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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser |
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segretaria: |
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 4 novembre 2002 di
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__________
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contro |
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la decisione 15 ottobre 2002, no. 4852, del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 6 agosto 2002 del municipio di __________ in materia di determinazione di domicilio; |
viste le risposte:
- 13 novembre 2002 del municipio di __________;
- 19 novembre 2002 del municipio di __________;
- 20 novembre 2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che __________, attinente di __________, è domiciliato in tale comune fin dalla nascita;
che a seguito del matrimonio celebrato il 3 giugno 1988 a __________, la moglie __________ ha trasferito il proprio domicilio da __________ a __________; dalla loro unione sono nati i figli __________ (1993) e __________ (1995); nel 1995 __________ ha riportato il proprio domicilio a __________, in quanto attiva professionalmente in quel comune quale insegnante di matematica nominata presso l'istituto cantonale d'economia e commercio (ICEC); il ricorrente, perito contabile, lavora a __________ quale amministratore unico dello __________ - Revisioni; pur mantenendo il domicilio dei figli a __________, essi hanno sempre frequentato le scuole a __________; padre e figli sono al beneficio di un permesso per soggiornare a __________;
che il 16 maggio 2002 il municipio di __________ ha informato il ricorrente che la sua autorizzazione di soggiorno e quella dei figli erano scadute e che non sarebbe stato loro concesso alcun rinnovo;
che il 21 maggio 2002 l'insorgente ha risposto che essendo adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi per il mantenimento del suo domicilio a __________, egli non era intenzionato a trasferirlo a __________;
che con risoluzione 23 luglio 2002 il municipio di __________ ha stabilito d'ufficio il domicilio di __________ e dei suoi figli a __________ a far tempo dal 1. giugno 2002, ritenuto che vivono in tale comune unitamente ai suoceri, località nella quale i figli frequentano la scuola e lavora la moglie;
che il ricorrente ha impugnato la decisione innanzi al Consiglio di Stato per quanto concerne il proprio domicilio, mentre non sono state sollevate contestazioni in merito a quello dei figli;
che il 15 ottobre 2002 il Governo ha respinto il gravame presentato dal ricorrente contro la summenzionata decisione; in sostanza l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che l'insorgente intrattiene rapporti più intensi con il comune di __________, piuttosto che con quello di __________;
che contro tale risoluzione __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulandone l'annullamento e chiedendo che venga accertato che il suo domicilio è a __________; richiamato il diritto di ogni coniuge di costituire un domicilio indipendente dall'altro, il ricorrente pone in evidenza i propri legami con il comune di __________; è infatti in tale comune che egli si è sposato, dove vive sua sorella e dove la sua famiglia trascorre i fine settimana e le vacanze; sottolinea inoltre di disporre a __________ ed a __________ di due appartamenti di uguali dimensioni e comfort;
che all'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, che si è riconfermato nelle conclusioni contenute nella risoluzione impugnata; pure il municipio di __________ postula la reiezione del gravame con delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto d'interesse, nel seguito; delle osservazioni del municipio di __________ si riferirà all'occorrenza;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 LOC;
che la legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivo (art. 213 cpv. 2 LOC), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che non rientra nei compiti primari di questo tribunale quello di porre rimedio alle carenze istruttorie poste in essere dalle istanze inferiori;
che giusta l'art. 6 LOC è domiciliato in un comune chi vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; il concetto di domicilio della LOC si riallaccia al concetto di domicilio civile retto dall'art. 23 CC, che postula l'adempimento cumulativo di due presupposti: quello oggettivo della residenza effettiva in un determinato luogo e quello soggettivo dell'intenzione concretamente manifestata dall'interessato di stabilirvisi durevolmente (DTF 97 I 3, consid. 3; RDAT 1982, pag. 71 seg.); vi è residenza quando una persona soggiorna per un certo periodo in un luogo determinato, costituendo ed intrattenendo con esso rapporti di intensità tale da farlo apparire come il centro delle sue relazioni personali;
che nel caso concreto il Consiglio di Stato ha respinto il gravame dell'interessato ritenendo adempiuti i presupposti citati per il trasferimento del suo domicilio; il Governo ha fondato la propria decisione sul fatto che moglie, figli e suoceri del ricorrente risiedono a Bellinzona, dove egli si reca regolarmente nel corso della settimana per rendere loro visita;
che tanto il municipio di __________, quanto il Consiglio di Stato non hanno dimostrato in alcun modo che il ricorrente risiede effettivamente e prevalentemente nella capitale del nostro Cantone;
che il fatto che moglie e figli del ricorrente siano domiciliati a __________ rappresenta invero un indizio in favore di quest'ultimo comune; tuttavia, ciò non esclude, a priori, la sussistenza di un legame prevalente con il comune di __________;
che giusta l'art. 8 CC chi vuol dedurre un proprio diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova;
che spetta pertanto al comune di __________ dimostrare che l'insorgente risiede principalmente in tale comune, procedendo all'audizione dei vicini di casa, esperendo un sopralluogo nella sua abitazione, facendo effettuare discreti controlli per il tramite degli organi di polizia comunali e cantonali sul luogo di residenza sulla presenza del ricorrente nel corso della settimana e durante il tempo libero;
che, al momento attuale, agli atti non vi è alcuna prova che infici la versione dell'insorgente, di risiedere prevalentemente a __________ e di avere in quel comune il centro dei suoi interessi;
che pertanto si deve ritenere che il domicilio del ricorrente è a __________;
che di conseguenza le decisioni del Governo e del comune di __________ vanno annullate, per mancanza di prove;
che il ricorso è pertanto accolto; visto l'esito del gravame si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm); il comune di __________ rifonderà al ricorrente la somma di fr. 800.- a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 23 CC; 6, 208 cpv. 1, 213 cpv. 3 LOC; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza la risoluzione 15 ottobre 2002, no. 4852, del Consiglio di Stato e la decisione 23 luglio 2002 del municipio di __________ sono annullate.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Il comune di __________ rifonderà all'insorgente la somma di fr. 800.- a titolo di ripetibili.
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3. Intimazione a: |
__________ |
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria