|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano 31 ottobre 2003
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
|
segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 20 maggio 2003 di
|
|
__________, __________,
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione 29 aprile 2003 (n. 1830) del Consiglio di Stato, che ha respinto l’impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 28 gennaio 2003 con la quale il municipio di __________ ha autorizzato la posa di una gru sul sedime della strada comunale ed il conseguente sbarramento della stessa al transito veicolare per un periodo di sei mesi; |
viste le risposte:
- 22 maggio 2003 di __________, __________, __________, __________, __________ e della __________;
- 26 maggio 2003 dell’Ufficio segnaletica stradale e impianti pubblicitari;
- 27 maggio 2003 del Consiglio di Stato;
- 5 giugno 2003 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con risoluzione 28 gennaio 2003 il municipio di __________ ha autorizzato l’impresa di costruzione __________ a posare sul campo stradale di via __________ per un periodo di sei mesi una gru, destinata a servire il cantiere installato per la costruzione di una casa plurifamiliare sulla part. __________ RF __________, proprietà di __________, __________, __________, __________ e __________, qui resistenti; la posa del mezzo meccanico, comportando un’ostruzione della strada prospiciente il cantiere, impedirebbe il transito veicolare indisturbato lungo via __________ nei due sensi;
che con giudizio 29 aprile 2003 il Consiglio di Stato ha confermato l’autorizzazione municipale, respingendo l’impugnativa contro di essa presentata da __________ e dalla __________, di cui egli è titolare, con sede in uno stabile accessibile da via __________; ponderati i contrapposti interessi in gioco, il Governo ha in sostanza ritenuto che l’autorizzazione municipale rispettasse il principio di proporzionalità;
che contro il predetto giudizio governativo i ricorrenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento;
che gli insorgenti eccepiscono l’adeguatezza della decisione, essendo a loro dire possibile sistemare altrimenti la gru evitando di imporre sacrifici alle persone residenti in via __________, cui verrebbe impedito di circolare senza intralcio nei due sensi;
che all’accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, come pure __________, __________, __________, __________ e __________, con argomenti che, per quanto necessario, verranno ripresi nel seguito;
che nelle more processuali i resistenti hanno installato una gru su di un fondo privato adiacente al cantiere (v. scritto dei ricorrenti del 27 agosto 2003 e scritto dei resistenti 28 agosto 2003);
considerato, in diritto
che la competenza di questo Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti, direttamente toccati dalla decisione governativa, certa (art. 43 PAmm);
che il giudizio, ricevibile in ordine, può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); alla luce dei nuovi accadimenti, le richieste di perizia e sopralluogo formulate dai ricorrenti, volte ad accertare la possibilità di installare la gru sul fondo dei resistenti, non procurano a questo Tribunale, come meglio espresso nel seguito, la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;
che controversa, in concreto, è l'autorizzazione rilasciata a i resistenti ad installare sul suolo pubblico la gru destinata all’edificazione di una casa plurifamiliare sulla part. __________ RF __________;
che pendente causa la gru è stata istallata sul fondo prospiciente il cantiere;
che i resistenti hanno comunque dichiarato di essere ulteriormente interessati all'autorizzazione in caso di rigetto dell'impugnativa; nella misura in cui non è diventata priva d'oggetto ed è volta a contestare il dispositivo che condanna i ricorrenti al pagamento di una tassa di giustizia e di un'indennità per ripetibili, l'impugnativa va esaminata nel merito;
che giusta l’art. 5 cpv. 1 del regolamento sui beni amministrativi (RBA), l’uso speciale (accresciuto e particolare) dei beni amministrativi è autorizzato solo se è conforme o almeno compatibile con la loro destinazione generale;
che a norma dell’art. 6 cpv. 1 secondo periodo RBA il municipio decide valutando gli interessi in gioco ed in particolare l’interesse pubblico all’utilizzazione del bene secondo la sua destinazione;
che, nell’ambito della procedura di rilascio dell’autorizzazione, l’autorità deve rispettare i principi generali del diritto amministrativo, segnatamente i principi della proporzionalità e della parità di trattamento, valutando obiettivamente tutti gli interessi implicati (cfr. Scolari, op. cit., n. 576 e rinvii);
che, in concreto, all’interesse dei resistenti di installare sul campo stradale la gru si opponevano l’interesse generale al libero transito di veicoli lungo via __________ e quello particolare dei vicini, tra cui i ricorrenti, ai quali sarebbe stata preclusa la possibilità di accedere ai propri fondi immettendosi alternativamente da via __________, rispettivamente da via __________;
che sistemando il mezzo meccanico su di un fondo privato prospiciente il cantiere i resistenti hanno dimostrato per atti concludenti che esistevano soluzioni alternative, meno gravose per l’interesse pubblico e per quello dei vicini;
che il ricorso è quindi fondato;
che stando così le cose, l'autorizzazione va dichiarata priva d'oggetto, mentre il giudizio governativo che la conferma va annullato nella misura in cui pone a carico dei ricorrenti tassa di giustizia e ripetibili;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm); le ripetibili (art. 31 PAmm) sono invece poste a carico dei resistenti in solido (RDAT I-1993 n. 19 consid. 2-3);
per questi motivi,
visti gli art. 99b LAC; 107, 208 LOC; 1, 2, 5, 6 Regolamento sui beni amministrativi del comune di __________;18, 28, 31, 43, 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, sono annullate:
1.1. l'autorizzazione 28 gennaio 2003 rilasciata dal municipio di __________ ai resistenti;
1.2. la decisione 29 aprile 2003 (n. 1830) del Consiglio di Stato;
2. La tassa di giustizia di fr. 800.– è a carico dei resistenti in solido che rifonderanno fr. 1'000.– ai ricorrenti a titolo di ripetibili.
|
3. Intimazione a: |
__________ |
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario