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Incarto n.
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Lugano 29 luglio 2003
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 17 giugno 2003 di
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__________
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contro |
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la risoluzione 27 maggio 2003 (n. 2319) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 25 marzo 2003 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso di dimora per sé e per la figlia __________; |
viste le risposte:
- 1° luglio 2003 del Consiglio di Stato,
- 1° luglio 2003 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) La cittadina cubana __________ è madre di __________, nata da una relazione con un connazionale.
Entrata in Svizzera tramite un visto turistico il 15 agosto 1998, la ricorrente ha risieduto presso il cittadino elvetico __________, ottenendo in seguito un permesso di dimora temporaneo per motivi di studio (approfondimento della lingua italiana), valido fino al 15 gennaio 1999. Alla scadenza del permesso essa è rientrata nel proprio Paese d'origine, dove era rimasta la figlia.
b) Il __________ la ricorrente si è sposata a Cuba con __________. A seguito del matrimonio, il 23 maggio 1999 __________ è stata autorizzata a rientrare in Svizzera, ottenendo un permesso di dimora, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 22 maggio 2003. Anche __________ è stata posta al beneficio di identico permesso a titolo di ricongiungimento famigliare con la madre.
La ricorrente e sua figlia sono andate a vivere nella casa di famiglia del marito, situata in via __________ a __________.
B. a) Il 10 marzo 2003 __________ ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni la modifica dell'indirizzo. Essa ha indicato che il 4 febbraio precedente si era separata dal marito e che si era trasferita in via __________ a __________ con la figlia __________ presso __________. Nel contempo, la ricorrente ha trasmesso all'autorità un contratto di locazione stipulato con il nuovo convivente valido dal 1° dicembre 2001 e una convenzione di separazione di fatto dal marito dell'11 febbraio 2002.
b) Fondandosi sulle premesse emergenze, il 25 marzo 2003 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha revocato il permesso di dimora a __________, perché si era separata dal marito e viveva insieme a un'altra persona.
La decisione, estesa alla figlia __________, è stata resa sulla base degli art. 4, 7, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.
C. Con giudizio 27 maggio 2003 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa interposta da __________ per sé e per la figlia __________.
Il Governo ha ritenuto che, quantomeno dall'11 febbraio 2002, non esistesse più una comunione coniugale di fatto tra i coniugi __________. Secondo il Governo, visto che non sussisteva più tra i coniugi un legame sentimentale, ha considerato manifestamente abusivo, da parte dell'insorgente, appellarsi al connubio per conservare il permesso di soggiorno.
Date le circostanze, ha soggiunto l'Esecutivo cantonale, non permetteva di mutare il giudizio il fatto che i coniugi __________ avessero dichiarato in quella sede di aver ricomposto la comunione domestica dal 3 aprile 2003, ritenendo tale modo di agire escogitato per puri fini di causa.
Visto che la relazione coniugale non era più intatta, ha soggiunto l'Esecutivo cantonale, l'interessata non poteva invocare la protezione sancita dall'art. 8 CEDU.
Infine, ha considerato esigibile il suo rientro nel Paese d'origine unitamente alla figlia.
D. Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio degli atti all'autorità inferiore per un nuovo giudizio.
Contesta di aver invocato il vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva al fine di soggiornare in Svizzera, sostenendo che la decisione impugnata è stata emanata sulla base di un accertamento dei fatti lacunoso.
Afferma di aver vissuto insieme al coniuge fino al 4 febbraio 2003. Non sarebbe pertanto vero che avrebbe vissuto separata dal marito per oltre un anno prima della loro riconciliazione avvenuta il 3 aprile successivo.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In concreto, il 25 marzo 2003 il dipartimento ha revocato i permessi di dimora di __________ e della figlia Indira, che erano validi sino al 22 maggio 2003. Contro questo genere di provvedimento è, in linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (v. art. 101 lett. d OG).
Sennonché, le autorizzazioni di soggiorno di cui beneficiavano le insorgenti sono scadute prima dell'inoltro del ricorso. Dato che esse non hanno un interesse pratico e attuale a impugnare tali decisioni, il gravame è pertanto divenuto privo di oggetto.
1.3. Il giudizio impugnato non concerne tuttavia solo la revoca, ma si riferisce anche al rifiuto di rinnovare a __________ e alla figlia il permesso di dimora di cui erano titolari. Occorre dunque esaminare se il ricorso di diritto amministrativo sia ricevibile sotto questo profilo.
Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio.
Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
Non esiste alcun trattato conchiuso tra la Repubblica di Cuba e la Svizzera dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio o al rinnovo di un permesso di soggiorno in favore dell'insorgente e della figlia.
Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). In concreto, la ricorrente è sposata con un cittadino elvetico. Di conseguenza essa ha, in linea di principio, diritto al postulato rinnovo del permesso di dimora.
Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il permesso sollecitato possa esserle rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità.
1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. 2.1. Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.).
2.2. La prassi ha tuttavia precisato che l'esistenza di una situazione di abuso non deve essere ammessa con eccessiva facilità; in particolare non vi è abuso di diritto già per il fatto che i coniugi vivono separati o perché tra loro è pendente una procedura di divorzio. Nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha infatti volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dell'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.). In altre parole, il fatto che i coniugi vivano separati non è altro che un elemento - più o meno importante a seconda delle circostanze - tra i tanti che la competente autorità deve prendere in considerazione per valutare se sia data una delle fattispecie contemplate dall'art. 7 cpv. 2 LDDS e per negare, se del caso, il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno al coniuge straniero di un cittadino svizzero.
In questo senso, giova ricordare che una separazione di alcuni mesi dopo diversi anni di matrimonio non è un indizio sufficiente per ritenere che i coniugi non avessero una reale volontà di ricomporre la loro unione coniugale in maniera definitiva (STF 17 febbraio 2003, 2A.372/2002, consid. 4.4.).
3. 3.1. Accompagnata dalla figlia __________, __________ è giunta in Svizzera il 23 maggio 1999 per vivere insieme al marito nella casa di famiglia di quest'ultimo in via __________ a __________.
Il 31 ottobre 2001 la ricorrente ha sottoscritto un contratto di locazione per un appartamento di 3 locali in via __________ a __________ con __________, valido dal 1° dicembre 2001. L'11 febbraio 2002 essa ha stipulato una convenzione di separazione di fatto e di beni con il marito, indicando in particolare che con quest'ultimo intendeva "continuare a vivere sotto lo stesso tetto coniugale pur rimanendo di fatto separati".
Il 10 marzo 2003 l'insorgente ha notificato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione il cambiamento d'indirizzo, adducendo di essersi trasferita il 4 febbraio 2003 con __________ in via __________ presso __________.
3.2. Ora, sulla scorta delle premesse emergenze, non vi sono sufficienti elementi per ritenere che __________ abbia effettivamente vissuto separata dal marito per oltre un anno fino al 3 aprile 2003. In altre parole, gli elementi ritenuti dall'Esecutivo cantonale non dimostrano ancora che la ricorrente si sia appellata al connubio per conservare il permesso di soggiorno in maniera manifestamente abusiva.
Certo, nell'autunno del 2001 l'insorgente ha sottoscritto un contratto di locazione con una terza persona - che non è dato sapere chi sia -, mentre l'11 febbraio 2002 essa ha stipulato una convenzione di separazione di fatto e di beni con il marito. Tuttavia tali indizi non significano ancora che __________, nel periodo preso in considerazione dal Governo a fondamento del proprio giudizio, vivesse effettivamente separata dal marito. Tanto più che in quella sede la ricorrente aveva contestato che la comunione coniugale era cessata di fatto prima del febbraio 2003 e il suocero aveva dichiarato che la separazione del figlio con l'interessata era avvenuta soltanto di recente (v. doc. D: dichiarazione 5 aprile 2003 di __________, prodotta dinnanzi al Consiglio di Stato). Va pure osservato che la locatrice di via __________ aveva autorizzato l'insorgente a trasferirsi nell'appartamento del __________ soltanto nel marzo 2003 (v. dichiarazione 8 marzo 2003 di __________, agli atti). L'Esecutivo cantonale cade peraltro in contraddizione laddove non esclude che la ricorrente si era trasferita già nel 2001 in via __________, per poi rilevare che entrambi i coniugi vivevano separati, ma sotto lo stesso tetto in via __________ (risoluzione governativa ad F2, pag. 7).
Visto che non è dato sapere a quando risale la separazione tra i coniugi __________, il Governo non poteva concludere che l'asserita riconciliazione tra i coniugi, documentata tramite la convenzione sottoscritta dai coniugi il 3 aprile 2003 e prodotta dinnanzi a quella sede, era stata escogitata per puri fini di causa.
In sostanza, gli atti di causa si rivelano insufficienti per pronunciarsi nel merito.
4. In simili circostanze si giustifica annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all'autorità inferiore affinché provveda ad accertare se siano adempiuti tutti i requisiti di cui all'art. 7 cpv. 2 LDDS. Essa verificherà se __________ ha vissuto effettivamente separata dal marito prima del marzo 2003 e se la loro ripresa della comunione coniugale è reale e sincera. Il Governo provvederà in questo senso ad interrogare segnatamente l'interessata, suo marito, il suocero, __________ e __________, nonché a verificare la struttura logistica dell'abitazione famigliare di via __________, dove vivrebbero pure il suocero e la famiglia del cognato. Valuterà inoltre l'incidenza delle dichiarazioni rilasciate da diverse persone prodotte in questa sede (colleghi di lavoro del marito, amici e vicini di casa) e ispezionerà se necessario presso la Pretura competente se vi è in corso una procedura di separazione o di divorzio tra i coniugi __________.
5. Il ricorso va pertanto accolto e la risoluzione del Consiglio di Stato annullata. Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, assistito da un consulente giuridico, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto come ai considerandi.
§. Di conseguenza:
1.1 la decisione 27 maggio 2003 (n. 2319) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2 gli atti sono rinviati all'Esecutivo cantonale per nuova decisione previo completamento dell'istruttoria.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 800.– a titolo di ripetibili.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario