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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretaria: |
Irène Pavone, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 11 luglio 2003 di
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contro |
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la decisione 24 giugno 2003 del Consiglio di Stato (n. 2825), che conferma la decisione 28 aprile 2003 con cui il municipio di __________ ha negato all’insorgente il rilascio della licenza edilizia per la costruzione di tre nuovi posteggi scoperti sulla part. __________ RF di __________, situata fuori zona edificabile; |
viste le risposte:
- 28 luglio 2003 di __________, __________ e __________ __________;
- 30 luglio 2003 del municipio di __________;
- 19 agosto 2003 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 20 febbraio 2002, la ditta __________ __________ di __________, qui ricorrente, ha richiesto al municipio di __________ il rilascio di una licenza edilizia per la costruzione di tre nuovi posteggi scoperti sulla part. __________ RF di __________, di sua proprietà, situata fuori zona edificabile.
Lo stesso giorno, ha presentato una domanda di dissodamento per una superficie di circa 100 mq sulla predetta particella, allo scopo di ricavare lo spazio necessario per realizzare i tre posteggi e dare così l’accesso alle particelle n. __________ e __________ RF di __________, raggiungibili soltanto superando 180 gradini dalla sottostante strada comunale.
B. Alla domanda di costruzione si sono opposti __________, __________ e __________ __________, con scritto 21 marzo 2002, per il motivo che il progetto presentato comporterebbe una violazione del diritto di passo di cui beneficia la particella di proprietà della __________ __________, ma anche un’illecita invasione della strada di proprietà __________ (part. __________ RF di __________).
La domanda di dissodamento è stata accolta con decisione 11 giugno 2002 del Consiglio di Stato (n. __________).
C. Il Dipartimento del territorio si è opposto (avviso 35455) alla licenza edilizia ritenendo, in sostanza, insoddisfatte le condizioni poste dall’art. 24 LPT.
Conseguentemente, il municipio, vincolato dal preavviso negativo espresso dall’autorità cantonale (art. 7 cpv. 2 LE), ha negato alla ricorrente il rilascio della licenza edilizia richiesta.
D. Il 24 giugno 2003 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla __________ __________, confermando il diniego della licenza edilizia (n. 2825). Secondo il Governo, l’opera contestata non sarebbe conforme alla zona in cui dovrebbe sorgere (art. 22 cpv. 2 litt. a LPT), né potrebbe essere autorizzata giusta l’art. 24 LPT, non essendo soddisfatto il requisito dell’ubicazione vincolata.
L’autorità cantonale rileva inoltre che la mancanza di posteggi nella zona non cambia nulla a tale conclusione. In effetti, non vede come la realizzazione di solo tre posteggi potrebbe contribuire a risolvere il problema.
E. Con ricorso 11 luglio 2003, la __________ __________ è insorta davanti a questo tribunale postulando il rilascio della licenza edilizia. La ricorrente ribadisce in sostanza gli argomenti esposti davanti al Consiglio di Stato, segnatamente che, considerata la penuria di parcheggi nella parte alta del quartiere __________, si giustifica di costruire i tre parcheggi oggetto della domanda proprio lì dove richiesto.
Inoltre, rimprovera al Governo di non aver tenuto conto del fatto che le autorità cantonali competenti l’abbiano formalmente autorizzata a dissodare la parte della particella necessaria alla realizzazione dei parcheggi. Conformemente al principio di coordinazione formale e materiale fra le varie autorità interessate, la licenza edilizia doveva pertanto essere rilasciata.
Censura infine il mancato esperimento di un sopralluogo e invoca la protezione della sua buona fede, avendo il municipio, con lettera del 6 dicembre 2000, comunicato alla __________ __________ che “per quanto è di nostra competenza nulla osterebbe alla realizzazione dei posteggi da lei previsti”, nonché il rispetto del principio di parità di trattamento, essendo state concesse, a dire della ricorrente, diverse autorizzazioni ai sensi dell’art. 24 LPT nella stessa zona.
F.Il Consiglio di Stato si oppone all’accoglimento dell’impugnativa, riconfermandosi nelle tesi contenute nel proprio giudizio. Ad identica conclusione giunge il municipio.
Gli opponenti __________ non si ritengono più implicati nella causa, poiché hanno proceduto a derelizione del mappale confinante con quello su cui è prevista l’edificazione dei posteggi.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 21 cpv. 1 LE) e la legittimazione attiva dell’insorgente certa (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
Il giudizio può inoltre essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). L’esperimento di un sopralluogo non appare necessario, in quanto le prove agli atti permettono di rappresentarsi in modo sufficientemente preciso la situazione dei luoghi interessati.
2.2.1. Di principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto se l'intervento edilizio è conforme alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona d’utilizzazione, ovvero soltanto per insediamenti la cui destinazione s’integra convenientemente nelle finalità della zona in cui sorgono (principio della conformità funzionale, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT).
2.2. Nel caso concreto, il fondo di proprietà della ricorrente, ricoperto di bosco (3'447 mq) e prato (213 mq), è situato fuori zona edificabile.
Indiscutibilmente, i tre posteggi in esame non hanno alcuna connessione con la funzione assegnata alla zona. L'autorizzazione richiesta non può dunque essere rilasciata dal profilo dell'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT. Del resto, nemmeno la ricorrente lo pretende. Di conseguenza, la licenza edilizia potrebbe venir rilasciata unicamente alle condizioni poste dall'art. 24 LPT.
3. 3.1. In base all’art. 24 LPT, fuori delle zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione o la trasformazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, a condizione che la loro destinazione esiga un'ubicazione fuori della zona edificabile (art. 24 lett. a LPT) e che non vi si oppongano interessi preponderanti (art. 24 lett. b LPT). I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente (DTF 123 II 256, consid. 5; 119 Ib 442, consid. 4a; 118 Ib 17, consid. 2b). Determinante, per la valutazione degli opposti interessi in gioco sono le finalità ed i principi della pianificazione del territorio giusta gli art. 1 e 3 LPT (cfr. DTF 117 Ib 28, consid. 3; DTF 114 Ib 268, consid. 3b).
Il requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla realizzazione di tale presupposto devono essere poste esigenze severe (cfr. Scolari, Commentario, II ed., N. 530 ss.). Occorre infatti che sia necessario realizzare l'edificio o l'impianto fuori del territorio edificabile, nelle dimensioni previste, per motivi tecnici, d'esercizio o di conformazione del terreno (ubicazione vincolata positiva; cfr. DTF 119 Ib 442 consid. 4a). Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona edificabile (cfr. DTF 115 Ib 295 consid. 3a e c). Solo la funzione oggettiva dell'opera progettata può giustificare la concessione di una deroga. Non per contro la destinazione dichiarata dall'istante.
Nel concetto di "assenza di interessi preponderanti contrastanti" la dottrina e giurisprudenza comprendono, principalmente, la ponderazione di tutti i possibili interessi che potrebbero essere toccati dalla nuova edificazione. Tra questi ultimi si deve in particolare annoverare la protezione dell'ambiente in senso lato, ivi compresi gli aspetti di protezione del paesaggio e della natura.
3.2. Il progetto in rassegna non può beneficiare di un'autorizzazione retta dall'art. 24 LPT, poiché non soddisfa il requisito dell’ubicazione vincolata.
La costruzione di tre posteggi non è infatti un’attività direttamente connessa con l’utilizzazione del suolo e nulla impedisce alla ricorrente di realizzare i parcheggi all’interno della confinante zona edificabile, considerato soprattutto che i posteggi in oggetto sono destinati a servire le part. __________ e __________ RF di __________ e non la stessa part. __________ RF di __________.
Risulta inoltre chiaramente che lo scopo di tali parcheggi è di permettere un accesso più comodo alle predette particelle, che sarebbero raggiungibili soltanto superando 180 gradini: orbene, motivi di mero comodo non possono giustificare una costruzione fuori della zona edificabile (Rep. 1977, 174; DTF 117 Ib 267 e 281).
Infine, non può essere condiviso l’intento della ricorrente di risolvere il problema della mancanza di parcheggi nella zona interessata tramite la sua iniziativa privata. Qualora, come indicato dal comune nel suo scritto 6 dicembre 2000, esistesse una “precaria situazione” su Via __________, la soluzione alla penuria di posteggi va ricercata attraverso gli strumenti della pianificazione del territorio.
Tutto considerato non si ravvisa pertanto nella fattispecie un'effettiva esigenza di realizzare tre nuovi parcheggi fuori della zona edificabile. Il progetto non è quindi ammissibile ai sensi dell'art. 24 LPT già per la mancanza del requisito dell'ubicazione vincolata, senza che sia necessario esaminare se in questo contesto vi si oppongano interessi preponderanti.
4. Le allegazioni della ricorrente concernenti la protezione della sua buona fede non portano a diversa conclusione. In effetti, anche se, nel suo scritto del 6 dicembre 2000, il municipio ha dichiarato che “nulla osterebbe alla realizzazione dei posteggi”, ha contemporaneamente emesso le riserve del caso, limitando il parere a quanto di sua competenza e precisando che andava in ogni caso presentata regolare domanda di costruzione. Di conseguenza non sono assolutamente date le condizioni poste dalla giurisprudenza per ottenere un permesso contrario al diritto in base al principio della buona fede (DTF 121 II 473 consid. 2c e rif.; RDAT 2000 II 32 no. 8 consid. 3.1.; Adelio Scolari, Diritto amministrativo – parte generale, II ed., N. 639).
5.Invano la ricorrente invoca inoltre il principio della parità di trattamento sancito dall'art. 8 Cost. allo scopo di ottenere il rilascio del permesso di costruzione. In effetti, oltre al fatto che, sulla base delle indicazioni da lei date, non è possibile identificare i luoghi descritti, il paragone con altri casi di concessione di licenze edilizie fuori della zona edificabile esulerebbe dal presente esame, considerato che, per decidere se una costruzione sia o non sia di ubicazione vincolata, occorre valutare le specifiche circostanze di ogni singolo caso (Adelio Scolari, op. cit., N. 533).
6. Infine la ricorrente si appella inutilmente al principio di coordinamento sancito dagli art. 25a LPT e 11 cpv. 2 LFo (Scolari, Commentario, ad art. 2 LE, N. 714 e 715). In effetti, l’art. 11 cpv. 2 LFo prescrive che l’autorità competente può autorizzare la costruzione fuori della zona edificabile solo d’intesa con l’autorità competente a concedere il permesso di dissodamento. Nel caso concreto, il coordinamento imposto è stato rispettato, avendo il Dipartimento del territorio sospeso il termine d’esame della domanda di costruzione in attesa dell’autorizzazione di dissodamento (doc. 4.1) e il Consiglio di Stato (competente ai sensi dell’art. 5 LCFo) subordinato l’autorizzazione di dissodamento a diverse condizioni cumulative, fra le quali “l’ottenimento dell’autorizzazione a costruire l’opera per cui è stato richiesto il dissodamento” (p.to 2 della decisione di dissodamento).
7. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 PAmm).
Non si assegnano ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CF, 22, 24, 25, 25a LPT, 7, 21 LE, 11 LFo, 5 LCFo, 1 segg. PAmm e ogni altra norma applicabile,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria