Incarto n.
52.2003.182

 

Lugano

29 settembre 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 3 giugno 2003 della

 

 

 

__________

patrocinata da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 13 maggio 2003 del Consiglio di Stato, n. 2100, che respinge l'impugnativa presentata dalla __________ contro la decisione 14 febbraio 2003 con cui il municipio di __________ - __________ le ha negato l'autorizzazione edilizia per l'aggiornamento tecnico di un impianto di telefonia mobile sulla part. n. __________ RFD __________, di proprietà della __________;

 

 

viste le risposte:

-    11 giugno 2003 del Consiglio di Stato;

-    18 giugno 2003 del municipio di __________;

-      1 luglio 2003 di __________ e __________;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il 2 dicembre 2002, la __________ ha chiesto al Municipio di __________ il permesso di aggiornare dal profilo tecnico l'impianto d'antenna per la diffusione dei segnali per la radiocomunicazione mobile posto sul tetto della centrale telefonica, situata nella zona industriale e artigianale (part. n. __________ RF), a lato dell'autostrada N2. L'intervento prevede la sostituzione delle tre antenne, alte m 17.10 e risalenti alla tecnologia NATEL C, con un pilone di supporto, alto m 23.00 e posato direttamente a terra sul lato ovest dell'edificio, ad una distanza di m 4.05 dall'antistante strada comunale, sul quale verrebbero applicate le nuove antenne di telefonia mobile GSM e UMTS.

                                         Alla domanda si sono opposti i coniugi __________, proprietari di un fondo vicino, che hanno contestato l'impianto dal profilo delle immissioni elettromagnetiche prodotte.

                                         Il 30 gennaio 2003, il Dipartimento del territorio, esperite le necessarie verifiche, ha preavvisato favorevolmente l'intervento, ritenendolo rispettoso delle normative applicabili in materia di protezione dell'ambiente.

                                         Il 14 febbraio 2003 il municipio ha negato l'autorizzazione richiesta, ritenendo che l'impianto superasse l'altezza massima di m 10.50, prescritta dall’art. 51 NAPR per le infrastrutture previste nella zona industriale e artigianale Ia.

 

 

                                  B.   Con giudizio 13 maggio 2003 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta dalla __________.

                                         Accertato che l'impianto è conforme alla funzione della zona d'utilizzazione e che rispetta le prescrizioni dell'ORNI, il Governo ha anzitutto ritenuto che l’impianto superasse l'altezza massima fissata dall'art. 51 NAPR per gli edifici.

                                         Dopo aver rilevato che questa norma permette di concedere deroghe all'altezza per i corpi tecnici, il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che la sua ragguardevole altezza escludesse anche la possibilità di autorizzarlo in via d'eccezione.

 

 

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo, la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando il rilascio della licenza edilizia rifiutata.

                                         La ricorrente nega in sostanza che alla fattispecie torni applicabile l'altezza massima prescritta dall'art. 51 NAPR. L'impianto in oggetto sarebbe un corpo tecnico e beneficerebbe di conseguenza di una deroga di altezza. L'unico limite che il controverso supporto dovrebbe rispettare sarebbe quello dettato dalle sue esigenze di funzionalità. Anche nella denegata ipotesi in cui la struttura in oggetto dovesse essere ritenuta una costruzione principale, soggiunge l'insorgente, essa non dovrebbe essere sottoposta ai limiti di altezza, facendo parte della categoria di costruzioni che, per giurisprudenza, non sono sottoposte a tali parametri, non avendo un ingombro parificabile a quello di un edificio.

 

 

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

                                         Ad identica conclusione perviene il municipio, che nega alla struttura il carattere di corpo tecnico, non essendo funzionalmente connessa alla centrale telefonica. L’autorità comunale contesta in particolare la tesi secondo cui il pilone di sostegno, tenuto conto del suo ingombro effettivo, non sarebbe sottoposto a limiti di altezza, come nel caso delle antenne. L'impianto dovrebbe quindi sottostare al limite fissato dall'art. 51 NAPR.

                                         I vicini opponenti si sono rimessi al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm.

                                         Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).

 

                                   2.   2.1. Controversa, in concreto, è unicamente l’altezza dell’impianto. Il municipio non mette in discussione le considerazioni sviluppate dal Consiglio di Stato in merito alla conformità di zona ed alle radiazioni elettromagnetiche prodotte.

 

                                         2.2. Il limite d'altezza delle costruzioni è un parametro edilizio di primaria importanza. Esso definisce in particolare gli ingombri delle costruzioni, in modo da assicurare, in concorso con le norme sulle distanze, la salubrità degli insediamenti, dal profilo dell'illuminazione e dell'aerazione naturali. Indirettamente, esso determina inoltre la morfologia degli insediamenti, contenendone l'impatto sul quadro del paesaggio.

                                         Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio si misura a partire dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Riservato il caso in cui l'ordinamento edilizio concretamente applicabile stabilisca anche un'altezza massima dei colmi, dalla definizione di questo criterio di misurazione si evince che, per principio, gli spioventi dei tetti a falde non vengono presi in considerazione ai fini della determinazione delle altezze. Salvo diversa, esplicita disposizione, sfuggono inoltre al computo dell'altezza i corpi tecnici, ovvero quegli elementi costruttivi, di ridotte dimensioni, quali torrini degli ascensori, comignoli ed antenne, che sporgono oltre il tetto e servono alla funzionalità degli edifici (RDAT 1991 I n. 85 consid. 2; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 40 LE, n. 1235).

                                         Il fatto che l'art. 40 LE si riferisca agli edifici non significa che le altre costruzioni, quali impianti ed installazioni, non soggiacciano a limiti d'altezza e che il criterio di misurazione sancito da questa norma non sia applicabile per analogia ad altre opere di sovrastruttura. Determinante, ai fini dell'applicazione dei limiti d'altezza ad altre costruzioni, rimane comunque la presenza di un ingombro effettivo, suscettibile di ingenerare sui fondi circostanti e sul quadro del paesaggio ripercussioni analoghe a quelle prodotte da un edificio. In quest'ordine di idee la giurisprudenza ha ritenuto che le prescrizioni sull'altezza non si applicassero a pali della luce ed antenne (BVR 1980, 4; Scolari, op. cit., n. 1243).

 

                                         2.3. L'art. 51 cpv. 5 NAPR di __________, disciplinante i parametri edificatori della zona industriale e artigianale Ia, nella quale è incluso il fondo dell’insorgente, limita l’altezza degli edifici a m 10.50.

                                         Deroghe alle altezze, soggiunge la norma, possono essere concesse per la realizzazione di corpi tecnici, come macchinari per ascensori, impianti di ventilazione, ecc. Con questa disposizione viene esplicitata, a livello normativo, la prassi che esclude dal computo dell'altezza determinati elementi costruttivi, quali i corpi tecnici. A differenza di analoghe norme di altri ordinamenti comunali, le NAPR in questione non definiscono il concetto di corpo tecnico e nemmeno pongono particolari requisiti in proposito, così come non fissano un limite massimo di altezza in termini metrici.

 

                                         2.4. Il controverso supporto d'antenna non è un edificio. Non serve infatti a riparare persone e cose dalle intemperie. È un impianto destinato alla trasmissione di segnali della radiotelefonia dalla rete fissa verso le stazioni mobili, rispettivamente da quest'ultime verso la centrale, che le immette nella rete fissa.

                                         Non trattandosi di un edificio, ma di un'installazione, il limite d'altezza, fissato dall'art. 51 NAPR, è applicabile soltanto per analogia. L'impianto vi soggiace soltanto nella misura in cui il suo ingombro, tenuto conto delle finalità perseguite da questo parametro edilizio, è analogo a quello di un edificio.

                                         Ferma questa premessa, si deve escludere che l'installazione in oggetto possa essere assimilata ad un edificio in considerazione dell'impatto che determina sui fondi circostanti e sul quadro del paesaggio. Non si può invero ragionevolmente sostenere che un palo alto 23 m, ma del diametro di appena una cinquantina di centimetri, arrechi un qualsivoglia pregiudizio ai fondi vicini dal profilo dell'aerazione e dell'insolazione naturali. Ne si può pretendere che incida in qualche modo sul quadro del paesaggio, che le limitazioni dell'altezza massima degli edifici indirettamente tutelano. A maggior ragione si giustifica questa conclusione ove si consideri che l'impianto non è previsto in una zona residenziale, ma in una zona industriale, situata a ridosso dell'autostrada N2, lungo la quale, sul lato opposto, corre una linea elettrica ad alta tensione, sorretta da tralicci altrettanto alti.

                                         Il controverso sostegno d'antenna va semmai assimilato ad un traliccio di una condotta elettrica ad alta tensione, ossia ad un'installazione che dal profilo degli ingombri e delle finalità perseguite dalle norme sull'altezza delle costruzioni presenta indiscutibili analogie.

                                         Esclusa l'analogia con gli edifici e ritenuta invece quella con i tralicci delle condotte elettriche, che a norma dell'art. 33 NAPR soggiacciono unicamente al rispetto degli obbiettivi di PR, la licenza edilizia non può essere rifiutata.

                                         Già per questo motivo, il ricorso va accolto.

 

                                         2.5. Ad identica conclusione si perverrebbe qualora si volesse assimilare l'impianto ad un corpo tecnico dell'attigua centrale telefonica, ossia ad un'installazione, connessa a quest'ultima e necessaria al suo funzionamento nella misura in cui assicura la connessione fra la rete fissa e le stazioni per la radiotelefonia mobile.

                                         Considerata l'ubicazione, da questo profilo, il rifiuto della concessione di una deroga all'altezza costituirebbe un arbitrio. In una zona industriale, negare il permesso per simili infrastrutture sarebbe insostenibile persino nel caso in cui l'art. 51 NAPR non prevedesse la possibilità di autorizzare in via d'eccezione altezze superiori al limite fissato dalle norme di zona (cfr. in tal senso STF 15.6.1990 in re E. SA consid. 2b).

 

 

                                   3.   3.1. Giusta l'art. 25 NAPR, la distanza minima di un edificio dall'area pubblica deve essere uguale a quella verso i fondi privati.

                                         In casi eccezionali, il municipio può accordare deroghe.

                                         L'art. 51 cpv. 5 NAPR prescrive una distanza minima di 5.00 m dal confine.

 

                                         3.2. Il supporto d'antenna verrebbe posato a m 4.05 dal confine verso l'antistante strada pubblica. Il municipio non si è pronunciato sulla possibilità di concedere una deroga.

                                         Gli atti gli vanno quindi rinviati, affinché si determini in proposito.

 

 

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi parzialmente accolto, annullando il diniego della licenza edilizia ed il giudizio governativo che la conferma, siccome lesivi del diritto. Gli atti vanno rinviati al municipio, affinché si pronunci sull'eventuale concessione di una deroga alla distanza dal confine verso la strada comunale.

                                         Dato che gli opponenti si sono rimessi al giudizio del tribunale, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece compensate.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40 LE; 3, 18, 28, 31, 43,46, 49, 60, 61, 65 PAmm; 51 NAPR di __________;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         § Di conseguenza:

1.1.   la decisione 14 febbraio 2003 del municipio di __________ e la decisione 13 maggio 2003 (no 2100) del Consiglio di Stato sono annullate.

1.2.   gli atti sono rinviati al municipio di __________ affinché statuisca nuovamente sulla domanda di costruzione ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

 

 

                                   3.   Non si assegnano ripetibili.

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario