Incarto n.
52.2003.266

 

Lugano

20 ottobre 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Athos Mecca, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 28 agosto 2003 della

 

 

__________

 

 

contro

 

 

la decisione 12 agosto 2003 dell'ufficio patriziale di __________, __________ e __________ che delibera alla ditta __________ i lavori selvicolturali nel bosco di __________;

 

 

viste le risposte:

-      8 settembre 2003 del Dipartimento del territorio, Ufficio forestale X circondario;

-    15 settembre 2003 dell'ufficio patriziale di __________;

 

preso atto della replica 24 settembre 2003 della ricorrente;

 

e delle dupliche,

-    30 settembre 2003 del Dipartimento del territorio, Ufficio forestale X circondario;

-      2 ottobre 2003 dell'ufficio patriziale di __________;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che il 23 giugno 2003 l'ufficio patriziale di __________, __________ e __________ ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per l'aggiudicazione dei lavori selvicolturali nel bosco di __________;

 

                                         che il capitolato d'appalto e modulo d'offerta prevedeva, fra l'altro, che sono ammesse al concorso unicamente quelle imprese forestali, che certificano di avere alle loro dipendenze almeno un selvicoltore con diploma federale e che garantiscono una sua continua presenza sul cantiere per tutta la durata dei lavori (pos. 3.123);

 

                                         che in tempo utile sono pervenute al committente le offerte di sette ditte, fra cui quella della __________ (fr. 48'371.70) e quella della __________ (fr. 52'240.55);

 

                                         che la ditta __________ ha inoltre rilevato che il selvicoltore diplomato __________ sta assolvendo l'obbligo della scuola sottufficiali e sarà rimpiazzato, qualora la ditta dovesse aggiudicarsi l'appalto dall'ingegnere forestale, da una persona più che qualificata per rappresentarlo;

 

                                         che, valutate le offerte pervenutegli, l'ufficio patriziale ha escluso la ditta __________ (punti 0) perché non aveva alle sue dipendenze un selvicoltore diplomato federale;

 

                                         che con decisione 12 agosto 2003 l'ufficio patriziale ha deliberato i lavori alla __________;

 

                                         che contro questa decisione è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo la __________, chiedendone l'annullamento;

 

                                         che la ricorrente contesta l'esclusione, sostenendo che l'ingegnere forestale diplomato è altrettanto qualificato del selvicoltore;

                                         che l'ufficio patriziale e l'ufficio forestale del X circondario chiedono che il ricorso sia respinto;

                                         che con la replica 24 settembre 2003 la __________ ribadisce che un ingegnere forestale equivale ad un selvicoltore diplomato;

 

                                         che delle dupliche presentate dalle controparti si dirà semmai più avanti;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb, la legittimazione attiva della ricorrente è certa (art. 43 PAmm), i ricorsi, tempestivi, sono dunque ricevibili in ordine;

                                        

                                         che il capitolato d'appalto stabiliva che sono ammesse al concorso unicamente quelle imprese forestali, che certificano di avere alle loro dipendenze almeno un selvicoltore con diploma federale e che garantiscono una sua continua presenza sul cantiere per tutta la durata dei lavori (pos. 3.123);

 

                                         che il requisito d'idoneità era chiaro ed inequivocabile;

 

                                         che la ricorrente __________ ha indicato che il selvicoltore diplomato __________ sta assolvendo l'obbligo della scuola sottufficiali e sarà rimpiazzato, qualora la ditta dovesse aggiudicarsi l'appalto dall'ingegnere forestale, da una persona più che qualificata per rappresentarlo;

 

                                         che, con ogni evidenza, la ricorrente non soddisfa la condizione riguardante il selvicoltore con diploma federale;

 

                                         che l'ingegnere forestale notificato (ing. __________), anche se dal profilo della preparazione professionale può reggere il confronto con un selvicoltore diplomato, non dispone del titolo di studio richiesto;

 

                                         che invano sostiene l’insorgente di avere comunque alle sue dipendenze un selvicoltore diplomato;

                                        

                                         che il selvicoltore __________ non è alle dipendenze della ricorrente, ma siede nel suo consiglio di amministrazione;

 

                                         che la __________ l'ha inoltre notificato in sede di ricorso, mentre l'offerta inoltrata non vi accenna minimamente;

 

                                         che a giusta ragione il committente ha quindi scartato l'offerta in esame;

 

                                         che in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto siccome palesemente infondato;

 

                                         che la tassa di giustizia, commisurata al valore della commessa ed al lavoro occasionato segue la soccombenza.

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 400.- è posta a carico della ricorrente.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario