Incarto n.
52.2003.187

 

Lugano

26 settembre 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

 

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 10 giugno 2003 di

 

 

 

__________

già rappr. da __________

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 20 maggio 2003 (n. 2216) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 13 febbraio 2003 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di autorizzazione d'entrata e di rilascio di un permesso di dimora in favore del marito __________;

 

 

viste le risposte:

-    18 giugno 2003 del Dipartimento delle istituzioni;

-    18 giugno 2003 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   a) Il cittadino iugoslavo (ora di Serbia e Montenegro) __________ è entrato la prima volta in Svizzera nel 1980 come stagionale, ottenendo il 30 luglio 1985 un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 31 luglio 1996.

 

                                         b) Il 12 agosto 1988 __________ è stato condannato a 15 giorni di detenzione sospesi con un periodo di prova di 2 anni per furto, mentre il 17 luglio 1992 è stato multato con fr. 1'200.– per circolazione in stato di ebrietà e infrazione alle norme della circolazione.

 

                                         c) Nel 1992 __________ è stato raggiunto in Svizzera dalla moglie __________ e dai figli, tuttavia rientrati in Iugoslavia già nel 1994, perché non adempivano più i requisiti previsti dall'art. 39 OLS per poter soggiornare nel nostro Paese (mezzi finanziari insufficienti per il loro mantenimento).

                                         Per contro, __________ ha conservato il proprio permesso in quanto padre di __________, nata il __________ da una relazione extraconiugale con la cittadina elvetica __________.

                                         Con contratto di mantenimento 24 novembre 1992 ratificato dalla competente Delegazione tutoria il 3 dicembre successivo, l'interessato si è impegnato a versare i contributi alimentari alla figlia nata fuori dal matrimonio.

                                         Il 21 giugno 1993 la Sezione degli stranieri (ora dei permessi e dell'immigrazione) del Dipartimento delle istituzioni ha ammonito __________ in quanto non versava gli alimenti a __________, avvertendolo che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative nei suoi confronti.

 

                                         d) Il 12 settembre 1996, la Sezione degli stranieri ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora a __________, perché era a carico dell'assistenza sociale per complessivi fr. 32'000.– e aveva contratto un debito di oltre fr. 20'000.– con un istituto bancario. Il provvedimento è stato confermato dal Consiglio di Stato il 19 novembre successivo.

 

                                  B.   a) Il 10 marzo 1997 le autorità iugoslave hanno sciolto per divorzio il matrimonio contratto tra __________ e __________.

                                         Il 5 giugno 1997 __________ si è sposato nel proprio Paese d'origine con la cittadina elvetica __________.

 

                                         b) Con decisione 14 agosto 1997, la Sezione degli stranieri ha respinto la domanda presentata da __________ volta a autorizzare l'entrata del marito in Svizzera e porlo al beneficio di un permesso di dimora.

                                         Il dipartimento ha ritenuto che l'interessato adempisse i requisiti dell'espulsione, segnatamente per aver contratto debiti con l'assistenza pubblica. L'autorità ha rilevato inoltre che vi erano diversi indizi volti a ritenere che il matrimonio fosse stato contratto allo scopo di eludere le norme di polizia degli stranieri.

 

                                         c) Con decreto d'accusa 24 settembre 1997 il Procuratore pubblico ha condannato __________ a 5 giorni di detenzione e all'espulsione dal territorio svizzero per 3 anni, pene entrambe sospese con un periodo di prova di 2 anni, per infrazione alla legislazione in materia di domicilio e di dimora degli stranieri. L'interessato era entrato in Svizzera il 29 gennaio 1997 e vi aveva soggiornato illegalmente fino al 12 febbraio successivo.

 

                                         d) Con giudizio 5 novembre 1997, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale del 14 agosto precedente, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________ in rappresentanza di suo marito.

                                         Il Governo ha ritenuto che __________, interessando le autorità giudiziarie e amministrative e rimanendo a lungo disoccupato, non avesse tenuto un comportamento esemplare durante il suo precedente soggiorno in Svizzera.

                                         Gli ha inoltre rimproverato di aver beneficiato fino a quel momento di prestazioni assistenziali per complessivi fr. 32'030.60 e di aver costretto dal gennaio 1993 la figlia __________ a ricorrere a tali sussidi a titolo di anticipo di alimenti che egli non le versava, accumulando un debito complessivo di fr. 14'718.40.

                                         Infine, ha ritenuto il provvedimento adottato conforme al principio della proporzionalità.

 

                                         e) Con sentenza 3 febbraio 1998 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il gravame presentato da __________, confermando la risoluzione governativa suddetta.

 

 

                                  C.   a) Con decreto d'accusa 6 ottobre 1998 il Procuratore pubblico ha condannato __________ a 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, per infrazione alla legislazione in materia di domicilio e di dimora degli stranieri, perché il 25 settembre 1998 l'interessato aveva varcato illegalmente il confine elvetico. Nel contempo, il Procuratore pubblico gli ha revocato la sospensione della pena accessoria dell'espulsione per un periodo di 3 anni, ma ha prolungato di un anno la sospensione condizionale della pena di 5 giorni di detenzione che gli aveva inflitto il 24 settembre 1997.

 

                                         b) Il giorno successivo __________ si è trasferito a __________ (prov. di __________), dove ha ottenuto un permesso di soggiorno valido fino al 18 settembre 2004.

 

 

                                  D.   a) Con domanda di visto per la Svizzera 16 novembre 2002, __________ ha chiesto nuovamente alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, per il tramite del Consolato generale in Milano, l'autorizzazione a entrare e a soggiornare nel nostro Paese per vivere con la moglie __________, attualmente al beneficio di una rendita dell'assicurazione invalidità (AI) e delle prestazioni complementari (PC).

 

                                         b) Il 13 febbraio 2003 il Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non rilasciare a __________ il permesso di dimora richiesto.

                                         Gli ha rimproverato di aver interessato le autorità giudiziarie e amministrative del nostro Paese, di essere rimasto a lungo disoccupato, di essere stato a carico dell'assistenza pubblica e di non versare gli alimenti alla figlia __________. In sostanza, con la sua condotta in generale e il suo comportamento, l'interessato aveva dimostrato, durante il suo precedente soggiorno in Svizzera, di non aver voluto o di non essere stato capace di adattarsi all'ordinamento elvetico, ciò che non gli permetteva di ottenere un'autorizzazione di soggiorno.

                                         L'autorità ha inoltre ritenuto esigibile il trasferimento della moglie __________ a __________, qualora essa avesse voluto vivere stabilmente insieme al marito.

                                         La decisione è stata resa sulla base degli art. 7, 10 cpv. 1, 16 LDDS, 8 ODDS e 8 CEDU.

 

 

                                  E.   Con risoluzione 20 maggio 2003, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________ in favore del marito __________.

                                         Ribadendo i motivi addotti dal dipartimento, il Governo ha ritenuto che __________ che adempisse i requisiti dell'espulsione previsti all'art. 10 cpv. 1 lett. b e d LDDS.

                                         Ha soggiunto che l'interessato aveva contratto diversi debiti e fornito false indicazioni alla polizia degli stranieri allo scopo di fuorviarle, e che persisteva a non versare gli alimenti alla figlia __________, nonostante esercitasse un'attività lucrativa in Italia.

                                         Infine, ha considerato il provvedimento impugnato conforme al principio della proporzionalità.

 

 

                                  F.   Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che __________ sia autorizzato a entrare in Svizzera e posto al beneficio di un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento famigliare, se del caso sotto la condizione che egli rimborsi i debiti contratti con l'assistenza pubblica.

                                         Ritiene che la decisione impugnata violi il principio della proporzionalità. Sostiene che i precedenti penali di __________ sono ormai lontani nel tempo e che egli non correrà più il rischio di cadere a carico dell'assistenza pubblica nel nostro Paese, perché vi troverà senz'altro un lavoro non appena sarà autorizzato a entrarvi. Adduce che suo marito non sarebbe stato finora in grado di versare gli alimenti alla figlia __________, perché le sue condizioni finanziarie non glielo permettevano.

                                         Ritenuto inoltre che il legame con il marito è intenso e strettamente vissuto, conclude l'insorgente, l'interesse a vivere la loro vita coniugale in Svizzera sarebbe prevalente rispetto all'interesse della collettività ad impedirgli l'entrata nel nostro Paese.

                                  G.   All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato, con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

 

                                         1.2. In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

 

                                         1.3. Non esiste tra la Confederazione Svizzera e l'Unione di Serbia e Montenegro (ex Repubblica di Iugoslavia) alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera di cittadini del menzionato Stato, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio del permesso di dimora.

 

                                         1.4. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg., consid. 2c).

                                         __________ è coniugato con una cittadina elvetica. Di conseguenza egli ha, in linea di principio, diritto all'ottenimento del permesso richiesto. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti all'alta Corte federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ in favore del marito __________ è data. Se il permesso in oggetto possa essere rifiutato all'interessato è una questione di merito.

 

                                         1.5. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio o la nazionalità elvetica può invocare a protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal caso, se la relazione è stretta, intatta ed effettivamente vissuta, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS.

                                         In concreto, la ricorrente ha prodotto le testimonianze di diverse persone, le quali attesterebbero che essa frequenta il marito a __________. D'altra parte, però, nulla è dato sapere circa l'intensità della loro attuale relazione, ritenuto in particolare che i coniugi __________ non hanno praticamente mai vissuto insieme in maniera stabile e si frequenterebbero soltanto durante la fine-settimana.

                                         Sapere quindi se l'insorgente possa invocare la menzionata norma può tuttavia rimanere indeciso, dal momento che il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile per i motivi addotti nel precedente considerando.

                                         Il ricorso può inoltre essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

 

 

                                   2.   2.1. L'art. 7 cpv. 1 LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio. Questo diritto si estingue qualora sorga un motivo d'espulsione.

                                         Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero può essere espulso quando la sua condotta in generale e i suoi atti permettono di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (lett. b) oppure quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cade in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (lett. d).

                                         Tale misura può essere pronunciata soltanto se dall'insieme delle circostanze sembra adeguata; in altre parole, deve rispettare il principio della proporzionalità (art. 11 cpv. 3 LDDS e 16 cpv. 3 ODDS).

 

                                         2.2. Il diritto al rispetto della vita privata e famigliare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. In questo contesto, va effettuata una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco.

                                         Determinante nell'ambito della ponderazione degli interessi è il grado d'integrazione dello straniero nel Paese ospitante, per la definizione del quale vanno considerati la durata effettiva del soggiorno in Svizzera e il comportamento assunto dall'interessato durante questo periodo, sia sul piano generale sia su quello professionale (DTF 120 Ib 22).

                                         Va inoltre esaminato se si può esigere dai familiari aventi il diritto di risiedere in Svizzera che lascino il nostro paese per seguire lo straniero al quale è stato rifiutato un permesso di dimora. La facoltà di esigere la partenza della famiglia di uno straniero dev'essere ammessa tanto più facilmente che la presenza in Svizzera di costui, a causa del suo comportamento, risulta indesiderabile. Va altresì precisato che il solo fatto che non si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino la Svizzera non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per accogliere il ricorso (DTF 122 II 5 consid. 2; 120 Ib 130 consid. 4a).

 

 

                                   3.   Ci si può invero chiedere se la ricorrente sia veramente intenzionata a vivere insieme al marito fondando una comunione coniugale in Svizzera o se essa non si richiami a un matrimonio ormai esistente solo sulla carta per far beneficiare quest'ultimo della possibilità di soggiornare nuovamente in Svizzera, questa volta a titolo di ricongiungimento famigliare.

                                         Sia come sia, la questione può rimanere indecisa, dal momento che il gravame va respinto per i motivi esposti nei successivi considerandi.

 

 

                                   4.   Con decreto d'accusa 12 agosto 1988 __________ è stato condannato a 15 giorni di detenzione, sospesi con un periodo di prova di 2 anni, per furto, mentre il 17 luglio 1992 gli è stata inflitta una multa di fr. 1'200.– per circolazione in stato di ebrietà e infrazione alle norme della circolazione.

                                         Il 21 giugno 1993 la Sezione degli stranieri lo ha ammonito in quanto non rispettava l'obbligo di versare gli alimenti a Jasmine e lo ha avvertito che, in caso di recidiva o di comportamento scorretto, sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative nei suoi confronti.

                                         Il 24 settembre 1997 egli è stato condannato a 5 giorni di detenzione e all'espulsione dal territorio svizzero per 3 anni, pene entrambe sospese con un periodo di prova di 2 anni, per infrazione alla legislazione in materia di domicilio e di dimora degli stranieri, in quanto egli era entrato in Svizzera il 29 gennaio 1997 e vi aveva soggiornato illegalmente fino al 12 febbraio successivo.

                                         Le menzionate condanne sono invero lontane nel tempo. D'altra parte, però, contrariamente a quanto assume l'insorgente, le stesse vanno prese in considerazione nell'ambito della prognosi sul rilascio dell'autorizzazione richiesta. In questo senso, non va sottovalutato che __________ ha continuato a delinquere anche dopo la crescita in giudicato della precedente decisione di non rinnovargli il permesso di dimora. Con decreto d'accusa 6 ottobre 1998 il Procuratore pubblico lo ha condannato infatti a 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, per infrazione alla legislazione in materia di domicilio e di dimora degli stranieri, perché il 25 settembre 1998 aveva varcato illegalmente il confine elvetico.

                                         Come se non bastasse, durante il suo precedente soggiorno egli aveva fornito false indicazioni alle autorità competenti in materia di stranieri allo scopo di fuorviarle, segnatamente dichiarando di essere perfettamente in regola con i versamenti del contributo alimentare alla figlia __________ (v. sentenza 3 febbraio 1998 del Tribunale cantonale amministrativo, consid. 3).

                                         Su quest'ultimo aspetto, va rilevato che __________, nonostante fosse già stato ammonito dalla Sezione degli stranieri il 21 giugno 1993, persiste a trascurare gli obblighi di mantenimento di __________, costringendola dal lontano gennaio 1993 a ricorrere all'assistenza pubblica per ottenere l'anticipo degli alimenti.

                                         Se al momento della precedente decisione dipartimentale dell'estate 1997 l'ente assistenziale aveva già dovuto versare alla figlia contributi per un totale fr. 14'718.40, al 31 maggio 2003 l'importo era aumentato a fr. 50'614.75, di fronte a rimborsi effettuati dall'interessato per un totale di fr. 3'760.–, l'ultimo dei quali il 12 agosto 1996. Attualmente lo Stato anticipa mensilmente a __________ alimenti per fr. 608.30 (v. scritto 2 maggio 2003 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato).

                                         Invano __________ invoca il fatto di non essere stato in grado finora di versare gli alimenti alla figlia, perché le sue condizioni finanziarie in Italia non glielo permettevano. Dagli atti versati dall'insorgente risulta che egli ha lavorato come operaio agricolo avventizio dal 23 maggio al 29 dicembre 2000, dal 14 marzo al 31 ottobre 2001 e dal 2 aprile al 9 dicembre 2002, durante quest'ultimo periodo con un salario complessivo di € 7'178.26 (doc. B: conteggio salariale INPS del 9 dicembre 2002; doc. C prodotto dinnanzi al Consiglio di Stato: attestazione 25 febbraio 2003 della __________). Non risulta pertanto che egli abbia sfruttato pienamente il tempo a sua disposizione per svolgere un'altra attività lucrativa al fine di versare gli alimenti a __________. In altre parole, non risulta che il marito dell'insorgente abbia fatto tutto il possibile durante questi anni per impedire che sua figlia dovesse ricorrere all'assistenza pubblica.

                                         Con l'entrata in Svizzera del marito della ricorrente, non si può inoltre escludere il pericolo che i coniugi __________ debbano confrontarsi con una situazione di indigenza. __________ beneficia mensilmente di una rendita AI di fr. 1'304.– e necessita di una prestazione complementare a tale rendita di fr. 1'205.– (v. doc. 9 e 16 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione: decisione 27 gennaio 2003 e tabella di calcolo PC per il 2003 dell'Istituto delle assicurazioni sociali), di fronte a uscite mensili composte dal minimo vitale per coniugi fissato a fr. 1'550.– nonché dall'onere locativo di fr. 900.– oltre a fr. 200.– di spese accessorie (contratto di locazione 23 dicembre 2002), senza dimenticare gli oneri fiscali che graverebbero ulteriormente sul bilancio famigliare.

                                         Non è peraltro certo che il marito dell'insorgente svolgerà un'attività lucrativa non appena sarà autorizzato a entrare in Svizzera, ritenuto che egli non ha mai intrapreso finora, nemmeno con la collaborazione della moglie, i passi necessari al fine di procacciarsi un contratto di lavoro nel nostro Paese.

                                         Giova peraltro ricordare che, durante il suo precedente soggiorno in Svizzera, __________ era rimasto a lungo disoccupato.

 

 

                                   5.   Stante quanto precede, tenuto conto che __________ vive in Italia dal 1998 e che la ricorrente non nega di risiedere più o meno regolarmente presso lo stesso (v. anche le dichiarazioni versate agli atti dall'insorgente durante la procedura), si deve ammettere che gli interessi privati dei coniugi __________ a poter vivere la loro vita coniugale in Svizzera non risultano attualmente preminenti rispetto all'interesse della collettività ad impedire l'entrata nel nostro Paese di uno straniero che ha dimostrato in passato di avere delle difficoltà ad adattarsi all'ordinamento legale elvetico e che continua a non versare da tempo e in modo rilevante gli alimenti alla figlia, tanto da costringerla a ricorrere all'assistenza pubblica (art. 10 cpv. 1 lett. b e d LDDS).

 

 

                                   6.   Non occorre infine esaminare in che misura i coniugi __________ siano legittimati a prevalersi della violazione dell'art. 8 CEDU, in altre parole se esista effettivamente tra di loro un legame stretto, intatto e effettivamente vissuto. Va in effetti osservato che, comunque sia, giusta l'art. 8 n. 2 CEDU, un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e famigliare è ammissibile se è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria, tra l'altro, per la protezione dell'ordine pubblico, la prevenzione dei reati o il benessere economico del paese (cfr. DTF 119 Ib 90 consid. 4b; 118 Ib 161 consid. d).

                                         Orbene, il provvedimento adottato persegue tali fini e scaturisce da una corretta ponderazione tra l'interesse dello straniero a che egli possa soggiornare in Svizzera presso la moglie e l'interesse pubblico contrario. Ne consegue che, anche qualora i coniugi __________ fossero legittimati ad invocare la disposizione citata, la censura andrebbe respinta.

 

 

                                   7.   In conclusione, un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il provvedimento impugnato. Le autorità inferiori non hanno pertanto disatteso le disposizioni legali invocate.

                                         In questo senso, la decisione impugnata è rispettosa del principio della proporzionalità anche dal profilo del diritto alla vita e alla libertà personale nonché del diritto al matrimonio e alla famiglia, protetti dagli art. 12 CEDU, 17 e 23 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II; RS 0.103.2) e 10 e 14 Cost.

 

 

                                   8.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

                                         La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 10 e 14 Cost.; Patto ONU II; 8, 12 CEDU; 1, 4, 7, 10 cpv. 1, 11 LDDS; 16 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 1'000.– sono a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario