Incarto n.
52.2002.478

Lugano

31 gennaio 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

 

assistito

dal segretario:

 

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 29 novembre 2002 del

 

 

 

Comune di __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 12 novembre 2002, n. 5411, del Consiglio di Stato, in materia di prescrizioni locali concernenti il traffico;

 

 

preso atto che il 29 gennaio 2003 il ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso;

 

 

rilevato che i resistenti si sono avvalsi di un legale iscritto all'albo, per cui si giustifica la corresponsione di un'indennità per ripetibili;

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese.

                                         Il Comune di __________ rifonderà ai resistenti fr. 500.-- a titolo di ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

Il presidente

del Tribunale cantonale amministrativo

 

Il segretario