Incarto n.
52.2002.405

Lugano

27 novembre 2002

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Werner Walser

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 9 ottobre 2002 della

 

 

 

__________,

patrocinata dall'avv. __________,

 

 

contro

 

 

 

la decisione 18 settembre 2002, no. 4427, del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso 21 agosto 2002 presentato dall'insorgente avverso la decisione 5 luglio 2002 (no. 93/2002) della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio dei permessi, con la quale ha ordinato la sospensione dell'autorizzazione a gestire __________ a __________, per un periodo di 3 mesi;

 

 

preso atto che il 22 novembre 2002 il patrocinatore della ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso;

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario