Incarto n.
52.2002.00006

 

Lugano

8 febbraio 2002

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sulla domanda 27 dicembre 2001 di

 

 

 

__________

patr. da: avv. __________

 

 

chiedente

 

 

 

la restituzione del termine per impugnare la decisione 8 novembre 2001 del Consiglio di Stato (no. 5254) che apre un'inchiesta disciplinare nei suoi confronti, sospendendolo dalla carica di bidello del __________ di __________ e privandolo dello stipendio nella misura del 50%;

 

 

 

vista la risposta 24 gennaio 2002 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divi-

sione delle risorse, Sezione delle risorse umane;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 


ritenuto,                           in fatto

 

                                         che con decisione 8 novembre 2001 il Consiglio di Stato ha aperto un procedimento disciplinare a carico di __________, bidello del __________ di __________, sospettato, fra l'altro, di aver esploso un colpo di pistola contro una finestra della scuola;

 

che con la stessa decisione il Governo ha sospeso __________ dalla funzione, privandolo dello stipendio nella misura del 50%;

 

che la decisione è stata notificata all'interessato, che l'ha trasmessa alla _______, Protezione giuridica;

 

che il 20 novembre 2001 l'avv. __________, interpellato dalla __________, ha rifiutato di assumere il patrocinio, in considerazione dell'imminente scadenza del termine di ricorso e del fatto che __________ a quel momento era ricoverato in ospedale;

 

che il 27 dicembre 2001 __________ ha chiesto al Tribunale cantonale amministrativo la restituzione del termine per impugnare la succitata risoluzione governativa;

 

che all'istanza si è opposto il Dipartimento istruzione e cultura con argomenti che verranno discussi qui appresso;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che giusta l'art. 12 cpv. 1 PAmm la restituzione in intero contro il lasso dei termini è data per i motivi e nel termine previsti dalla procedura civile;

 

che giusta l'art. 137 CPC "la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se l'istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito ad agire, di comparire o di chiedere un rinvio:

a) perché senza sua colpa ignorava la scadenza del termine oppure perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne impossibile l'osservanza;

b) perché l'impedimento di compiere in tempo utile l'atto processuale era dovuto a un fatto grave che non poteva essere evitato";

 

che la restituzione in intero deve essere chiesta entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 138 CPC);

 

che, nell'evenienza concreta, è certo che l'assicurazione di protezione giuridica __________ era in possesso del provvedimento che __________ intendeva impugnare prima che scadesse il termine di ricorso;

 

che di conseguenza l'inosservanza del termine di ricorso non è dovuta al ricovero dell'istante in ospedale, ma all'inattività della sua assicurazione di protezione giuridica;

 

che nulla scusa il ritardo dell'assicurazione;

 

che l'istante deve sopportare le conseguenze del comportamento omissivo del suo rappresentante;

 

che l'istanza va pertanto respinta;

 

che la tassa di giustizia è a carico dell'istante;

 

 

 

visti gli art. 12 PAmm; 137 CPC;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   L'istanza è respinta.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 100.-- è a carico dell'istante.

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario