Incarto n.
52.2003.147

 

Lugano

13 maggio 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

 

assistito

dal segretario:

 

Paolo Bianchi, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 6 maggio 2003 di

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 29 aprile 2003, no. 1853, del Consiglio di Stato, che dichiara irricevibile l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la licenza edilizia 10 marzo 2003 rilasciatagli dal municipio di __________ per la formazione di un accesso con rampa pedonale e posa di un cancello sulla part. no. __________ RF;

 

 

richiamato l’art. 48 PAmm;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

                                     

                                         che il 5 febbraio 2003 il qui ricorrente __________ ha chiesto al municipio di __________, in forma di notifica, il permesso di realizzare una rampa d’accesso pedonale e di posare un cancello sulla part. no. __________ RF, di sua proprietà; 

                                         che, previa pubblicazione della domanda di costruzione, contro la quale non sono state interposte opposizioni, con risoluzione 10 marzo 2003 il municipio ha accordato la chiesta licenza;

 

                                         che l’istante in licenza ha impugnato dinanzi al Consiglio di Stato l’autorizzazione rilasciatagli, adducendo di essere stato costretto a presentare la suddetta domanda, in ragione delle conclusioni tratte da un decreto pretorile che reputa assurdo;

 

                                         che con giudizio 29 aprile 2003 il Governo ha dichiarato irricevibile il gravame per mancanza di legittimazione attiva dell’insor-gente, ritenuto che l’autorità comunale ha integralmente accolto la sua domanda di costruzione;

 

                                         che contro il predetto giudicato governativo, __________ si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia riformato unitamente all’avversata decisione municipale, sulla scorta delle argomentazioni già sollevate dinanzi all’autorità ricorsuale di prime cure; 

 

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che, in virtù dell’art. 26c cpv. 2 LOG, le Camere della Sezione di diritto pubblico del Tribunale di appello possono decidere nella composizione di un Giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza;

 

                                         che, giusta l’art. 48 PAmm, l’autorità di ricorso può respingere con breve motivazione i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 cpv. 1 LE;

 

                                         che la legittimazione attiva del ricorrente ad impugnare la risoluzione governativa a lui avversa è certa (art. 21 cpv. 2 LE e 43 PAmm);

 

                                         che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine;

 

                                         che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

 

                                         che la legittimazione ad impugnare una decisione presuppone avantutto che l’insorgente possa prevalersi di un interesse personale, pratico ed attuale all’annullamento o alla modificazione della decisione impugnata e, di conseguenza, all’ottenimento di un giudizio più favorevole (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43, n. 2 e rif.);  

 

                                         che, nel caso concreto, al ricorrente non può essere riconosciuto un interesse pratico ad aggravarsi contro la licenza edilizia, dal momento che la stessa accoglie integralmente la sua domanda di costruzione;

 

                                         che dinanzi al Consiglio di Stato egli non poteva di conseguenza pretendere di ottenere un giudizio più favorevole di quello pronunciato dall’autorità comunale;

 

                                         che a ragione il Governo ha pertanto negato al ricorrente la legittimazione attiva, dichiarando irricevibile il gravame;

 

                                         che in questa sede il ricorso deve quindi essere respinto, senza entrare nel merito delle censure sollevate dall’insorgente, che esulano peraltro palesemente dal contesto della presente procedura edilizia;

 

                                         che la tassa di giustizia e le spese, contenute entro minimi termini in ragione della reiezione in limine dell’impugnativa, seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 26c LOG; 3, 18, 28, 43, 46, 48, 60 e 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 300.--, sono a carico del ricorrente.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario