Incarto n.
52.2003.265

Lugano

1 ottobre 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

 

assistito

dal segretario:

 

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 27 agosto 2003 del

 

 

 

 

 

contro

 

 

 

le decisioni 8 e 22 agosto 2003 del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, con la quale ha ordinato la rimozione immediata del pannello esposto presso la rotonda "__________" a __________;

 

 

preso atto che il 16 settembre 2003 il patrocinatore del ricorrente ha comunicato che il cartello referendario è stato rimosso dopo la votazione popolare che ha accettato il referendum;

 

 

ritenuto che la procedura è divenuta pertanto priva di oggetto, ne ha chiesto lo stralcio senza prelievo di spese e senza assegnazione di ripetibili;

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli perché divenuto privo di oggetto.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

Il presidente

del Tribunale cantonale amministrativo

 

Il segretario