Incarto n.
52.2002.00082

 

Lugano

16 maggio 2002

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso  21 febbraio 2002 della

 

 

__________

patr. da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 6 febbraio 2002 con cui il municipio di ______ ha deliberato alla ditta __________ la fornitura di delimitazioni e lastre in pietra naturale per la sistemazione della __________;

 

 

vista la risposta 2 maggio 2002 del municipio;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che in esito a pubblico concorso (FU n. __________) il __________ febbraio 2002 il municipio di ______ ha deliberato alla __________ la fornitura di delimitazioni e lastre in pietra naturale per la sistemazione della piazza comunale;

che contro questa decisione è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo la __________, obiettando che la deliberataria aveva omesso di produrre la dichiarazione della commissione paritetica cantonale, richiesta dall'art. 30 cpv. 4 RLCPubb, per attestare il rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei cantoni per le categorie di arti e mestieri alle quali si riferisce la commessa;

 

 

che invitato a prendere posizione sul ricorso il 4 marzo 2002 il municipio ha "annullato il concorso"; la decisione, notificata a tutti i concorrenti ed al Tribunale cantonale amministrativo, non è stata impugnata;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

 

che la legittimazione attiva della ricorrente è certa;

 

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine;

 

che giusta l'art. 50 cpv. 1 PAmm l'istanza inferiore può, fino all'insinuazione della risposta, modificare la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente;

 

che in caso di adesione all'impugnativa, l'istanza di ricorso dichiara il gravame privo d'oggetto e statuisce su spese e ripetibili (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 50 PAmm, n. 4);

 

che, seppur per motivi diversi, decidendo di "annullare il concorso", il municipio ha in sostanza aderito alla domanda principale formulata dalla ricorrente;

 

che il ricorso va quindi dichiarato privo d'oggetto;

 

che, date le circostanze, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;

 

che l'adesione al ricorso non permette invece di prescindere dalla condanna del comune al pagamento di un'indennità per ripetibili;

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 31, 50, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è privo d'oggetto.

 

 

                                   2.   Il comune di ______ rifonderà alla ricorrente fr. 500.-- a titolo di ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

_________

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario