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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 9 ottobre 2002 di
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__________,
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contro |
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la risoluzione 18 settembre 2002 del Consiglio di Stato (n. 4415) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 2 luglio 2002 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione (UP), gli ha negato il rilascio del permesso di porto d'armi; |
viste le risposte:
- 15 ottobre 2002 del Dipartimento delle istituzioni;
- 22 ottobre 2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. Il ricorrente __________ è titolare di un'autorizzazione rilasciatagli il 24 aprile 2002 dall'UP per svolgere professionalmente le attività di investigazione, sorveglianza, difesa e trasporto valori. Al fine di proteggersi dai pericoli insiti nella professione esercitata, con istanze 5 aprile e 10 maggio 2002 l'insorgente ha presentato una domanda per ottenere il permesso di porto d'armi.
b. Con rapporto d'esecuzione 7 giugno 2002 la Polizia cantonale di __________ ha accertato che, in due diverse occasioni, l'insorgente ha usato in modo improprio un'arma da fuoco di sua proprietà, segnatamente:
- "a __________, in occasione di un servizio svolto in qualità di ausiliario per conto della __________, ha portato con sé l'arma scarica nell'astuccio applicato alla cintola, per farsi vedere e darsi una certa importanza e per il fatto che una settimana prima un suo collega era stato aggredito da una decina di cittadini stranieri";
- "a __________, in occasione di un servizio svolto in qualità di ausiliario per conto della __________, ha portato con sé l'arma in una borsa poiché al termine intendeva recarsi al poligono di tiro di __________ e, in questa occasione, all'interno della vettura e durante una pausa, ha estratto l'arma dalla confezione ed ha azionato il meccanismo di scatto per alcune volte".
c. Il 21 giugno 2002 l'UP ha attestato il superamento degli esami teorici e pratici per il porto d'armi. Preso atto del citato rapporto di polizia, con decisione 2 luglio 2002 l'autorità dipartimentale ha negato il rilascio del permesso di porto d'armi postulato, poiché, a suo dire, il ricorrente non fornirebbe garanzie sufficienti per un corretto uso delle armi nell'ambito delle attività di investigazione, sorveglianza, difesa e trasporto valori.
B. Con giudizio 18 settembre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Richiamati i severi criteri con cui occorre vagliare le concessioni di licenze per porto d'armi, il Governo ha sostanzialmente negato al ricorrente la clausola del bisogno ex art. 27 cpv. 2 lett. b LArm. Inoltre, secondo l'Esecutivo cantonale l'insorgente non fornirebbe garanzie sufficienti per un corretto uso delle armi, dal momento che in due occasioni avrebbe fatto un uso improprio di un'arma da fuoco. Ha infine negato una violazione della libertà economica.
C. Contro la decisione governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando, in via principale, il rilascio del permesso di porto d'armi e, in via subordinata, la concessione di un per-messo condizionato ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LCLArm. Riassunti i fatti, il ricorrente lamenta anzitutto una violazione del diritto di essere sentito, poiché, in relazione ad un documento nodale, prodotto in sede di osservazioni dall'UP, il Governo gli avrebbe di fatto negato la possibilità di replicare. Precisa che per poter esercitare la sua professione ed essere assunto dall'agenzia __________ (__________) necessiterebbe del porto d'armi richiesto e produce a proposito lo scritto 7 ottobre 2002 della __________. Ribadisce che il rifiuto di tale permesso limiterebbe a priori la sua libertà economica e contesta, nel merito, il motivo addotto dalle istanze inferiori per negargli il permesso di porto d'armi, segnatamente la messa in pericolo propria e di terzi, atteso che l'UP, pur conoscendo i fatti di cui al rapporto di polizia 7 giugno 2002, ha accertato l'idoneità a portare l'arma al momento della conferma del superamento degli esami pratici e teorici. In tutti i casi, rileva che l'arma manipolata in occasione degli episodi di __________ e __________ sarebbe stata scarica.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Ad identica conclusione perviene il dipartimento, contestando in dettaglio la tesi del ricorrente, con argomentazioni di cui si dirà, se del caso, nel seguito.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 16 cpv. 2 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 31 gennaio 2000 (LCLArm; RL 11.1.2.4). La legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 16 cpv. 2 LCLArm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. L'insorgente si duole anzitutto di una violazione del diritto di essere sentito, rimproverando al Governo di non avergli concesso la possibilità di replicare in relazione ad un documento che l'UP ha prodotto in sede di osservazioni. La questione può tuttavia rimanere aperta, considerato che l'asserita violazione del diritto di essere sentito invocata dal ricorrente è stata in ogni caso sanata tramite l'inoltro del presente ricorso dinnanzi a questo Tribunale. Non risulta d'altronde che l'insorgente sia stato limitato nei suoi diritti ricorsuali o che non abbia potuto comprendere gli addebiti mossigli dalle autorità inferiori. Ne fa fede l'impugnativa introdotta in questa sede.
3. 3.1. Giusta l'art. 27 cpv. 1 prima frase LArm, chiunque intende portare un'arma in pubblico necessita di un permesso di porto di armi. Il cpv. 2 della predetta norma soggiunge che il permesso di porto di armi è accordato a chi: (a) adempie le condizioni per il rilascio di un permesso d'acquisto giusta l'art. 8 cpv. 2 LArm, (b) rende verosimile che necessita di un'arma per proteggersi o pro-teggere altre persone od oggetti contro un pericolo reale e (c) ha superato un esame nel quale ha dato prova di saper maneggiare le armi e di conoscere le disposizioni legali concernenti l'uso delle armi.
3.2. L'art. 27 cpv. 2 lett. b LArm consacra a livello federale il principio della clausola del bisogno, che impone al richiedente di rendere verosimile la necessità di disporre di un’arma per difendersi o per proteggere persone o cose da un pericolo sufficientemente grave, concreto ed effettivo. Il porto d’arma, finalizzato ad un eventuale impiego della stessa, deve inoltre rapportarsi in modo adeguato alla gravità dell'insidia incombente, apparendo come il solo mezzo idoneo a sventare o quantomeno ridurre il pericolo (cfr. FF 1996 I 891 ad art. 27; STF 11.12.2000, inc. 2A.407/2000, consid. 2b; RDAT I-2000 N. 49, consid. 2.2.). La verifica della consistenza del bisogno invocato dal richiedente è rimessa in larga misura all’apprezzamento dell'autorità amministrativa. Questa è tenuta a soppesare tutti i fattori fatti valere per suffragare il bisogno, ponendo a confronto la situazione personale dell'interessato con i pericoli ai quali è esposto. In caso di contestazione circa la sussistenza del bisogno, l'autorità di ricorso deve limitarsi a verificare che l'istanza decidente non sia incorsa in una violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell’abuso di potere (art. 61 PAmm). Non può per contro sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’autorità inferiore.
3.3. Secondo l'art. 8 cpv. 2 LArm, il permesso d'acquisto di armi non è rilasciato alle persone che, tra l'altro, danno motivi di ritenere che esporranno a pericolo sé stessi o terzi (lett. c).
4. Nella fattispecie, l'insorgente non precisa, né tantomeno sostanzia, i pericoli a cui sarebbe esposto nell'ambito della sua attività. In particolare, egli non fornisce alcuna indicazione circa la natura dei suoi possibili interventi in seno alla __________. Nemmeno il fatto che il ricorrente sia titolare di un'autorizzazione per svolgere professionalmente le attività di investigazione, sorveglianza, difesa e trasporto valori lo soccorre, ritenuto che, di per sé, tale circostanza ancora non comprova l'esistenza di un reale ed effettivo bisogno di difesa ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 lett. b LArm. Prova ne è tra l'altro il fatto che il ricorrente già ha lavorato per la citata agenzia senza disporre di un permesso di porto d'armi, ciò che esclude, a non averne dubbio, pure la pretesa violazione della sua libertà economica. L'insorgente non ha dunque reso verosimile la necessità di disporre di un'arma per difendersi o per proteggere persone o cose da un pericolo sufficientemente grave, concreto ed effettivo. Del resto, pure la condizione di cui all'art. 8 cpv. 2 lett. c LArm difetta nel caso di specie. In effetti, gli avvenimenti di Riazzino e __________, oltre a costituire una palese infrazione alla __________ (art. 33 cpv. 1 lett. a), lasciano denotare nel ricorrente una facile predisposizione all'uso improprio di armi da fuoco. Di conseguenza, la decisione dell'UP (condivisa dal Governo) di ritenere insufficienti le garanzie fornite dall'insorgente per un uso corretto delle armi nell'ambito della sua professione non può che essere tutelata, fermo restando che questo tribunale è comunque tenuto a verificare che l'istanza di prime cure non sia incorsa in una violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell’abuso di potere (art. 61 PAmm).
Non da ultimo è bene rilevare l'incongruenza della tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui il comportamento dell'UP sarebbe stato contradditorio per avere, da un lato attestato il superamento degli esami pratici e teorici per l'ottenimento del permesso di porto d'armi, e dall'altro negato il rilascio dello stesso permesso. In effetti, il superamento di tali esami non comporta automaticamente il rilascio del permesso, ma è semplicemente una delle condizioni che la legge impone per ottenere il porto d'armi.
5. In via subordinata, il ricorrente postula il rilascio di un permesso condizionato ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LCLArm. A tale richiesta non può tuttavia esser dato seguito, considerato che la nuova LArm (che ha unificato a livello federale il diritto in materia di commercio e porto di armi e munizioni) non prevede la possibilità di rilasciare permessi di porto d'armi subordinati a condizioni od oneri speciali (v. art. 27 LArm e 29-30 OArm). Le eccezioni di cui all'art. 9 cpv. 1 LCLArm invocate dal ricorrente esulano completamente dalla presente fattispecie poiché concernono essenzialmente i permessi per le armi ritenute per principio proibite (art. 5 cpv. 1 LArm) e per le quali il legislatore federale ha conferito ai cantoni la competenza di decidere eccezioni (cfr., al proposito, gli art. 5 cpv. 3, 19 cpv. 2 e 20 cpv. 2 LArm, nonché 48 OArm).
6. In considerazione di quanto precede, il ricorso va dunque respinto e la decisione impugnata confermata, siccome immune da violazioni di diritto (art. 61 PAmm). La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 27 Cost.; 5, 8, 19, 20, 27 e 33 LArm; 29, 30 e 48 OArm; 9 e 16 LCLArm; 3, 18, 28, 43, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.--, sono a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario