Incarto n.
52.2002.360

Lugano

25 novembre 2002

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Werner Walser

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 17 settembre 2002 di

 

 

 

__________

patrocinato dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 27 agosto 2002 del Consiglio di Stato (n. 4048) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 16 aprile 2002 rilasciata dal municipio di __________ a __________ e __________ e __________ per l'edificazione di un'autorimessa interrata, di una torretta per un lift e di muri di sostegno sulle part. n. __________, __________ e __________ RF del Consiglio di Stato;

 

 

preso atto che il 18 novembre 2002 il patrocinatore del ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso;

 

ritenuto che i resistenti si sono avvalsi di un legale iscritto all'albo, per cui si giustifica la corresponsione di un'indennità per ripetibili;

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                         Il ricorrente rifonderà l'importo di fr. 800.-- ai resistenti a titolo di ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario