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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 11 febbraio 2002 di
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__________ __________
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contro |
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la decisione 22 gennaio 2002 del Consiglio di Stato, no. 288, che ha respinto l'impugnativa da essi presentata avverso la decisione 16 marzo 2001 con cui il municipio di __________ ha negato loro la licenza edilizia in sanatoria per la riattazione di un rustico e la costruzione di una serra sulla part. __________ RFP; |
rilevato che in occasione dell'udienza di sopralluogo 27 novembre 2002 il Dipartimento del territorio e il Municipio di __________ hanno aderito al ricorso per quanto attiene al rustico dopo aver appurato che il 12 agosto 1981 il DPC aveva rilasciato l'autorizzazione a costruire (n. 29045) per questo oggetto;
che nella medesima occasione, preso atto delle spiegazioni del giudice delegato, i ricorrenti hanno dichiarato di ritirare il ricorso per quanto riguarda la serra, impegnandosi a rimuovere la copertura in vetro;
ritenuto quanto sopra la decisione 22 gennaio 2002, n. 288, del Consiglio di Stato viene riformata di conseguenza;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è evaso come ai considerandi.
La decisione 22 gennaio 2002 del Consiglio di Stato, n. 288, è riformata di conseguenza.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
Le ripetibili sono compensate.
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3. Intimazione a: |
__________ |
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario