Incarto n.
52.2002.475

 

Lugano

2 ottobre 2003

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

Composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

 

Segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 26 novembre 2002 del

 

 

 

dott.iur. __________

patrocinato dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 5 novembre 2002 (n. 5213) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 12 marzo 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo di un permesso di dimora temporaneo (L) della durata di 120 giorni;

 

 

viste le risposte:

-      3 dicembre 2002 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

-      6 dicembre 2002 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio della

     manodopera estera (in seguito UMOE);

-    10 dicembre 2002 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

 

A.      a) Il 27 aprile 1994 la __________, ha chiesto alla Sezione degli stranieri (ora Sezione dei permessi e dell'immigrazione) del Dipartimento delle istituzioni il rilascio di un permesso di soggiorno (nulla osta) limitato a 90 giorni nel corso dell'anno in favore del cittadino italo-domenicano __________, per consentire a quest’ultimo di svolgere, nella sua veste di presidente del consiglio di amministrazione della società, l’attività di consulente finanziario in Svizzera.
Con decisione 8 giugno 1994 la predetta autorità ha respinto la domanda, ponendo in rilievo la difficile situazione del mercato del lavoro e l'assenza di un interesse economico e fiscale per il Cantone derivante da tale assunzione.

 

                                         b) Pendente ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, il 2 agosto 1994 la Sezione degli stranieri ha annullato la propria decisione (art. 50 PAmm), invocando il profilo professionale di __________, i previsti utili della __________, la creazione di nuovi posti di lavoro qualificati, nonché l’assenza di motivi di polizia che si opponevano al rilascio del permesso richiesto. Con decreto 16 agosto 1994, il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha quindi stralciato dai ruoli il gravame.

                                         Il 25 ottobre 1994 __________ ha ottenuto un permesso di soggiorno temporaneo limitatamente a 90 giorni per l'anno 1994; permesso che gli è poi stato rinnovato negli anni successivi.

 

 

                                  B.   Su richiesta dell'Ufficio regionale degli stranieri di Lugano, il 23 febbraio 1998 __________ ha trasmesso il certificato penale rilasciatogli la settimana precedente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di __________, dal quale risultava che nel casellario di __________, suo luogo di nascita, non era iscritta nessuna condanna a suo carico. Nel contempo, egli ha prodotto il certificato 7 ottobre 1997 dei carichi pendenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di __________, dal quale non risultavano pendenze penali dal 24 ottobre 1989.

 

                                         Il 25 gennaio 1999, l'insorgente ha pertanto ottenuto un permesso di dimora temporaneo (permesso L), questa volta per una durata di 120 giorni all'anno, sempre per lavorare come consulente finanziario presso la __________. Tale autorizzazione è poi stata rinnovata il 13 gennaio 2000 con validità fino al 31 dicembre 2000.

 

 

                                  C.   Il 2 marzo 2000 __________ ha chiesto l’autorizzazione di esercitare la professione di fiduciario finanziario nel nostro Cantone. Nell’ambito della trattazione di questa istanza – poi respinta - la Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni è venuta a conoscenza del seguente certificato penale generale concernente il ricorrente, rilasciato il 7 febbraio 1994 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di __________:

 

"28/3/89 Sentenza Corte appello __________

Parz. riforma sent. 12/7/84 Tribunale __________

la Cassazione rigetta il ricorso in data 28/6/90

1) fatti di bancarotta fraudolenta in concorso art. 223, 216 R.D. 16/3/1942 N. 267, 112 N. 1 C.P., 219 R.D. 16/3/1942 N. 267, 62 bis, 69 cpv. 2 C.P. (reato comm. nel 1974) anni 4 di reclusione

Interdizione dai pubblici uffici per anni 5 inabilitaz. dell'eserc. di una impresa commerciale; incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per anni 10 condonata la reclusione e la pena accessoria ai sensi del D.P.R. 16/12/1986 N. 865 e del D.P.R. 18/12/1981 N. 744

 

28/1/92 Sentenza Corte appello __________

Parz. riforma sent. 23/5/86 Tribunale __________

1) bancarotta fraudolenta art. 216, 203, 223, 219 N. 10 cpv. R.D. 16/3/1942 N. 267 (reato comm. nell'ottobre del 1974) anni 2 di reclusione - pena aggiunta in continuazione a quella di cui alla condanna 28/3/89; inabilitaz. dall'eserc. di una impresa commerciale; incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per anni 10; interdizione perpetua dai pubblici uffici; interdizione legale per la durata della pena".

 

                                         Il 31 agosto 2000 la Divisione della giustizia ha quindi trasmesso tale documento alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

 

 

                                  D.   Il 14 novembre 2000 la __________ ha domandato che ad __________ fosse rinnovato il permesso di dimora temporaneo di 120 giorni per l'anno 2001.
Il 7 marzo 2002 l'UMOE ha preavvisato negativamente la richiesta, affermando che la __________ aveva nel frattempo cessato la propria attività di gestione patrimoniale per conto di terzi (art. 7, 9, 43, 49 OLS).

                                         Il 12 marzo 2002, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha quindi deciso di non rinnovare il permesso richiesto ed ha fissato ad __________ un termine sino al 15 aprile 2002 per lasciare il territorio cantonale. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 4, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.

 

 

                                  E.   a) Contro la predetta decisione il 9 aprile 2002 __________ è insorto dinnanzi al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento. In primo luogo, egli ha rimproverato all’autorità di prime cure di essere incorsa in un diniego di giustizia per avergli rifiutato il permesso dopo circa un anno e mezzo dall'inoltro della domanda. Ha poi affermato che dal 1° gennaio 2002 la __________, divenuta __________, era stata trasformata da società finanziaria in fiduciaria e immobiliare, senza che le condizioni per il rilascio del permesso litigioso fossero mutate. Il ricorrente ha inoltre indicato che il 13 gennaio 1998 il Tribunale di __________ lo aveva riabilitato dalle condanne a suo carico per i reati patrimoniali da lui commessi negli anni '70.
All'accoglimento del ricorso si sono opposti sia l'UMOE, che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

 

                                         b) Il 5 giugno 2002 il Governo ha invitato entrambe quest’ultime autorità a nuovamente determinarsi sul gravame inoltrato da __________, tenendo conto del fatto che nel frattempo, e più precisamente il 1° giugno 2002, era entrato in vigore l'accordo tra la Svizzera e l'UE sulla libera circolazione delle persone (ALC).

                                        

                                         Preso atto di ciò, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha invitato il ricorrente a produrre l'estratto del casellario penale generale. Questi si è tuttavia limitato a trasmettere a detta autorità il certificato penale e dei carichi pendenti davanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di __________, dal quale non risultavano procedimenti penali e condanne a suo carico. L’insorgente ha inoltre colto l’occasione per ribadire di essere stato riabilitato dallo Stato italiano dai reati finanziari commessi negli anni '70.

                                         Ritenendo che l'interessato non avesse dato seguito alla sua richiesta di informazioni, il 28 agosto 2002 la Sezione dei permessi e dell’immigrazione ha comunicato al Consiglio di Stato di voler mantenere la propria decisione.

 

                                         Dal canto suo, il 7 ottobre 2002 l'UMOE ha formulato un preavviso favorevole al rilascio del permesso, osservando che le condizioni salariali offerte erano conformi e che sul mercato interno non vi era manodopera da proporre in alternativa al ricorrente.

                                         Il 31 ottobre 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha trasmesso a __________ copia del seguente casellario giudiziale 13 agosto 2002, che essa aveva richiesto direttamente al Ministero della Giustizia della Repubblica italiana relativo al ricorrente:

 

21/12/1970  Decreto Pretore di __________, esecutivo il 10/1/1971 per guida con patente scaduta di validità e condanna a Lit. 10'000 di ammenda. Con ordinanza 13/1/1998 il Tribunale di Sorveglianza di __________ ha concesso la riabilitazione;

28/3/1989     Sentenza Corte d'Appello di __________ che riforma parzialmente la sentenza 12/7/1984 del Tribunale di __________. La Cassazione rigetta il 28/6/1990 il ricorso. Condanna a 4 anni di reclusione, all'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, all'inabilitazione dell'esercizio di una impresa commerciale, all'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per anni 10 condonata la reclusione e le pene accessorie, per bancarotta fraudolenta in concorso (reato commesso nel 1974). Con ordinanza 13/1/1998 il Tribunale di Sorveglianza di __________ ha concesso la riabilitazione.

28/1/1992     Sentenza Corte d'Appello di __________, che riforma parzialmente la sentenza 23/5/1986 del Tribunale di __________. Condanna a 2 anni - pena aggiunta in continuazione a quella di cui alla condanna 28/3/1989, inabilitazione dell'esercizio di una impresa commerciale, all'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per anni 10, interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale per la durata della pena per bancarotta fraudolenta (reato commesso nell'ottobre 1974). Con ordinanza 12/5/1993 della Corte d'Appello di __________ sono stati condonati 1 anno, 4 mesi e 23 giorni di reclusione. Con ordinanza 13/1/1998 il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha concesso la riabilitazione.

 

                                         c) Chiusa l’istruttoria, con giudizio 5 novembre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione dipartimentale del 12 marzo 2002, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Il Governo ha dapprima ritenuto infondata la censura per denegata giustizia sollevata dall'insorgente, ritenendo giustificato il ritardo con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione aveva evaso la domanda, visto che il 4 settembre 2000 il Ministero pubblico aveva sequestrato l'incarto fino al 25 settembre 2001. Nel merito l'Esecutivo ha considerato che se da una parte l'interessato poteva prevalersi dell'ALC per ottenere il permesso richiesto, dall'altro i diritti scaturenti da questo accordo potevano essere ristretti per motivi di ordine pubblico. In questo senso, ha ritenuto che il ricorrente non avesse collaborato con l'autorità omettendo di produrre l’estratto del casellario penale generale e sottacendo propri precedenti penali al momento del rilascio del primo permesso di dimora temporaneo nel 1994. Esso ha rilevato che il dipartimento era venuto a conoscenza delle condanne pronunciate a suo carico solo a seguito della segnalazione 31 agosto 2000 della Divisione della giustizia nell'ambito della procedura per l'autorizzazione della professione di fiduciario finanziario. Il Governo ha pertanto rimproverato all’insorgente di aver ingannato l'autorità per aver sottaciuto fatti di rilevanza essenziale, commettendo una grave scorrettezza e dimostrando in tal modo scarsa considerazione dell'ordinamento giuridico elvetico.

                                         Secondo il Consiglio di Stato, il ricorrente non poteva prevalersi del principio della buona fede, perché avrebbe dovuto farsi parte diligente e produrre personalmente gli estratti penali al momento del rilascio del primo permesso.

                                         Infine, ha ritenuto la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità, perché toccava l'interessato solo sul piano professionale.

 

 

                                  F.   Contro la predetta pronunzia governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora temporaneo della durata di 120 giorni all'anno. Chiede pure che venga sospeso l'ordine intimatogli di lasciare il territorio cantonale durante la litispendenza.

                                         Rimprovera alle autorità inferiori di aver violato il principio della separazione dei poteri e dell'effetto devolutivo del ricorso. A suo dire, sarebbe inammissibile che, dopo l'inoltro del gravame al Consiglio di Stato e dopo aver formulato le proprie osservazioni, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione lo abbia obbligato a produrre il casellario penale generale e il Governo motivi poi la propria la decisione sulla base di questi fatti.

                                         Ritiene inoltre che le autorità inferiori abbiano violato il principio della buona fede, per aver sostenuto e costruito fatti e argomenti pretestuosi a suo danno. Secondo il ricorrente, il dipartimento avrebbe abusato del proprio potere, perché da tempo a conoscenza dei suoi precedenti penali.

                                         Afferma inoltre che non gli era possibile produrre il certificato penale generale richiesto per motivi indipendenti dalla propria volontà.

 

 

                                  G.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, sia la Sezione dei permessi e dell'immigrazione con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

                                         Dal canto suo, l'UMOE non formula osservazioni, perché la decisione impugnata riguarda aspetti di polizia degli stranieri.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).

 

                                         1.2. In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

                                         1.3. L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), entrato in vigore il 1° giugno 2002 e direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea. Esso disciplina il loro diritto di entrare, di soggiornare, di accedere a delle attività economiche e di offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno (art. 1 LDDS nella sua nuova versione in vigore dal 1° giugno 2002).

                                         Nella fattispecie, __________ è in possesso sia della nazionalità domenicana che di quella italiana. Essendo pertanto cittadino di uno Stato membro della CE e titolare di un passaporto italiano valido, egli può prevalersi dell'ALC e gode da subito dei diritti garantiti dal trattato in parola (art. 37 OLCP; RS 142.203). Di conseguenza, l'insorgente ha, in linea di principio, il diritto di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo CE/AELS limitato a 120 giorni l'anno per svolgere un'attività lavorativa salariata in Svizzera, giusta l'art. 6 cpv. 2 primo periodo Allegato I ALC. In questo senso, il fatto che la sua domanda di rinnovo del permesso di dimora temporaneo (L) per il 2001 sia da tempo divenuta priva di oggetto non gli preclude la possibilità di ottenere l'autorizzazione richiesta anche per l'anno in corso.

 

                                         1.4. In virtù dell’art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, la censura di violazione dell'ALC potrebbe essere sollevata dal ricorrente dinnanzi al Tribunale federale nell’ambito di un ricorso di diritto amministrativo; ne discende che il presente gravame, inoltrato tempestivamente (art. 46 cpv. 1 Pamm) da una persona legittimata ad agire (art. 43 Pamm), risulta in linea di massima ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 Pamm).
Il fatto di sapere se il permesso in oggetto possa essere rilasciato o no è una questione di merito e non di ammissibilità dell’impugnativa.

 

 

                                   2.   2.1. Alla luce delle disposizioni transitorie previste dall'ALC (art. 10 cpv. 1 e 2 ALC e art. 26 Allegato I ALC), essendo il permesso di soggiorno limitato a 120 giorni l'anno, l'autorizzazione richiesta dall'insorgente soggiace a delle limitazioni di ordine qualitativo (priorità dei lavoratori indigeni, controllo delle condizioni di salario e di lavoro; art. 7 cpv. 1 e art. 9 OLS), ma non quantitativo (contingentamento).

                                         Giusta l'art. 7 cpv. 1 OLS i permessi per l'esercizio di una prima attività lucrativa, per il cambiamento di posto o di professione oppure la proroga della dimora possono essere rilasciati soltanto se il datore di lavoro non trova alcun lavoratore indigeno che abbia l'intenzione e sia capace di svolgere l'attività alle condizioni di salario e di lavoro usuali per il luogo e la professione.

                                         L'art. 9 cpv. 1 OLS prevede che i permessi possono essere rilasciati unicamente se il datore di lavoro offre allo straniero condizioni di salario e di lavoro usuali per il luogo e la professione uguali a quelle degli svizzeri e se lo straniero è adeguatamente assicurato contro le conseguenze economiche di una malattia.

 

                                         2.2. In concreto, il 12 marzo 2002, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di non rinnovare il permesso richiesto a __________ in quanto l'UMOE, autorità preposta a livello cantonale a valutare la domanda dal profilo delle limitazioni di ordine qualitativo opponibili all'insorgente, aveva preavvisato negativamente l'istanza, a causa della cessazione da parte della __________ della sua attività di gestione patrimoniale per conto di terzi.

                                         Tenuto conto dell'entrata in vigore dell'ALC e visto che la __________ era subentrata alla __________, durante la procedura ricorsuale dinnanzi al Consiglio di Stato l'UMOE ha considerato che, dal profilo del mercato del lavoro, nulla si opponeva al rinnovo del permesso di dimora litigioso, in quanto le condizioni salariali erano rispettate e sul mercato interno non vi era manodopera da proporre in alternativa all’insorgente.

 

                                         2.3. Il fatto che nel corso di procedura l'UMOE abbia modificato nel senso appena illustrato la propria posizione, non significa ancora che all'insorgente dovesse automaticamente essere rinnovato il permesso: l'autorità di polizia era in effetti legittimata a negargli il medesimo sulla base di considerazioni diverse da quelle relative all'economia o al mercato del lavoro prese in considerazione dall’UMOE (art. 43 cpv. 4 OLS).

                                         Allo scopo di rivalutare la fattispecie litigiosa alla luce del mutato quadro giuridico, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione aveva senz’altro il diritto di chiarire tutte le circostanze che essa riteneva importanti per poter formulare la nuova presa di posizione richiestale dal Consiglio di Stato. Agendo nel modo sopra descritto e in particolare chiedendo al ricorrente di fornire informazioni in merito ai suoi precedenti penali, essa non ha pertanto violato il principio della separazione dei poteri e dell'effetto devolutivo del ricorso. Su questo punto, il gravame si rivela pertanto infondato.

 

 

                                   3.   3.1. Come esposto in narrativa, il Governo ha fondato il suo giudizio sul fatto che __________ aveva a più riprese violato il proprio obbligo di collaborazione con le autorità, tralasciando in particolare di informare il Dipartimento delle istituzioni circa i precedenti penali a suo carico.

                                         Ravvisando in questo comportamento una disattenzione dell’art. 3 cpv. 2 LDDS, l'Esecutivo ha quindi ritenuto che il ricorrente si fosse dimostrato a tal punto sprezzante dell'ordinamento giuridico elvetico da non meritare il rinnovo del permesso.

 

                                         3.2. Giusta l'art. 2 cpv. 4 Allegato I ALC, le parti contraenti possono imporre ai cittadini delle altre parti contraenti l'obbligo di segnalare la loro presenza sul territorio.
L'art. 9 cpv. 1 OLCP prevede che per la procedura di notificazione e di permesso vigono gli obblighi e i termini previsti dagli art. 2 e 3 LDDS, nonché dagli art. 1 e 2 ODDS. In particolare, l'art. 3 cpv. 2 LDDS fa obbligo allo straniero, come pure al suo datore di lavoro, di informare esattamente l'autorità di tutte le circostanze che hanno importanza decisiva per la concessione del permesso.

 

                                         3.3. Ora, le conclusioni a cui è pervenuto il Consiglio di Stato nel giudizio impugnato non possono essere condivise già per il fatto che i rimproveri rivolti ad __________ appaiono tutt'altro che chiari e dimostrati.

 

                                         Certo, non si può negare che in talune circostanze quest’ultimo si è rivelato poco incline a fornire informazioni precise in merito ai suoi trascorsi giudiziari. Si deve però riconoscere che la Sezione dei permessi e dell’immigrazione era al corrente almeno dall’autunno 1997 del fatto che egli era stato in passato condannato in Italia per reati commessi in ambito finanziario. Il 19 settembre 1997, l'Ufficio regionale degli stranieri di __________ aveva in effetti chiesto all'insorgente di produrre il certificato penale. Il 26 novembre 1997 il patrocinatore dell'insorgente aveva quindi informato l'autorità di polizia degli stranieri che "(…) il dott. __________ subì una condanna per bancarotta. Recentemente è stata iniziata la pratica di riabilitazione, che dovrebbe concludersi entro pochi mesi (…), cancellando dal casellario giudiziario i reati ascritti al dott. __________ ", proponendo un incontro al fine di chiarire la questione (v. scritto 26 novembre 1997 avv. __________ alla Divisione degli interni; nota interna 19 dicembre 1997). La ricezione di questa informazione non ha comunque impedito alla Sezione dei permessi e dell’immigrazione di continuare a rinnovargli il permesso di soggiorno, senza nulla eccepire in proposito.

 

                                         D’altronde, già al momento del rilascio del primo permesso, avvenuto nel 1994, il Dipartimento si era accontentato di eseguire un esame assai sommario della situazione dell’insorgente dal punto di vista dei suoi precedenti penali. Dagli atti di causa emerge che in quell’occasione __________ aveva effettivamente omesso di informare le autorità in merito alle sue condanne penali del 21 dicembre 1970, 28 marzo 1989 e 28 gennaio 1992. In allegato al proprio ricorso 1° luglio 1994 dinanzi al Consiglio di Stato egli aveva prodotto soltanto un "certificato di assenza di precedenti penali" della Repubblica Dominicana (allegato 12). Per contro non aveva ritenuto di dover produrre analogo documento rilasciato dalle autorità italiane, il quale sarebbe evidentemente risultato di ben altro tenore. Va però rilevato che, in merito al certificato penale e agli estratti dei carichi pendenti presso la Pretura e la Procura italiane competenti, al momento del rilascio del suddetto permesso l'allora Sezione degli stranieri aveva osservato che:

 

"Annotazione: accordato con la signora __________ dello studio legale __________ che il permesso L sarà emesso subito. La signora __________ ha assicurato alla collega __________ che il certificato penale e quelli dei carichi pendenti della Pretura e della Procura ci perverranno nei prossimi giorni. Se ciò non fosse il caso, il permesso per il 1995 non sarà rilasciato prima di essere in possesso di tali documenti.

N.B: il nulla osta emesso a seguito della decisione di revoca del preavviso negativo dell'UME, è stato autorizzato, senza i certificati penale e dei carichi pendenti, dal CUG __________ (ritardi da parte degli uffici statali nella trattazione dell'istanza)".

(v. nota interna 25 ottobre 1994 della Sezione degli stranieri)

 

                                         Di tali estratti non vi è tuttavia alcuna traccia nell'incarto: ciononostante, sia nel 1995 che negli anni successivi detta autorità ha continuato a rilasciare all'interessato il permesso in questione, senza esigere da quest’ultimo ulteriori informazioni su questo punto.

 

                                         Da ultimo l’Esecutivo ha pure rimproverato all'insorgente di non aver trasmesso il casellario giudiziale penale generale, richiestogli durante la procedura ricorsuale.

                                         Sennonché, la tesi del ricorrente, secondo il quale non sarebbe possibile ottenere il rilascio di certificati da cui risultino eventuali precedenti pendenze anteriori alla sentenza di riabilitazione, non appare di primo acchito infondata. Tale argomento è confortato sia dallo scritto 23 settembre 2002 dell'avv. __________ all'insorgente prodotto il 27 dello stesso mese dinnanzi al Consiglio di Stato, sia (soprattutto) dallo scritto 25 ottobre 2001 del Procuratore pubblico alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, giusta il quale "una decisione di riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, tra i quali la certificabilità sugli estratti giudiziali. Ne consegue dunque che le condanne per le quali è stata dichiarata la riabilitazione non vengono riportate sull'estratto del casellario, e ciò solo nel caso in cui sia l'interessato che richiede l'estratto. Quando invece la richiesta proviene da un'autorità giudiziaria, amministrativa o da enti incaricati di pubblici servizi, il casellario riporterà invece tutte le condanne, anche quelle per cui è stata ottenuta la riabilitazione".

 

 

                                   4.   4.1. La questione di sapere se il ricorrente abbia effettivamente disatteso l’obbligo di informazione che gli derivava dall’art. 3 cpv. 2 LDDS potrebbe comunque al limite rimanere indecisa in questa sede, poiché, quand’anche dovessero risultare fondati, i rimproveri che gli sono stati rivolti dal Consiglio di Stato non sarebbero comunque sufficienti a giustificare il diniego del permesso da lui richiesto, successivamente all’entrata in vigore dell’ALC.

 

                                         4.2. Giusta l'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC, i diritti conferiti dalle disposizioni dell'accordo sulla libera circolazione delle persone possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. Le direttive 64/221/CEE, 72/194/CEE e 75/35/CEE, nonché la prassi resa in materia dalla Corte di giustizia della Comunità europee (CdGCE) antecedentemente alla data della firma dell'accordo in parola contribuiscono poi a definire la portata di detta disposizione (cfr. art. 16 cpv. 2 ALC e art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC).

                                         A questo proposito occorre innanzitutto rilevare che nel contesto comunitario la nozione di messa in pericolo dell’ordine pubblico, in quanto giustificazione di una deroga del principio fondamentale della libera circolazione delle persone, viene interpretata in maniera alquanto restrittiva. In particolare si ammette l’esistenza di un simile situazione solamente quando si è in presenza di una minaccia reale e piuttosto grave per gli interessi fondamentali della collettività (cfr. art. 3 della direttiva 64/221/CEE del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica [GU L 56 del 1964, pag. 850]; sentenza CdGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30/77 Boucherau, punto 35; Capella/Pelloni, L'ordine pubblico nel diritto svizzero degli stranieri e nel diritto europeo sulla libera circolazione delle persone, in RDAT II-2001 547).

                                         Solo se sono riunite tali condizioni, è possibile disporre delle misure di allontanamento e di respingimento, giusta gli art. 9-13 LDDS, anche nei confronti dei cittadini comunitari (art. 24 OLCP).

 

                                         4.3. Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dall’Esecutivo, le infrazioni addebitate all’insorgente riguardanti la mancata trasmissione all’autorità di informazioni rilevanti per il rilascio del permesso litigioso non permettono in alcun modo di affermare che egli rappresenta una minaccia effettiva e sufficientemente grave per gli interessi fondamentali della nostra collettività. In questo senso, non sono manifestamente riunite le condizioni che giustificano una limitazione, per motivi di ordine pubblico, dei diritti che il ricorrente può dedurre a proprio favore dall’ALC, tanto più che pur riconoscendo ai Paesi contraenti il diritto di comminare delle penalità in caso di violazione delle formalità amministrative previste dalla legge per il rilascio di un permesso di soggiorno, la prassi comunitaria vieta in questi casi di adottare provvedimenti lesivi del principio della proporzionalità, che potrebbero ostacolare la libera circolazione dei lavoratori (cfr. sentenze CdGCE del 30 aprile 1998 nella causa c-24/1997 e del 12 dicembre 1989 nella causa 265/88).

 

 

                                   5.   I precedenti penali a carico di __________ sono riassunti nell’estratto del casellario giudiziale 13 agosto 2002, trasmesso dal Ministero della Giustizia della Repubblica italiana al Dipartimento delle istituzioni. Da questo documento risulta che il ricorrente è stato condannato in ultima istanza con giudizi 28 giugno 1989 della Cassazione italiana e 28 gennaio 1992 della Corte d’Appello di __________ a 4, rispettivamente, 2 anni di reclusione per dei reati di bancarotta fraudolenta commessi nel 1974.

                                         Ora, a prescindere dal condono o dalla riabilitazione che ne sarebbe seguita, anche tali reati finanziari, lontani nel tempo, non consentono di concludere in favore dell’esistenza di una seria e concreta minaccia per l'ordine pubblico svizzero, ai sensi dell’art. 5 cpv, 1 Allegato I ALC. D’altronde, motivi di mera prevenzione generale non possono essere invocati per giustificare l'espulsione di un cittadino comunitario o, rispettivamente, per negare a quest'ultimo un permesso di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 3 cpv. 2 direttiva 64/221/CEE; Pierre Mercier/Olivier Jacot-Guillarmod, La libre circulation des personnes et des services, Basilea 1991, pag. 136 con riferimenti).

 

 

                                   6.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere accolto per il fatto che i rimproveri mossi all'insorgente, anche se dovessero risultare fondati, non sono tali da giustificare un diniego come quello pronunciato dall'autorità inferiore nei suoi confronti.

                                         In simili circostanze, ben si giustifica di annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti al Consiglio di Stato affinché provveda a esaminare ancora una volta la vertenza, valutando nuovamente se le condizioni salariali sono conformi al ramo professionale e se sul mercato interno vi è manodopera da proporre in alternativa al ricorrente per l'attività di consulente finanziario.

                                         Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di effetto sospensivo diviene priva di oggetto.

 

 

                                   7.   Visto l'esito del gravame, si prescinde dal prelievo di tasse e spese di giustizia.

                                         Lo Stato del Cantone Ticino deve però rifondere all'insorgente un'indennità a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1, 2, 3, 4, 9 a 13 LDDS; 8 ODDS; 2, 7, 9, 43, 49 OLS; 1, 4, 10, 16 ALC; 2, 5, 26 Allegato I ALC; 9, 24, 37 OLCP; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 21, 28, 31, 43, 46, 47, 60, 61, 65 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza

1.1.   la decisione 5 novembre 2002 (n. 5213) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2.   gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato affinché proceda ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

 

 

                                   3.   Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 1'200.– a titolo di ripetibili.

 

 

                                   4.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

 

                                    5.   Intimazione a:

__________

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario