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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 2 giugno 2003 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 13 maggio 2003 (n. 2079) del Consiglio di Stato, che annulla la decisione 10 ottobre 2002 con cui il municipio di RI 1 ha negato alla CO 1 il rilascio della licenza edilizia per costruire 4 stabili residenziali sulla part. n. 687 RF; |
viste le risposte:
- 11 giugno 2003 del Consiglio di Stato;
- 3 luglio 2003 della CO 1;
- 8 luglio 2003 del Dipartimento del territorio (UDC);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. La resistente CO 1 è proprietaria di un vasto terreno prativo (mq 41’249), situato in località Lüee, ai margini della zona edificabile di __________, in direzione di __________. Il PR __________ assegnava la maggior parte del fondo, ad una zona per edifici pubblici (Ep), destinata alla costruzione di abitazioni a pigione moderata. Il resto del fondo, costituito da una fascia di terreno situata lungo via __________, era invece incluso nella zona RAr __________.
b. Il 25 maggio 1994 la CO 1 ha chiesto al municipio il permesso di costruire 4 stabili d’appartamenti sulla parte del fondo libera da vincoli. Il 7 ottobre 1994 l'autorità comunale ha sospeso l’esame della domanda per due anni (art. 65 LALPT), ritenendola in contrasto con gli studi pianificatori a quel momento in corso, che prevedevano di realizzare sul fondo dedotto in edificazione un centro sportivo comunale. Il provvedimento è stato sostanzialmente confermato in ultima istanza da questo tribunale, che con sentenza 19 dicembre 1995 si è limitato ad imporre al municipio di trasmettere nel frattempo la domanda di costruzione all'autorità cantonale per l'esame di sua competenza.
c. Prima della scadenza del provvedimento di sospensione, il 29 febbraio 1996, il municipio ha istituito un zona di pianificazione sul fondo in oggetto allo scopo di salvaguardare l’attuazione del nuovo centro sportivo comunale e di una scuola per l’infanzia, anch'essa prevista dal PR allo studio. La validità di tale zona è stata successivamente prorogata sino al 18 marzo 2000.
d. Prima della scadenza del termine di validità della zona di pianificazione, il 20 febbraio 2000 il consiglio comunale ha adottato il nuovo PR, che prevedeva di assegnare il fondo della CO 1 ad una zona AP-EP destinata alla costruzione di un centro sportivo comunale (1.07) e di una scuola per l’infanzia (1.05).
Il piano è stato pubblicato dal 15 maggio al 15 giugno 2000.
In tempo utile, la CO 1 l’ha impugnato davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che il vincolo AP-EP fosse stralciato e che tutto il fondo fosse assegnato alla zona edificabile.
e. Con risoluzione 7 maggio 2002 il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo PR ed abrogato formalmente il PR __________.
Il Governo ha accolto il ricorso della CO 1 soltanto nella misura in cui chiedeva lo stralcio dei vincoli AP-EP, ritenendo sovradimensionato il campo sportivo ed eccessivamente periferica l’ubicazione della scuola d'infanzia. Il municipio è stato invitato ad elaborare una variante per verificare le destinazioni scelte. Nella misura in cui sollecitava l’attribuzione del fondo alla zona edificabile, il ricorso è invece stato respinto, perché il Consiglio di Stato ha ritenuto che la zona edificabile di __________ fosse in ogni caso sovradimensionata.
f. Contro la decisione di non assegnare il suo fondo alla zona edificabile la CO 1 è insorta davanti al Tribunale della pianificazione del territorio.
B. Con decisione 10 ottobre 2002, il municipio ha respinto la domanda di costruzione inoltrata dalla CO 1 nel 1994 e rimasta in sospeso sino a quel momento. L'autorità comunale ha in sostanza ritenuto che con l’abrogazione del PR __________ il fondo fosse rimasto escluso dalla zona edificabile. La variante di PR attualmente allo studio prevederebbe in effetti di attribuire il fondo alla zona agricola.
Contro questa decisione la CO 1 è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
C. Con giudizio 13 maggio 2003 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta decisione, rinviando gli atti al municipio affinché statuisse sulla domanda di costruzione in base al PR __________.
L’Esecutivo cantonale ha in sostanza ritenuto che il PR __________ fosse stato abrogato unicamente per i comparti approvati nell’ambito dell’esame di conformità del nuovo strumento pianificatorio. Il PR __________ sarebbe invece rimasto in vigore limitatamente ai comparti non approvati.
L’intenzione del municipio di escludere il fondo dalla zona edificabile non sarebbe d'altro canto opponibile alla CO 1 perché non si è ancora concretizzata in una variante approvata o quantomeno in uno studio pianificatorio suscettibile di legittimare l’adozione di misure di salvaguardia della pianificazione.
D. Contro il predetto giudizio governativo, il comune di RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della decisione di diniego della licenza.
L’insorgente rileva anzitutto che la risoluzione con cui il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo PR ha abrogato il precedente PR __________, mantenendo in vigore soltanto i piani particolareggiati dei nuclei di __________ e __________ (__________) e della località __________ (__________). Il fondo della CO 1 non sarebbe quindi più edificabile. Esso, soggiunge, non farebbe nemmeno parte del comprensorio già largamente edificato e non potrebbe in nessun caso essere assegnato alla zona edificabile, perché questa risulterebbe già ora sovradimensionata.
Indipendentemente dalla sua abrogazione, soggiunge l'insorgente, il PR __________ non sarebbe comunque applicabile, perché non è mai stato reso conforme alle prescrizioni della LPT.
E. All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene la CO 1, che contesta in dettaglio le tesi dell’insorgente, sottolineando in particolare il lungo tempo trascorso da quando ha inoltrato la domanda di costruzione.
F. Con sentenza 27 agosto 2004, il Tribunale della pianificazione del territorio ha respinto il ricorso inoltrato dalla CO 1 contro la decisione 13 maggio 2002 con cui il Consiglio di Stato ha approvato il PR di __________. In sostanza, il tribunale ha a sua volta ritenuto che l'eccessiva estensione della zona edificabile e la posizione periferica del fondo, situato ai margini del comparto edificato, impedivano di aggregarlo alla vicina zona edificabile una volta tolti i vincoli AP-EP.
Delle osservazioni inoltrate dalle parti in merito a tale sentenza si dirà semmai più avanti.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. Il comune è legittimato a ricorrere. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dalla decisione del Tribunale della pianificazione del territorio (art. 18 PAmm). Le ulteriori prove richieste dalla resistente non appaiono in effetti atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. 2.1. La licenza edilizia è un atto amministrativo mediante il quale l'autorità accerta che, al momento della decisione, nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti dalla domanda di costruzione (art. 1 cpv. 1 RLE; Adelio Scolari, Commentario, II ed., ad art. 1, n. 627). Essa accerta dunque che l'intervento è conforme al diritto in vigore.
2.2. Nell'evenienza concreta, la decisione con il municipio ha respinto la domanda di costruzione, presentata dalla CO 1 nel 1994, risale al 20 ottobre 2002.
A quel momento a __________ era in vigore il PR __________, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 7 maggio __________, che aveva nel contempo abrogato il precedente PR __________. La domanda di costruzione, rimasta nel frattempo legittimamente sospesa, andava di conseguenza esaminata in base al nuovo PR.
Il vecchio PR non era applicabile perché era stato integralmente abrogato dal Consiglio di Stato contestualmente all'approvazione del nuovo strumento pianificatorio.
Con la decisione impugnata, il municipio ha stabilito che la domanda di costruzione andava respinta, perché il fondo della resistente risultava escluso dalla zona edificabile. Abrogato senza riserve di sorta il vecchio PR, nessuna disposizione pianificatoria includerebbe in effetti il fondo alla zona edificabile.
Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, il diniego della licenza era del tutto conforme al diritto. Il dispositivo n. 2 della risoluzione 7 maggio __________, con cui lo stesso Esecutivo cantonale ha approvato il nuovo PR, ha in effetti abrogato il PR __________. L'abrogazione si riferiva all'intero piano ed era incondizionata. Non conteneva in particolare alcuna riserva in favore di un'ulteriore vigenza del vecchio PR (cfr. ris. gov. 2120/2002 pag. 140, dispositivo n. 2). L'unica riserva riguardava i due piani particolareggiati del nucleo (PPN) e della zona __________ (PPF), che non interessano comunque il caso in esame. Nulla suffraga la tesi, affacciata dal giudizio impugnato, secondo cui il PR __________ può essere considerato abrogato unicamente per i comparti approvati dal Consiglio di Stato nell'ambito dell'esame di conformità del nuovo strumento pianificatorio.
Non può quindi essere confermata la conclusione secondo cui la domanda di costruzione andrebbe esaminata in base al PR __________.
2.3. Vero è - d'altro canto - che con la risoluzione di approvazione del nuovo PR il Consiglio di Stato non ha ratificato i vincoli AP-EP, previsti a carico del fondo della CO 1 per la realizzazione del campo sportivo e della scuola dell'infanzia (cfr. ris. gov. citata n. 3.4.5 lett. c, pag. 61 e pag. 140 dispositivo n. 1).
È però altrettanto vero che lo stesso Governo, accogliendo il ricorso inoltrato dalla CO 1 contro i suddetti vincoli, ha nel contempo respinto la domanda dell'insorgente, volta ad ottenere che il suo fondo fosse attribuito alla vicina zona residenziale intensiva (cfr. cfr. ris. gov. citata n. 4.4.30 pag. 123 e dispositivo n. 6 pag. 141). Determinazione, questa, che è stata sostanzialmente confermata dal TPT con giudizio del 27 agosto 2004.
Anche da questo profilo, la decisione del municipio di considerare il fondo della resistente escluso dalla zona edificabile risultava dunque immune da violazioni del diritto.
3. In esito alle considerazioni che precedono il ricorso va quindi accolto, annullando la decisione governativa impugnata e confermando quella del municipio, siccome conforme al diritto.
La tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa ed ai valori in discussione (10 mio), è posta a carico della resistente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 27 LPT; 65, 66 LALPT; 3, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 13 maggio 2003 (n. 2079) del Consiglio di Stato è annullata.
1.2. la decisione 10 ottobre 2002 del municipio di RI 1 è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico della resistente, che rifonderà fr. 3'000.- al ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
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3. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario