Incarto n.
52.2003.203

 

Lugano

24 giugno 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

 

 

assistito

dal segretario:

 

Paolo Bianchi, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 17 giugno 2003 della

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 7 aprile / 27 maggio 2003 del municipio di __________, che delibera alla __________ la fornitura ed il montaggio di un impianto di deacidificazione dell’acqua potabile;

 

 

richiamato l’art. 48 PAmm;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

che il 7 giugno 2002 il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso per la fornitura ed il montaggio di un impianto di deacidificazione dell’acqua potabile con soda caustica al 30% (cfr. FU __________ del __________, p. __________);

 

che al concorso hanno partecipato, tra le altre, le ditte __________ e __________;

 

che con risoluzione 7 aprile 2003 il municipio ha deliberato i lavori alla __________;

 

che tale risoluzione è stata notificata alla __________ con scritto 27 maggio 2003, inviato per raccomandata;

 

che avverso la suddetta delibera la __________ è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo con gravame 17 giugno 2003, sulla scorta di argomentazioni che verranno riprese, per quanto necessario, nel seguito;

 

 

considerato,                   in diritto

 

che in virtù dell'art. 26c cpv. 2 LOG, le Camere della Sezione di diritto pubblico del Tribunale di appello possono decidere nella composizione di un Giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza; 

 

che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

 

                                         che, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso, l'autorità esamina d'ufficio l'adempimento dei presupposti processuali (art. 3 PAmm);

 

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 1 LCPubb;

 

che la legittimazione attiva dell’insorgente, partecipante al concorso, è certa (art. 43 PAmm);

 

che, giusta l’art. 46 cpv. 1 PAmm, l’impugnativa deve essere insinuata all'autorità di ricorso entro 15 giorni dall'intimazione della decisione impugnata;

 

che il termine di ricorso, in quanto fissato dalla legge, è perentorio, ovvero improrogabile (art. 11 PAmm);

 

che una decisione spedita per lettera raccomandata è considerata notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva direttamente allo stesso oppure ad una persona abilitata;

 

che, in concreto, la decisione municipale di aggiudicazione 7 aprile 2003 è stata notificata per raccomandata con scritto 27 maggio 2003;

 

che, a detta della stessa ricorrente, il suddetto invio sarebbe stato ritirato il 28 maggio 2003;

 

che gli accertamenti esperti d’ufficio da questo Tribunale hanno per contro attestato che l’invio raccomandato è stata spedito il 28 e consegnato il 30 maggio 2003;

 

che, nell’ipotesi più favorevole alla ricorrente, il termine ricorsuale di 15 giorni, rettamente indicato nella decisione impugnata, è giunto a scadenza lunedì 16 giugno 2003, per effetto della protrazione applicabile ai termini scadenti durante la fine - setti-mana (art. 11 cpv. 3 PAmm);

 

che, pertanto, l’impugnativa, interposta dall’insorgente soltanto il 17 giugno 2003, come si evince dal timbro postale, risulta tardiva; 

 

che, di conseguenza, il ricorso va dichiarato irricevibile, senza entrare nel merito delle censure addotte con il gravame; 

 

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);

 

che la reiezione in limine dell’impugnativa permette comunque di contenere entro minimi termini l’ammontare degli oneri processuali. 

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 26c LOG; 36 LCPubb; 3, 11, 18, 28, 43, 46, 48, 60 e 61 PAmm; 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 300.-- , sono a carico della ricorrente.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario