Incarto n.
52.2002.369

Lugano

3 febbraio 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

 

assistito

dal segretario:

 

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 19 settembre 2002 di

 

 

 

__________,

patrocinata dall'avv. __________,

 

 

contro

 

 

 

la decisione 3 settembre 2002, n. 4199, del Consiglio di Stato, con la quale respinge il ricorso dell'insorgente avverso la decisione 18 settembre 2001 del Municipio di __________, limitatamente al diniego della licenza edilizia relativa a due muri frangiflutti, annullando nel contempo la licenza edilizia rilasciata per il mantenimento di un pontile e di una scala;

 

 

ritenuto che, dopo discussione, le parti sono addivenute al seguente accordo:

 

"1. Il Dipartimento del territorio formula preavviso favorevole per il mantenimento delle opere per le quali è stata rilasciata la licenza edilizia 18.9.2001 dal municipio di Brusino.

2.   La signora __________ preso atto di quanto precede ritira il proprio ricorso limitatamente a quanto concerne le opere non autorizzate, impegnandosi altresì a rimuovere i due muri frangiflutti entro il 31 agosto 2003.

3.   La procedura ricorsuale è quindi diventata priva di oggetto e sarà stralciata dai ruoli con separata decisione senza spese e senza ripetibili.";

 

rilevato che le parti hanno accettato seduta stante la transazione di cui sopra;

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.
§.   Di conseguenza la risoluzione 3 settembre 2002, n. 4199, è riformata nel senso che è confermata la licenza edilizia 18 settembre 2001 del municipio di __________.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

Il presidente

del Tribunale cantonale amministrativo

 

Il segretario