Incarto n.
52.2003.16

Lugano

3 marzo 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

 

assistito

dal segretario:

 

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 27 marzo 2001 di

 

 

 

__________, __________,
patrocinato dall'avv. __________, __________,

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 6 marzo 2001 (n. 1030) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la decisione 28 novembre 2000, con cui il municipio di __________ gli ha negato la licenza edilizia per la sostituzione del deposito-ripostiglio al mapp. n. __________ RF di quel comune, situato fuori zona edificabile;

 

 

preso atto che con scritto 20 febbraio 2003 il patrocinatore del ricorrente ha comunicato al Dipartimento del territorio, ufficio domande di costruzione, di ritirare la domanda di costruzione relativa al fondo part. n. __________ RFD di __________;

 

 

considerato pertanto che il ricorso è così divenuto privo d'oggetto;

 

 

rilevata la desistenza ricorsuale, per cui non si giustifica la corresponsione di ripetibili;


decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli poiché diventato privo d'oggetto.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

Il presidente

del Tribunale cantonale amministrativo

 

Il segretario