatore del ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso;
ritenuto che i resistenti si sono avvalsi di un legale iscritto all'albo, per cui si giustifica la corresponsione di un'indennità per ripetibili;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
Il ricorrente rifonderà l'importo di fr. 800.-- ai resistenti a titolo di ripetibili.
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3. Intimazione a: |
__________ |
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario