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Incarto n.
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Lugano 15 ottobre 2003
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretaria: |
Sonia Giamboni, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 9 luglio 2003 di
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__________
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contro |
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la decisione 24 giugno 2003 del Consiglio di Stato (n. 2822), che respinge l’impugnativa 7 maggio 2003 della ricorrente contro la decisione 23 aprile 2003 con cui il municipio di __________ le ha concesso la licenza edilizia per la costruzione di due posteggi e un accesso alla strada cantonale sulla part. n. __________ di __________, sottoponendola a diverse condizioni; |
viste le risposte:
- 23 luglio 2003 del municipio di __________;
- 19 agosto 2003 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che __________ è proprietaria della part. n. __________ RF di __________, sita in zona industriale, a confine con la strada cantonale che collega __________ a __________;
che il PR prevede la realizzazione di una strada lungo la part. n. __________ che garantisce l’accesso al fondo della ricorrente;
che l’esecuzione di tale opera non è prevista né a medio, né a lungo termine;
che con domanda 24 febbraio 2003 __________ ha chiesto il permesso per la formazione di due posteggi sul suo fondo; il progetto prevede pure la realizzazione di un accesso sulla strada cantonale;
che il Dipartimento del territorio ha preavvisato favorevolmente la concessione della licenza edilizia, sottoponendola tuttavia alla condizione che alla realizzazione della strada di PR, l’accesso sulla cantonale dovrà essere chiuso senza alcuna pretesa di risarcimento da parte dell’istante;
che il municipio ha quindi concesso, il 23 aprile 2003, la licenza edilizia postulata, inserendo tra l’altro, anche la suddetta condizione;
che con decisione 24 giugno 2003 il Consiglio di Stato ha confermato tale giudizio, respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata da __________;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che la licenza edilizia sia stata concessa a titolo di precario e che la condizione in oggetto si fondi su chiari disposizioni legali che non lascerebbero spazio all’arbitrio;
che contro predetto esposto governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando la concessione della licenza edilizia senza la condizione litigiosa;
che l’insorgente rileva che sarebbe inadeguato, sproporzionato e arbitrario voler imporre – drasticamente, incondizionatamente, aprioristicamente – la chiusura dell’accesso, senza attendere per decidere con cognizione di causa e in modo definitivo l’attuazione dell’ipotetica strada di PR;
che all’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni; il municipio, da parte sua, si rimette alla decisione del Tribunale;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE, mentre certa è la legittimazione della ricorrente (21 cpv. 2 LE, 43 PAmm); il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); il sopralluogo, postulato dalla ricorrente, non appare invero atto a svelare a questo tribunale l’esistenza di elementi importanti per il giudizio;
che oggetto del ricorso in esame è la condizione inserita nella licenza edilizia, che prevede l’obbligo di chiudere l’accesso al momento della realizzazione della strada di PR, escludendo qualsiasi pretesa di risarcimento;
che giusta l’art. 47 Lstr (RL 7.2.1.2), la formazione di accessi è autorizzata se compatibile con la destinazione della strada e con la sicurezza del traffico; se la formazione è possibile su diverse strade, l’accesso deve di regola essere fatto su quella gerarchicamente inferiore;
che il criterio determinante per il rilascio dell’autorizzazione per la formazione di accessi è la sicurezza del traffico;
che questo concetto riserva all’autorità decidente un margine d’apprezzamento relativamente ampio, censurabile da parte delle istanze di ricorso unicamente nella misura in cui integri gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell’adeguatezza (RDAT II-1998, n. 26, consid. 2.1 e riferimento);
che l’autorizzazione alla formazione di accessi è accordata secondo la procedura di rilascio della licenza edilizia (art. 4 lett. c RLE); la stessa è quindi concessa dal municipio, previo avviso del Dipartimento del territorio;
che il preavviso dipartimentale è obbligatorio siccome riferito ad un oggetto richiamante l’applicazione della Lstr (allegato 1 al RLE cifra 22);
che l’autorizzazione per la formazione di un accesso può essere modificata o revocata in ogni momento, ove un interesse prevalente lo esiga, senza che ciò implichi un obbligo di indennità da parte dello Stato (art. 9 cpv. 1 e 3 RLstr);
che essa è in particolare revocabile quando il suo esercizio pregiudichi la sicurezza della circolazione (art. 9 cpv. 2 RLstr);
che spesso tale autorizzazione viene concessa a titolo di precario, ove l’autorità stabilisce le condizioni per il rilascio della licenza edilizia e rende attento il destinatario della situazione speciale in cui potrebbe venire a trovarsi in caso d’esecuzione di futuri lavori stradali (Scolari, Commentario, ad art. 25 LE, n. 1044);
che il fatto che l’autorizzazione sia stata concessa a titolo di precario, non permette comunque all’autorità di revocarla come meglio le aggrada: anche in questa ipotesi, la revoca è possibile solo nel caso in cui vengano a mancare le premesse che avevano giustificato il rilascio dell’autorizzazione (RDAT II-1998, n. 26, consid. 2.2);
che nell’evenienza concreta, ancorché non risulti chiaramente dalla decisione, la condizione in oggetto attribuisce all’accesso sulla strada cantonale il carattere di precario;
che allorquando sarà realizzata la strada comunale prevista dal PR, verranno chiaramente meno i requisiti che hanno indotto il municipio a concedere il nulla osta all’accesso sulla strada cantonale;
che in effetti, quella che al momento della decisione rappresenta l’unica possibilità per garantire l’accesso al fondo, sarà affiancata, a realizzazione della strada di PR ultimata, da un'alternativa che, in applicazione dell’art. 47 cpv. 2 LStr, avrà la priorità;
che l’accesso diretto sulla strada cantonale comporta pur sempre dei rischi che, anche se minimi, devono essere diminuiti allorquando si presenti un’altra possibilità di collegamento;
che la concessione della licenza edilizia a titolo di precario, non implica un obbligo di indennità da parte dello Stato;
che, in ogni caso, la decisione presa dall’autorità, che dispone come detto di un vasto potere di apprezzamento, non appare del tutto destituita di fondamento;
che sulla scorta di quanto precede, il ricorso dev’essere respinto e la decisione impugnata confermata;
che la tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dal gravame, è posta a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 47, 54 cpv. 2 Lstr; 9 RLstr; 21 LE; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico della ricorrente.
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3. Intimazione a: |
__________
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria