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Incarto n. |
Lugano 27 novembre 2002
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 9 ottobre 2002 della
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__________, |
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contro |
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la decisione 18 settembre 2002, no. 4427, del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso 21 agosto 2002 presentato dall'insorgente avverso la decisione 5 luglio 2002 (no. 93/2002) della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio dei permessi, con la quale ha ordinato la sospensione dell'autorizzazione a gestire __________ a __________, per un periodo di 3 mesi; |
preso atto che il 22 novembre 2002 il patrocinatore della ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
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3. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario