Incarto n.
52.2003.258

 

Lugano

15 ottobre 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 18 agosto 2003 della

 

 

 

 

 

contro

 

 

 

la decisione 26 giugno 2003 del Dipartimento delle istituzioni

(n. 25), che ha respinto il ricorso dell’insorgente avverso la risoluzione 7 giugno 2002, con cui il municipio di __________ le ha imposto una tassa di fr. 60'410.- per l’allacciamento alla rete di distribuzione dell’acqua potabile dell’edificio ubicato ai mappali n. __________, __________ e __________ RFD di __________;

 

 

viste le risposte:

-    1° settembre 2003 del Dipartimento delle istituzioni;

-    3 settembre 2003 del municipio di __________;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto,                           in fatto

 

A.      Il 5 gennaio 2000 la __________ & __________ __________, __________, succursale di __________, ditta attiva nella produzione di preforme per bottiglie in PET, ha chiesto al municipio di __________ il rilascio della licenza edilizia per la realizzazione sul mappale n. __________ RFD di un capannone prefabbricato ad uso deposito, collegato al vicino stabilimento di produzione tramite un cunicolo chiuso. La richiesta indicava che il volume SIA della nuova costruzione sarebbe stato di 86'350 mc.

 

       Il 21 aprile seguente la __________ & __________ __________ ha presentato una variante della suddetta domanda di costruzione. La stessa prevedeva l’ampliamento di ulteriori 10'695 mc del capannone e del relativo corridoio di collegamento, con parziale occupazione delle part. n. __________ e __________ RFD di proprietà del comune, rispettivamente, del patriziato di __________.

 

       Ottenuti i necessari permessi, la __________ & __________ __________ ha quindi realizzato il citato edificio.

 

 

B.      L’11 marzo 2002 il municipio di __________ ha emesso a carico della __________ & __________ __________ la tassa di allacciamento alla rete di distribuzione dell’acqua potabile del suddetto capannone, per un ammontare di fr. 7'490.-. Il contributo, calcolato in base agli art. 25 e 30 del regolamento dell’azienda acqua potabile di __________ (__________), è stato saldato il 23 aprile 2002 dal-l’interessata.

Il 7 giugno 2002 l’esecutivo di __________ ha trasmesso alla __________ & __________ __________ un’ulteriore fattura di fr. 60'410.-, sempre a titolo di tassa di allacciamento del citato stabile, quale differenza tra l’importo di fr. 7'490.- fatturato l’11 marzo precedente e l’importo di fr. 67'900.- effettivamente dovuto dalla ditta. Il municipio ha spiegato che, in occasione della precedente fatturazione, esso aveva erroneamente preso in considerazione soltanto la volumetria del deposito esistente sui mappali n. __________ e __________ RFD (10'700 mc), tralasciando in questo modo di computare la parte più rilevante dell’edificio, vale a dire quella realizzata sul mappale n. __________ (86'350 mc).

 

 

C.     Il 26 giugno 2003 il Dipartimento delle istituzioni ha respinto il reclamo introdotto dalla __________ & __________ __________ contro quest’ultima tassa. Esso ha in sostanza tutelato l’agire del municipio per quanto attiene alla correzione dell’errore di calcolo mediante l’emanazione di un secondo conteggio ed ha ritenuto che l’esecutivo poteva legittimamente procedere all’imposizione del-l’avversato contributo in funzione del volume complessivo del deposito allacciato alla rete delle canalizzazioni.


D.     Con ricorso 15 agosto 2003 la __________ & __________ __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro il suddetto giudizio dipartimentale, chiedendo l’annullamento della decisione 7 giugno 2002 del municipio e il conseguente rinvio degli atti a quest’ultima autorità affinché questa emani una nuova tassa che tenga conto da un lato della scarsa portata e della scarsa pressione di erogazione dell’acqua nella zona industriale di __________, dall’altro del fatto che la struttura allacciata alla rete idrica è adibita a deposito ed è dotata di un solo servizio igienico. In sostanza contesta che il tributo litigioso sia rispettoso del principio di equivalenza e di quello della parità di trattamento.

Sia il municipio che il Dipartimento delle istituzioni sollecitano la reiezione del gravame.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 40 LMSP). Il ricorso, inoltrato tempestivamente (art. 42 LMSP e 46 cpv. 1 Pamm) da una persona giuridica legittimata ad agire (art. 42 LMSP e art. 43 Pamm), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 Pamm).

 

2.   2.1. A Preonzo il servizio di distribuzione dell’acqua potabile è retto dal regolamento dell’azienda acqua potabile (RAAP), adottato dal consiglio comunale il 7 dicembre 1990 e approvato dal Dipartimento delle istituzioni il 6 agosto 1991 e il 25 marzo 1992. Il RAAP attribuisce ad un’azienda municipalizzata ai sensi della LMSP il compito di fornire, con diritto di privativa, l’acqua potabile per uso pubblico e privato sul territorio comunale (art. 1 RAAP). L’Azienda acqua potabile (AAP) è gestita dal municipio, separatamente dal resto dell’amministrazione comunale (art. 4 RAAP). La distribuzione dell’acqua avviene per opera dell’AAP contro pagamento di tasse ai proprietari di terreni e stabili situati nella zona edificabile prevista dal piano regolatore (art. 6 RAAP). In particolare il RAAP prevede l’imposizione di tasse d’allaccia-

mento (art. 25 RAAP) e, annualmente, di tasse d’utilizzazione (art. 57 RAAP). Quest’ultime si compongono di una tassa base e di una tassa di consumo, che il municipio definisce mediante ordinanza entro gli importi minimi e massimi stabiliti dall’art. 57 RAAP, a dipendenza delle necessità finanziarie e tecniche dell’AAP.


2.2. Con ordinanza 14 gennaio 1998, pubblicata all’albo comunale nel periodo 14 gennaio – 13 febbraio 1998, il municipio di __________, riprendendo integralmente il testo dell’art. 25 RAAP, ha ribadito che:

“L’allacciamento è soggetto ad una tassa calcolata in base al volume dell’edificio. Per la cubatura fanno stato le norme SIA in vigore. La tassa viene prelevata in ragione di fr. 70.- per ogni 100 mc o frazione superiore a 50 mc ritenuto un minimo di fr. 400.-.

L’allacciamento di terreni non edificati è soggetto al pagamento di una tassa di fr. 400.-.

Per allacciamenti fuori dalla zona edificabile la tassa è di

fr. 200.-. Eventuali mutazioni dello scopo dell’allacciamento sono soggette al pagamento della differenza tra la vecchia e la nuova condizione.”


3.   La ricorrente non contesta più in questa sede la rettifica del calcolo della tassa d’allacciamento effettuata dal municipio mediante l’emanazione della fattura aggiuntiva di fr. 60'450.-, qui litigiosa.
A giusta ragione. In effetti questo tribunale ha già avuto modo di precisare che l’ente pubblico è di principio legittimato a riscuotere a posteriori i tributi causali che, per una svista o per altri motivi, si è dimenticato di incassare, ritenuto comunque che l’eser-

cizio di una simile pretesa può essere impedito solo dall’interven-

to della prescrizione (STA del 21 luglio 1994 in re M. confermata in STF 10 aprile 1996 consid. 3).

Ora, nel caso di specie non è dato a sapere quando è stato eseguito l’allacciamento del nuovo edificio realizzato sui mappali n. __________,__________ e __________ RFD di __________ alla rete idrica comunale: di conseguenza, non è possibile accertare il momento esatto a partire dal quale la tassa è divenuta esigibile (ZBl 66, 372 e seg.; 73, 204). Considerato però che, in base a quanto emerge dagli atti, l’opera è stata edificata nel corso del 2000, non vi è dubbio che il conteggio correttivo 7 giugno 2002 è stato intimato alla ricorrente con largo anticipo rispetto alla scadenza del termine di prescrizione della tassa, che, in assenza di precise disposizioni al riguardo nel RAAP, va ritenuto di 10 anni, in analogia con quanto previsto dal diritto privato per le prestazioni uniche (DTF 112 Ia 260 consid. 5e con rinvii; STF del 18 agosto 1999 nella causa 2P.126/1999 consid. 3b; Rhinow/Krähnmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea 1990 N.34 B III; Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, Berna 1986, pag. 300 e seg.).

 

 

4.   4.1. La tassa di allacciamento alle canalizzazioni dell’acqua potabile è qualificabile come una tassa d’utilizzazione. Data la sua natura, essa deve rispettare il principio di equivalenza, giusta il quale l’importo della tassa non deve eccedere il valore oggettivo della prestazione di cui costituisce il corrispettivo, nonché quello di copertura dei costi (DTF 126 I 180 consid. 3a/bb con riferimenti), ritenuto comunque che, soprattutto in materia di servizi industriali dei Cantoni e dei Comuni, quest’ultimo principio ha una portata alquanto limitata, nel senso che per la commisurazione del tributo è possibile tenere conto dell’interesse economico dell’utente indipendentemente dal gettito globale della tassa; ragione per la quale, diversamente da quanto avviene ad esempio per le tasse amministrative, si ammette che nel loro complesso gli introiti possano superare l’onere assunto dall’ente pubblico in modo da lasciare a quest’ultimo un certo utile (DTF 102 Ia 397 consid. 5b; Christian Lindenmann, Beiträge und Gebühren für die Erschliessung nach zürcherischem Recht, tesi, Zurigo 1989, pag. 69; cfr. in questo senso anche: art. 4 LMSP).

4.2. In concreto, la ricorrente non contesta che il contributo messole a carico dall’esecutivo comunale si fondi su di una valida base legale. Essa sostiene tuttavia che il medesimo, visto l’importo, non rispetterebbe il principio di equivalenza. Afferma in effetti di non aver tratto alcun vantaggio economico o giuridico dall’allacciamento alla rete idrica comunale, avendo dovuto procedere a proprie spese a degli interventi di potenziamento per sopperire alle carenze della medesima. A questo proposito critica il fatto che la tassa litigiosa sia stata calcolata esclusivamenteo in funzione dall’importante volumetria dell’opera allacciata e, di riflesso, dell’ipotetico uso futuro d’acqua che una simile struttura potrebbe comportare. Sostiene inoltre che sarebbe lesivo del principio di uguaglianza prevedere un unico criterio di calcolo della tassa sia per le case di abitazione che per gli edifici industriali.

4.3. Tali censure vanno respinte, in quanto destituite di fondamento.

4.3.1. Ai fini della determinazione delle tasse, dottrina e giurisprudenza riconoscono al legislatore la possibilità di far capo a criteri schematici, dedotti dall’esperienza (DTF 125 I 185 consid. 4h; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, vol II, Basilea e Francoforte 1986, N. 110 B V): ciò costituisce in effetti un irrinunciabile necessità, soprattutto per motivi pratici, ai fini della percezione delle medesime.
Ora, il criterio del volume dell’edificio allacciato - previsto dall’art. 25 RAAP di __________ – rientra tra i casi di semplificazione per motivi pratici che sono già stati considerati legittimi dal Tribunale cantonale amministrativo per il calcolo del tributo in parola (RDAT II-1991 n. 8 consid. 4a).

Questa prassi merita di essere integralmente confermata nella presente sede. Le tasse di allacciamento - in quanto comprensive non solo della retribuzione dovuta all’ente pubblico per l’attività amministrativa legata all’esame e all’evasione della domanda, ma anche (e soprattutto) del diritto vero e proprio di collegarsi all’acquedotto e alle sue istallazioni (inteso quale possibilità concreta per l’utente di utilizzare in ogni momento la rete di distribuzione dell’acqua; cfr. DTF 112 Ia 260 consid. 5a; 102 Ia 397 consid. 5a; RDAT II-1991 n. 8 consid. 3c) – devono essere percepite sulla base di opere dimensionate per soddisfare non tanto i bisogni attuali degli utenti, bensì quelli potenziali massimi degli stessi. Infatti, l’ente pubblico non può permettersi di intervenire sulle condotte ogni qual volta si trova confrontato ad una modifica delle esigenze da parte di singoli fondi allacciati alla rete. Di conseguenza, l’aspetto legato al consumo idrico effettivo, a cui la ricorrente tenta di fare allusione con i suoi argomenti, non è di alcuna rilevanza nel contesto in esame: come giustamente sottolineato dalla precedente istanza di giudizio, determinante risulta semmai unicamente il fatto che la costruzione delle condotte, che costituiscono delle opere di urbanizzazione, influisce direttamente sull’edificabilità del fondo servito e che di questa circostanza la tassa di allacciamento deve tenere conto a dipendenza dei vantaggi particolari che ne derivano per il singolo utente, nonché dell’interesse di quest’ultimo in funzione, ad esempio, della cubatura dello stabile, la quale riflette le possibilità edificatorie del fondo (RDAT II-1991 n. 8 consid. 4b).

4.3.2. Sbaglia dunque la ricorrente allorquando afferma di non avere tratto nessun beneficio giuridico o economico dall’allaccia-

mento del capannone di sua proprietà alla rete idrica di __________. In effetti, in seguito a ciò essa dispone ora di un fondo completamente urbanizzato sul quale ha potuto edificare un’imponente costruzione, altrimenti non realizzabile, necessaria all’esercizio della sua attività aziendale. Da questo punto di vista non si può dunque affermare che vi sia una sproporzione manifesta tra l’importo del tributo richiesto e l’interesse oggettivo della ricorrente di poter usufruire all’interno della zona industriale di un capannone di ben 97'050 mc.
Di conseguenza, la tassa litigiosa si rivela senz’altro rispettosa del principio di equivalenza.

Nulla muta a questo proposito che l’insorgente abbia dovuto far eseguire a proprie spese alcuni interventi onde migliorare l’approvvigionamento idrico del suo capannone per potere istallare il potente impianto antincendio impostole dalle autorità con il rilascio della licenza edilizia. Tale circostanza non intacca infatti minimamente gli inequivocabili vantaggi che essa ha potuto trarre dall’allacciamento dei fondi in questione alle canalizzazioni pubbliche.
D’altra parte, la rete idrica comunale deve provvedere alle esigenze ordinarie dell’utenza e non può essere strutturata in funzione delle necessità straordinarie fatte valere da un singolo utente per i casi d’emergenza. A torto dunque l’insorgente lamenta un disservizio da parte dell’AAP di __________, allorquando afferma che la stessa non sarebbe in grado di fornirle l’enorme quantitativo d’acqua (stimato addirittura a 251'973 litri sull’arco di 90 minuti!) necessario a fare funzionare il sistema di spegnimento del fuoco installato all’interno del capannone. In ogni caso gli interventi a cui fa riferimento la ricorrente rientrano tra le misure per la prevenzione degli incendi previste dagli art. 41 e segg. LE che l’istante in licenza è tenuto ad adottare per poter ottenere il permesso di costruire: è quindi del tutto normale che sia quest’ultimo a doversi assumere i relativi costi.

4.3.3. Il fatto poi che l’art. 25 RAAP non faccia nessuna distinzione tra le industrie da un lato e gli alloggi privati dall’altro per quanto riguarda i criteri di computo della tassa non disattende il principio della parità di trattamento, che in ambito tributario si concretizza soprattutto nel principio della generalità e dell’ugua-

glianza dell’imposizione, così come pure in quello della proporzionalità dell’onere fiscale, che deve essere adeguato alla capacità economica del singolo contribuente (DTF 128 I 240 consid. 2.3 con riferimenti).
Nella misura in cui i costi generati dalla realizzazione della rete delle canalizzazioni devono essere ripartiti tra tutti i proprietari del comprensorio e che l’interesse all’allacciamento è sostanzialmente il medesimo per tutti gli utenti, in quanto indipendente dall’effettivo consumo d’acqua, non vi è nessuna ragione oggettiva che impone di adottare criteri di calcolo differenti a seconda dell’utilizzazione a fini abitativi, industriali o altro del fondo allacciando (cfr. in questo senso Stüdeli, Rapport sur les contributions des proprietaires fonciers et les taxes relatives aux equipement techniques, Mémoire ASPAN n. 18, pag. 66).


5.   Sulla scorta di tutto quanto precede il ricorso deve dunque essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza dell’insorgente (art. 28 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 18, 28, 43, 60 PAmm; 4, 40 e 42 LMSP; 25 RAAP di __________;

 

 

dichiara e pronuncia:



1.   Il ricorso è respinto.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della ricorrente.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario