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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 20 giugno 2003 di
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__________
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contro |
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la risoluzione 3 giugno 2003 (n. 2415) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 27 marzo 2003 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di dimora per sé e per le figlie __________ e __________; |
viste le risposte:
- 1° luglio 2003 del Consiglio di Stato,
- 2 luglio 2003 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il 15 aprile 1998 la cittadina di Serbia e Montenegro (ex Iugoslavia) __________, di etnia rom, è entrata in Svizzera insieme ai figli __________, __________, __________, __________ e __________, depositando una domanda d'asilo. La ricorrente proveniva dalla Germania, dove risiedeva dal 1991 sempre in qualità di richiedente l'asilo.
Con decisione 7 luglio 2000, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) ha respinto la domanda, ordinando loro di lasciare il territorio elvetico. Il provvedimento è stato confermato il 22 marzo 2002 dalla Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo (CRA).
b) L'11 giugno 2002, l'UFR ha respinto la domanda di riesame di __________, la quale invocava problemi di salute della figlia __________. Nel luglio 2002, la CRA ha confermato la predetta pronunzia con motivi che non è qui necessario riassumere.
B. a) Il 15 luglio 2002, la ricorrente ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni di poter continuare a soggiornare nel nostro cantone insieme alla prole, perché intendeva sposarsi con il cittadino portoghese domiciliato in Svizzera __________.
Il matrimonio è stato celebrato il __________ a __________. Una settimana più tardi la ricorrente ha chiesto il rilascio di un permesso di dimora annuale per sé, __________ e per __________. I figli maggiorenni dell'insorgente hanno invece lasciato il territorio cantonale.
b) Il 20 gennaio 2003 __________ ha informato il dipartimento che non si riteneva più responsabile del soggiorno della moglie e di __________ e __________ in Svizzera, adducendo che era stato minacciato dalle stesse con un coltello.
c) Il 10 febbraio 2003 __________ e la moglie __________ sono stati interrogati dalla Polizia cantonale in merito alla loro situazione matrimoniale.
Le loro dichiarazioni sono state così riassunte:
"__________
Ha dichiarato di avere conosciuto l'attuale consorte l'anno scorso nel mese di luglio. A suo dire, sebbene a conoscenza che la donna avrebbe dovuto lasciare il nostro territorio unitamente ai suoi figli, acconsentiva a sposarla sebbene non ne era innamorato, unicamente per farle un piacere.
Ha categoricamente negato di avere per questo ricevuto un compenso in denaro (vedi domanda/risposta 5). Le nozze erano celebrate il __________ a __________.
La consorte e due suoi figli andavano ad abitare da lui all'inizio mese novembre dello stesso anno. Ha confermato il fatto che lo scorso mese di dicembre sua moglie e la figlia maggiore l'avrebbero minacciato con un coltello. Richiedeva l'intervento della Polizia comunale di __________. Comunque nessuna denuncia ha sporto contro di lei.
Per quanto concerne i loro rapporti ha significato che non sono buoni, anzi pessimi. E' un continuo litigare. E' sua intenzione chiedere il divorzio.
Come si evince (domanda/risposta 12) si è trattato di un matrimonio di convenienza. Con il suo consenso si è provveduto ad un controllo nel suo appartamento. Si è potuto accertare che vi si trovano capi di vestiario della moglie e figli i quali dispongono della loro cameretta con letti a castello.
__________
Ha significato di avere conosciuto il marito l'anno scorso in un ristorante del Luganese tramite un'inserzione che aveva letto sul __________. Dopo essersi frequentati per un po' decidevano di sposarsi. Lo aveva messo al corrente del suo precedente matrimonio e che aveva avuto sei figli, cinque dei quali vivevano con lei.
Dopo le nozze, dall'inizio mese di novembre 2002 con le figlie __________ e __________, è andata ad abitare nel suo appartamento.
Come a (domanda/risposta 4/5) non è assolutamente vero che gli ha proposto di sposarla per evitare l'allontanamento ed anche che non gli ha dato denaro.
Per quanto concerne la minaccia con il coltello ha dichiarato di non averlo assolutamente minacciato, sebbene aveva l'oggetto in mano che stava asciugando dopo averlo lavato. Causa ennesima discussione fra di loro gli diceva… "vuoi che vado a bucarti le gomme della macchina"…frase detta mentre gli girava le spalle. Il tutto proferito in un momento di rabbia perché, a suo dire, da quando si sono sposati si sente come "…una suora di clausura"…Ha categoricamente negato il fatto di averlo sposato per convenienza poiché avrebbe dovuto lasciare la Svizzera vedi (domanda/risposta 9).
Contrariamente al marito non è assolutamente d'accordo di divorziare perché, malgrado tutto, ne è ancora innamorata. Se il consorte non la vorrà più vedrà di trovarsi un lavoro ed un appartamento (domanda/risposta 10).
Per i particolari si fa riferimento agli allegati verbali".
(rapporto d'esecuzione 13 febbraio 2003 della Polizia cantonale)
d) Fondandosi sulle premesse emergenze, il 27 marzo 2003 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di non rilasciare un permesso di dimora a __________ e alle figlie __________ e __________ e ha fissato loro un termine con scadenza il 30 aprile 2003 per lasciare il territorio cantonale.
L'autorità ha rilevato che il matrimonio era ormai privo di ogni scopo e contenuto ed esisteva solo formalmente.
La decisione è stata resa sulla base della LDDS, dell'ODDS e degli art. 23 e 24 OLCP.
C. Il 3 giugno 2003, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________.
Dopo aver nuovamente interrogato il 15 maggio 2003 i coniugi __________ tramite la Polizia cantonale, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che vi fossero indizi sufficienti per concludere che essi avessero contratto un matrimonio fittizio (ordine di partenza immediatamente esecutivo a seguito della domanda d'asilo respinta, breve frequentazione prematrimoniale, celerità nella celebrazione delle nozze, assenza di famigliari del marito alle stesse, breve convivenza dopo il connubio, ignoranza del cognome dei testimoni e dei fatti essenziali della vita di ciascun coniuge).
Il Governo ha pure rilevato che tra i coniugi non sussisteva più un legame sentimentale da quando si erano separati di fatto nel febbraio 2003, dopo circa tre mesi e mezzo di convivenza. Ha quindi considerato manifestamente abusivo, da parte dell'insorgente, appellarsi al connubio per ottenere il permesso richiesto.
Per questi motivi, ha ritenuto che l'insorgente non potesse prevalersi né della protezione dell'art. 8 CEDU né dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC).
Il Consiglio di Stato ha poi rimproverato a __________ di aver ingannato il dipartimento per non aver informato quest'ultimo che si era separata e ha rilevato che la ricorrente aveva interessato le autorità giudiziarie e la polizia per un furto di poca entità e aveva ottenuto prestazioni dall'assistenza pubblica.
Infine, ha considerato esigibile il trasferimento dell'insorgente e di __________ e __________ nel loro Paese d'origine.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo di annullarla e postulando in via principale il rilascio di un permesso di dimora per sé e per le figlie __________ e __________, in via del tutto subordinata di rinviare gli atti all'autorità inferiore per un nuovo giudizio e, in via ancora più subordinata, di porle al beneficio dell'ammissione provvisoria in Svizzera.
Dopo aver riassunto i fatti salienti e addebitato al marito la responsabilità per la loro disunione, la ricorrente afferma di non escludere di riconciliarsi con lo stesso.
Ritiene in ogni caso sproporzionato il provvedimento impugnato, perché il suo rientro in Patria, da dove è assente dal 1991, pregiudicherebbe in maniera eccessiva la sua risocializzazione, senza dimenticare le difficoltà cui sarebbero confrontate le figlie dal profilo scolastico. Pone in evidenza il carattere violento del padre di __________ e __________, il quale risiede nel loro Paese d'origine, e teme per l'incolumità delle stesse.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. Per illustrare in che modo ha conosciuto il marito e dimostrare che essi non hanno contratto un matrimonio fittizio, il 29 luglio 2003 la ricorrente ha versato agli atti copia dell'inserzione di __________ apparsa sul settimanale "__________" e alcune fotografie ritraenti la festa nuziale.
Considerato, in diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG; 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. Non esiste tra la Confederazione Svizzera e l'Unione di Serbia e Montenegro (già Repubblica federativa di Iugoslavia) alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera di cittadini di quel Paese, dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio del permesso di dimora.
1.4. Giusta l'art. 17 cpv. 2 prima frase LDDS, lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora, fintanto che i coniugi vivono insieme.
In linea di principio, la ricorrente avrebbe diritto al permesso postulato. Difatti essa è sposata dal 18 ottobre 2002 con __________, il quale è al beneficio di un permesso di domicilio. Sennonché, è incontestato che i coniugi __________ non vivono più in comunione domestica dal febbraio 2003.
Di conseguenza la ricorrente non può prevalersi di tale disposto per ottenere un permesso di dimora in Svizzera.
1.5. L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), entrato in vigore il 1° giugno 2002 e direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno (art. 1 LDDS nella sua nuova versione in vigore dal 1° giugno 2002).
L'art. 3 cifra 1 Allegato I ALC sancisce che i membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi con esso.
In concreto sapere se l'insorgente, cittadina di un Paese terzo, possa prevalersi del menzionato accordo a seguito del matrimonio con un cittadino portoghese, visto che essa non vive più in comunione domestica con lo stesso, può rimanere indeciso.
In effetti, per la ragioni che seguono, nella misura in cui la censura di violazione dell'ALC fosse ammissibile, essa andrebbe comunque respinta nel merito.
1.6. La richiesta formulata in via subordinata dall'insorgente di ammetterla provvisoriamente in Svizzera qualora non possa prevalersi di un permesso di dimora in virtù del matrimonio è irricevibile, questo Tribunale non essendo competente a statuire su tali domande.
1.7. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. 2.1. Chi contrae un matrimonio fittizio o si richiama abusivamente e in modo manifesto allo stesso non gode della protezione dell'ALC, indipendentemente se l'interessato sia o meno cittadino dell'UE/AELS (v. n. 8.6. delle "Istruzioni e commenti concernenti l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri nonché i seguenti Stati membri dell'AELS: Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein", emanate dall'Ufficio federale degli stranieri, stato al febbraio 2002; Istruzioni UFDS sull'OLCP).
2.2. Per analogia con il diritto interno, sapere se le nozze sono state celebrate per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri può essere risolto sulla base di seri indizi.
E' considerato tale il fatto che nei confronti dello straniero sia stato pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera in conseguenza del mancato rinnovo del suo permesso di dimora o della reiezione di una sua domanda di asilo. Le circostanze in cui si sono conosciuti i coniugi, la breve durata della relazione prematrimoniale, nonché l'assenza o quasi di una reale comunione domestica, possono configurare ulteriori indizi atti a ritenere che gli interessati non abbiano avuto la volontà di costituire un'autentica unione coniugale. Che i coniugi abbiano convissuto durante un determinato periodo e intrattenuto relazioni intime non è rilevante per confutare l'esistenza di un matrimonio fittizio, tale comportamento potendo essere stato adottato all'unico scopo di trarre in inganno le autorità (DTF 122 II 295).
2.3. Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3a. ed., N. 597 segg.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6a. ed., N. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (DTF 121 II 97 consid. 4).
3. In concreto, la ricorrente contesta di aver contratto un matrimonio fittizio o di richiamarsi abusivamente allo stesso al fine di ottenere un permesso di soggiorno in Svizzera.
3.1. __________ è entrata in Svizzera il 15 aprile 1998 unitamente ai propri figli quale richiedente l'asilo. Essa proveniva dalla Germania, dove aveva depositato un'identica domanda nel 1991.
Dopo essere stata obbligata a più riprese a lasciare il territorio elvetico a seguito della reiezione della sua domanda d'asilo, il 15 luglio 2002 essa ha informato la Sezione dei permessi e dell'immigrazione l'intenzione di sposarsi con un cittadino portoghese domiciliato nel nostro Paese.
Il matrimonio con __________ è stato celebrato il __________ a __________.
3.2. __________ ha ammesso che il matrimonio contratto con l'insorgente era di convenienza (verbale d'interrogatorio 10 febbraio 2003, risposta 12).
Tenuto anche conto dell'ordine di partenza intimato alla ricorrente immediatamente esecutivo a seguito della domanda d'asilo respinta, la breve frequentazione prematrimoniale, la celerità nella celebrazione delle nozze, l'assenza di famigliari del marito alle stesse, la breve convivenza dopo il connubio, l'ignoranza del cognome dei testimoni e di fatti essenziali della vita di ciascun coniuge, a ragione il Governo ha ritenuto che vi fossero indizi sufficienti per concludere che i coniugi __________ avessero contratto un matrimonio fittizio.
Interrogati dalla Polizia cantonale, __________ e __________ hanno infatti fornito versioni contraddittorie sul luogo e il modo in cui si sono conosciuti (v. verbali d'interrogatorio 10 febbraio e 15 maggio 2003). Essi non hanno saputo fornire il cognome dei loro testimoni di nozze. Inoltre, come ha rilevato il Consiglio di Stato, cui si rimanda per brevità (ad D.5, pag. 12), il marito della ricorrente ignorava il nome di tutti i figli della moglie. Egli non ha neppure saputo fornire la data di nascita delle figlie che alloggiavano presso di lui. Come se non bastasse, essi non sono stati in grado di indicare, reciprocamente, la professione imparata o esercitata, l'attuale posto di lavoro, il salario mensile, i nomi di alcuni famigliari e il luogo di provenienza dell'altro coniuge.
Non sono certo l'inserzione apparsa sul settimanale "__________" di ricerca di partner e alcune fotografie ritraenti la festa nuziale dei coniugi che permettono di sovvertire tal conclusioni.
3.2. Ma vi è di più. Dopo essersi sposati il __________ a __________, i coniugi __________ hanno vissuto insieme soltanto fino al febbraio 2003.
E' incontestato che la separazione dura tuttora. Il marito della ricorrente ha peraltro dichiarato alla polizia di non conoscere l'indirizzo esatto della moglie e cosa facesse quest'ultima per mantenersi, non essendo nemmeno interessato a saperlo (v. verbale d'interrogatorio di __________ del 15 maggio 2003, risposte 12 e 13).
Si può pertanto ritenere che tra i coniugi non sussiste (più) una vera e propria relazione sentimentale, tanto che il marito ha già revocato la garanzia di mantenimento alla moglie (v. scritto 20 gennaio 2003 di __________ alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione).
Da quanto precede, con l'unione coniugale gravemente turbata ed esistente solo dal lato formale, __________ ha manifestamente commesso abuso di diritto invocando il proprio matrimonio per poter ottenere un permesso di dimora in Svizzera.
3.3. Venuto meno il motivo del soggiorno della ricorrente nel nostro Paese per le ragioni precedentemente addotte, viene pure a mancare la condizione che giustifica il rilascio del permesso di dimora in suo favore e, di riflesso, alle figlie minorenni __________ e __________ nell'ambito del ricongiungimento famigliare.
4. Visto quanto precede, la ricorrente non può nemmeno prevalersi di una vita famigliare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi (più) stata vita famigliare.
5. Contrariamente a quanto assume la ricorrente, un suo rientro nel Paese d'origine, dove è nata, è cresciuta e ha vissuto fino all'età di 29 anni, non pregiudica in maniera eccessiva la sua risocializzazione.
Essa soggiorna invero in Svizzera dal 1998 proveniente dalla Germania, dove era giunta nel 1991. E' però altrettanto vero che l'interessata ha sempre risieduto al di fuori del suo Paese d'origine come richiedente l'asilo. Non si può dunque ritenere che essa abbia i suoi legami famigliari, sociali e culturali più stretti in Svizzera.
Per quanto riguarda le figlie __________ e __________, esse sono ancora piccole e dipendenti dalla madre, per cui il problema di un loro eventuale sradicamento dalla realtà elvetica non si pone, nemmeno dal profilo scolastico.
Del resto, la ricorrente era già tenuta a lasciare il territorio elvetico a seguito della decisione negativa dell'UFR, confermata dalla CRA, che hanno ritenuto esigibile il suo rientro nel Paese d'origine insieme alle figlie. Non permette dunque di mutare il giudizio il fatto che l'ex marito, il quale sarebbe di indole violenta, risieda in Serbia e Montenegro.
Per il resto, si può rinviare alle pertinenti considerazioni della risoluzione impugnata.
6. In esito alle considerazione che precedono, in quanto ricevibile, il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG; 1, 4, 11, 17 LDDS; 8 CEDU; 4, 16 ALC; 3 Allegato ALC; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario