Incarto n.
52.2003.192

 

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente

Matteo Cassina e …………….., quest'ultimo in sostituzione del giudice Lorenzo Anastasi, impedito;

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 11 giugno 2003 di

 

 

 

1. __________

2. __________

tutti patrocinati da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 3 giugno 2003 (n. 2409) del Consiglio di Stato, che respinge l’impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 6 febbraio 2003 con cui il municipio di __________ ha sospeso la decisione sulla domanda di costruzione concernente la posa di un apiario nella porzione del mapp. __________ RF posta in zona agricola;

 

 

viste le risposte:

-    24 giugno 2003 del Consiglio di Stato;

-    25 giugno 2003 del Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione e dell'esame di impatto ambientale;

-    30 giugno 2003 di __________, __________, __________, __________ e __________;

-    31 luglio 2003 del municipio di __________;

 

 

richiamate le sentenze 23 novembre 2001 e 2 luglio 2003 di questo Tribunale;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che __________ e __________ sono comproprietari del mapp. __________ RF di __________, un fondo situato nella frazione di __________ a cavallo di tre zone di utilizzazione diverse (zona nucleo, zona R3 e zona agricola); nella parte inclusa in zona nucleo sorge una casa di due appartamenti, realizzata nel 1994 mediante trasformazione di una vecchia stalla;

 

                                         che il fondo ospita inoltre due apiari; il primo (14 arnie), sito nella parte del fondo assegnata alla zona agricola, è stato autorizzato in sanatoria dopo un lungo iter procedurale conclusosi con giudizio 1° ottobre 2002 del Consiglio di Stato;

 

                                         che il secondo (22 arnie), sistemato abusivamente a ridosso dell’abitazione in occasione della ristrutturazione del rustico, è stato oggetto di un ordine di rimozione la cui legittimità - fin qui ammessa da tutte le istanze adite (cfr. da ultimo STA 2 luglio 2003) - è tuttora al vaglio del Tribunale federale;

 

                                         che per parare alla perdita dell'apiario in caso di conferma definitiva della suddetta ingiunzione, il 17 ottobre 2002 __________ ha chiesto al municipio il permesso di installare un ulteriore apiario per 30 arnie CH nella porzione del mapp. __________ collocata in zona agricola, a pochi metri dal confine con la zona residenziale;

 

                                         che alla domanda si sono opposti diversi vicini, mentre il Dipartimento del territorio l'ha preavvisata favorevolmente (avviso cantonale no. 38361 del 29 novembre 2002);

 

                                         che con decisione 6 febbraio 2003 il municipio di __________ ha sospeso l'esame della domanda giusta l'art. 65 LALPT, ritenendola in collisione con una variante di PR allo stadio dell'esame preliminare concernente anche la zona agricola;

 

                                         che con giudizio 3 giugno 2003 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l’impugnativa contro di esso presentata dai ricorrenti;

 

                                         che __________ e __________ hanno impugnato questa pronunzia davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento; eccepite diverse violazioni procedurali nel contesto di una vertenza secondo loro di carattere prevalentemente pianificatorio, i ricorrenti hanno negato in sostanza la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 65 LALPT a distanza di oltre due mesi dall'emissione del preavviso favorevole dell'autorità cantonale;

                                     

                                         che il Consiglio di Stato, il municipio di __________ e i vicini opponenti hanno proposto la reiezione del gravame con argomentazioni di cui si dirà - per quanto necessario - in appresso;

                                         il Dipartimento del territorio ha rinunciato a formulare proposte di giudizio, allegando alla sua risposta uno scritto della Sezione della pianificazione urbanistica contenente un estratto delle valutazioni esperite nell'ambito dell'esame preliminare della variante di PR;

 

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che il ricorso è ricevibile in ordine giusta gli art. 65 cpv. 3 LALPT, 21 LE, 43 e 46 PAmm; data la natura delle questioni poste a giudizio, l'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori, segnatamente all'esperimento di un sopralluogo (art. 18 cpv. 1 PAmm);

                                         che giusta l'art. 65 cpv. 1 LALPT, in mancanza di una zona di pianificazione, il municipio deve sospendere per due anni al massimo la sua decisione quando la domanda di costruzione appare in contrasto con uno studio pianificatorio in atto;

 

                                         che siffatte decisioni di sospensione, ancorché configurabili alla stregua di misure di salvaguardia della pianificazione (cfr. art. 20 LE e 57 LALPT), non hanno valenza pianificatoria nel senso propugnato dai ricorrenti; trattasi di provvedimenti resi nel contesto della procedura di licenza edilizia retta dalla LE, volti a paralizzare l'applicazione del diritto vigente fino all'entrata in vigore di quello in via d'elaborazione (Scolari, Commentario, N. 425 ad art. 57 LALPT);

 

                                         che in quanto disciplinata dalla LE (cfr. art. 65 cpv. 3 LALPT) e dalla PAmm (vedi il rinvio di cui all'art. 50 LE), la procedura davanti all'autorità di ricorso di prime cure si è svolta in modo del tutto corretto; i vizi d'istruttoria denunciati dagli insorgenti si avverano inesistenti;

 

                                         che in particolare, il Consiglio di Stato non poteva escludere dal procedimento ricorsuale i vicini opponenti senza incorrere in una crassa disattenzione del loro diritto di essere sentiti; quanto al "mancato contraddittorio sulla chiamata in causa di terzi", gli insorgenti avrebbero potuto tranquillamente chiedere di essere ammessi a replicare (art. 49 cpv. 3 PAmm);

 

                                         che la controversa misura di salvaguardia della pianificazione adottata dal municipio di __________ in base all'art. 65 LALPT presuppone l'esistenza di uno studio sufficientemente concreto, che permetta di valutare l'incidenza dell'intervento previsto sulle possibilità di attuazione del piano; semplici documenti di lavoro o concetti di massima per una pianificazione non sono sufficienti (RDAT II-1994 N. 39 e N. 59; Scolari, Commentario, N. 455 ad art. 65 LALPT);

 

                                         che, nell'evenienza concreta, quando il municipio ha adottato il provvedimento in contestazione aveva già in mano la variante di PR allestita dal proprio pianificatore per creare un impianto di innevamento artificiale, istituire una nuova ZEIT e adeguare alcune NAPR, segnatamente il disposto (art. 20) concernente la zona agricola;

 

                                         che tale documento, definito in ogni suo aspetto e contenente proposte puntuali, integra senz'altro gli estremi di uno studio pianificatorio suscettibile di legittimare una decisione sospensiva ex art. 65 LALPT;

 

                                         che la domanda di costruzione inoltrata da __________ appariva chiaramente in conflitto con le risultanze della suddetta proposta di variante, segnatamente con le prescrizioni del nuovo art. 20 NAPR;

 

                                         che sospendendo la decisione su tale domanda il municipio di __________ non ha dunque abusato della latitudine di giudizio che gli va riconosciuta nell'applicazione dell'art. 65 LALPT;

                                         differenze nelle distanze non giustificano di regola decisioni di sospensione (art. 25 cpv. 3 RLALPT), ma nel caso di specie occorre considerare che il progetto contrastava proprio con una disposizione mirata di diritto autonomo comunale, destinata ad imporre agli apiari collocati nella zona agricola un distacco di almeno 30 metri dai limiti della zona edificabile;

 

                                         che a dispetto delle tesi avanzate dai ricorrenti, il ritardo tutto sommato contenuto con il quale il municipio ha evaso la pratica non è suscettibile, di per sé, di invalidare la risoluzione adottata dal municipio; secondo la dottrina (Scolari, op. cit., N. 430 ad art. 57 LALPT), a prescindere dalle misure vere e proprie di salvaguardia della pianificazione, l'autorità può procrastinare la decisione su una domanda di costruzione in contrasto con il diritto in formazione a condizione che la mora resti contenuta in tempi accettabili;

 

                                         che il termine di cui all'art. 10 cpv. 1 LE non è d'altronde di natura imperativa; trattasi invero di un semplice termine d'ordine la cui eventuale disattenzione non inficia la decisione resa (Scolari, op. cit., N. 818 ad art. 10 LE);

 

                                         che se il municipio omette di pronunciarsi sulla domanda di costruzione e sulle opposizioni contro di essa inoltrate entro un lasso di tempo ragionevole, può essere tutt'al più convenuto innanzi all'autorità di ricorso per denegata o ritardata giustizia (art. 45 PAmm) dall'istante in licenza, unica parte lesa di regola dal ritardo e legittimata di conseguenza a contestarlo (cfr. Scolari, ibidem, e giurisprudenza citata); a dipendenza delle circostanze, l'autorità comunale può inoltre incorrere in una responsabilità civile per atto illecito giusta l'art. 5 LResp (cfr. Scolari, La nuova procedura della licenza di costruzione, RDAT II-1991 p. 419).

 

                                         che dalla tavole processuali non emergono comunque prove certe di un abuso di diritto o di un ritardo nel disbrigo della pratica edilizia scientemente accumulato dall'ente pubblico per favorire l'allestimento di una variante pianificatoria avversa ai ricorrenti;

 

                                         che la relazione accompagnante le varianti di PR in discussione è datata 15 gennaio 2003 e le rappresentazioni grafiche ivi contenute risalgono al mese di dicembre 2002; tenuto conto della fase di studio che normalmente precede la stesura di proposte pianificatorie concrete, l'elaborazione delle modifiche di PR è verosimilmente iniziata prima del deposito della domanda di costruzione;

 

                                         che altrettanto verosimilmente, il municipio avrebbe potuto emanare la propria decisione di sospensione già il mese di dicembre del 2002, entro i termini dell'art. 10 LE; basta infatti un progetto sommario di piano per legittimare una simile determinazione (cfr. art. 24 RLALPT; Scolari, Commentario, N. 455 ad art. 65 LALPT);

 

                                         che sulla scorta di quanto precede il ricorso va respinto, confermando il giudizio governativo impugnato siccome immune da violazioni del diritto; la tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 28 e 31 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 57, 65 LALPT; 24, 25 RLALPT; 10, 21, 50 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico dei ricorrenti in solido.

 

                                   3.   I ricorrenti in solido verseranno fr. 800.- di ripetibili al comune di __________ e complessivi fr. 800.- per identico titolo a __________, __________, __________, __________ e __________.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario