Incarto n.
52.2002.438

 

Lugano

20 dicembre 2002

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Werner Walser

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 31 ottobre 2002 di

 

 

 

__________, __________,

 

 

contro

 

 

 

la decisione 8 ottobre 2002 (n. 4793) del Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile il ricorso interposto dall'insorgente avverso la decisione 4 luglio 2002 del consiglio consortile del consorzio per i centri di attrezzature sportive e ricreativo-balneari dei comuni della __________ e della __________ in materia di stanziamento di un credito suppletorio di fr. 1'000'000.- per la realizzazione di una piscina olimpionica di 50 metri;

 

 

viste le risposte:

-    20 novembre del Consiglio di Stato;

-    28 novembre 2002 del Consorzio per i centri di attrezzature sportive e ricreativo-balneari dei comuni __________ e __________;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                            in fatto

 

                                         che il 4 luglio 2002 il consiglio consortile del Consorzio per i centri di attrezzature sportive e ricreativo-balneari dei comuni __________ e __________ ha deciso lo stanziamento di un credito suppletorio di fr. 1'000'000.- per la realizzazione, nell'ambito del progetto globale, di una piscina olimpionica di 50 m in luogo di quella di 25 m originalmente prevista;

 

                                         che il 25 agosto 2002 __________, domiciliato a __________, ha interposto ricorso davanti al Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento della predetta decisione consortile;

 

                                         che il Governo ha respinto il gravame per carenza di legittimazione attiva del ricorrente con decisione 8 ottobre 2002, senza entrare nel merito dello stesso;

 

                                         che, con ricorso 30 ottobre 2002, __________ ha impugnato la decisione dell'Esecutivo cantonale davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della decisione del consiglio consortile del 4 luglio 2002;

 

                                         che il ricorrente chiede in sostanza che gli sia avantutto riconosciuta la legittimazione a impugnare la decisione del consiglio consortile per dei motivi che, in quanto necessario, saranno ripresi in prosieguo di esposizione;

 

che il ricorrente censura ancora l'entità della tassa di giustizia accollatagli con la decisione governativa, ritenendola sproporzionata;

 

che il Consiglio di Stato e il Consorzio postulano il rigetto dell'impugnativa;

 

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che, giusta l'art. 38 della Legge sul consorziamento dei comuni (LCCom), per quanto riguarda i ricorsi contro le decisioni degli organi consortili sono applicabili per analogia le norme del titolo ottavo della legge organica comunale (LOC);

 

                                         che pertanto la competenza di questo Tribunale è data (art. 38 LCCom e art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) ed è pure data la legittimazione a ricorrere dell'insorgente, direttamente toccato dalla decisione che gli nega le legittimazione ricorsuale imponendogli la tassa di giustizia;

 

che il ricorso, ricevibile in ordine, può essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

 

                                         che i consorzi di comuni sono corporazioni di diritto pubblico (art. 1 cpv. 2 LCCom) aventi personalità giuridica (art. 9 LCCom), i cui membri sono (e possono essere) solo i comuni medesimi (art. 1 cpv. 1 LCCom), per cui la legittimazione a ricorrere contro le decisioni degli organi consortili può essere riconosciuta unicamente ai comuni ed a chi dimostra un interesse legittimo giusta l'art. 209 lett. b LOC;

 

                                         che, di conseguenza, va di principio negata la legittimazione ricorsuale al singolo cittadino di un comune consorziato, poiché egli non fa parte del consorzio, di cui non può essere membro (RDAT 1994 I no 15);

 

                                         che la cosiddetta actio popularis è data solo contro le decisioni rese da organi comunali, non invece da quelli consortili (cfr. Rampini, interesse legittimo e giurisdizione amministrativa, in RDAT 1978, pag. 204 segg. cifra 2);

 

                                         che in materia di consorzi retti dalla LCCom non c'è spazio alcuno per l'applicazione dell'art. 209 lett. a LOC, in difetto di analogia tra lo statuto del cittadino (ossia di chi ha i diritti politici in materia comunale; art. 11 cpv. 2 LOC) verso il comune e quello dello stesso cittadino verso un consorzio di cui fa parte il comune medesimo (RDAT 1994 I no 15);

 

                                         che, per quanto concerne il caso concreto, il ricorrente non dimostra di essere titolare di un interesse legittimo ai sensi della giurisprudenza, vale a dire di essere toccato in modo particolare e diretto dalla decisione impugnata e di appartenere a quella limitata cerchia di persone collegate con l'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto particolarmente stretto ed intenso, tale da farlo apparire portatore di un interesse concreto, attuale e personale a dolersi dell'illegittimità dell'atto per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere (O. RAMPINI, RDAT 1978 pag. 213 e 218-19; RDAT 1985 n. 2 consid. 2);

 

                                         che, per quanto risulta dagli atti, l'insorgente non è infatti toccato dalla decisione impugnata più di qualsiasi altro cittadino o della collettività;

 

che la pretesa arbitrarietà e le violazioni procedurali di cui il ricorrente si duole e che inficerebbero la decisione querelata sono questioni di merito, non atte a sanare la sua carente legittimazione a ricorrere;

 

                                         che, stante quanto precede, a giusta ragione Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame;

 

che va pure respinta la censura relativa all'imposizione al ricorrente della tassa di giustizia accollatagli con la decisione governativa;

 

che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la tassa di giustizia di fr. 400.- applicata dal Governo appare adeguatamente commisurata al dispendio lavorativo occasionato dal ricorso, mentre gli interessi ideali e la tutela del pubblico interesse asseritamente perseguiti non imponevano di prescindere dal prelevare la tassa medesima;

 

che, per i motivi che precedono, il ricorso dev'essere respinto;

 

                                         che tasse e spese di giustizia, così come le ripetibili, seguono la soccombenza (art. 28 e 31 PAmm).

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 38 LCCom; 208 e 209 LOC; 3, 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 600.- sono poste a carico del ricorrente, il quale inoltre rifonderà al Consorzio per i centri di attrezzature sportive e ricreativo-balneari dei comuni della __________ e __________ l'importo di fr. 800.- a titolo di ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario