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Incarto n.
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Lugano 30 settembre 2003
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 1 settembre 2003 di
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contro |
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la decisione 10 luglio 2003 del Consiglio di Stato (n. 3144), che annulla la licenza edilizia 30 aprile 2003 rilasciatale dal municipio di __________ per la trasformazione di una casa d'abitazione situata nel nucleo (part. n. __________ RF); |
viste le risposte:
- 9 settembre 2003 di __________;
+- 11 settembre 2003 del municipio di __________;
- 16 settembre 2003 del Consiglio di Stato;
- 22 settembre 2003 del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 24 gennaio 2003, __________ __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di trasformare una vecchia casa d'abitazione, situata nella zona del nucleo di __________ __________ (part. n. __________ RF), rifacendone quasi totalmente i muri perimetrali ed innalzandola dagli attuali m 5.50 a m 9.90 con l'aggiunta di due livelli abitabili.
Alla domanda si sono opposti __________ __________ e __________ __________, proprietari delle part. n. __________ e __________ RF, contestando l'intervento dal profilo delle distanze prescritte dall'art. 28 NAPR verso i loro fondi e verso fondi di terzi.
B. Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio ed il consenso di altri proprietari alla riduzione delle distanze prescritte dall'art. 28 NAPR, il 30 aprile 2003 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta.
C. Con giudizio 10 luglio 2003 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dagli opponenti.
Dopo aver rilevato che la trasformazione si configura come una nuova costruzione, il Governo ha rilevato che:
- i proprietari della part. n. __________ RF non hanno dato il loro esplicito consenso alla riduzione da 4.00 a 3.00 m della distanza tra edifici con aperture;
- sorgendo a confine, l'edificio non rispetta la distanza minima di m 1.50 verso la part. n. __________ RF degli opponenti;
- l'edificio non rispetta nemmeno la distanza di 3.00 m dalla part. n. __________, pure di proprietà degli opponenti.
Ritenendo che i difetti non fossero emendabili, il Consiglio di Stato ha annullato la licenza edilizia.
D. Contro il predetto giudizio governativo, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata.
Dopo aver rimproverato al Consiglio di Stato di non aver spiegato perché i difetti non potessero essere corretti, l'insorgente ritiene in sostanza che questi si sia sostituito senza valide ragioni al municipio, escludendo la concessione di una deroga fondata sull'art. 28 NAPR, che nel caso di sopraelevazioni di modesta entità (massimo 1,00 m) permette di prescindere dal consenso dei vicini ad una riduzione delle distanze prescritte da tale norma.
La deroga, conclude, non potrebbe esserle rifiutata.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Il municipio si conferma nelle precedenti osservazioni, rimettendosi al giudizio del tribunale.
I vicini opponenti contestano invece le tesi della ricorrente con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, titolare della licenza annullata, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). Le prove testimoniali, genericamente richieste dall'insorgente, non appaiono idonee a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. 2.1. Giusta l'art. 28 NAPR di __________, nelle zone dei nuclei del fondovalle, fra cui rientra anche quello di __________ __________, sono ammessi i riattamenti, le trasformazioni, le ricostruzioni e gli ampliamenti a condizione che mantengano le caratteristiche del nucleo. Nuove costruzioni possono essere ammesse solo laddove contribuiscono a completare la trama urbanistica del nucleo.
2.2. In concreto, il progetto prevede di demolire il larga misura l'edificio esistente, riedificando sul sedime un edificio alto quasi il doppio.
Giustamente il Consiglio di Stato ha ritenuto che non si tratti di una ricostruzione, ma di una nuova costruzione. Per ricostruzione ai sensi delle NAPR, si intende, in effetti, il ripristino di un edificio demolito o distrutto di recente, senza ampliamenti (cfr. art. 8.8 NAPR). Presupposto, quest'ultimo, che in concreto non è dato.
3. 3.1. Secondo l'art. 28 NAPR, di regola è permessa la demolizione-ricostruzione (entro le volumetrie attuali) di edifici esistenti indipendentemente dalle distanze.
Per gli altri interventi, soggiunge la norma in oggetto, fanno stato le seguenti disposizioni:
1. fra privati:
a) verso un fondo aperto:
- a confine o al minimo a m 1.50 se non vi sono
aperture;
- minimo m 1.50 con aperture;
b) verso edifici su fondi confinanti:
- minimo m 3.00 verso un edificio senza aperture
o in contiguità;
- minimo m 4.00 verso un edificio con aperture;
c) ... omissis ....
Deroghe alle distanze di cui ai punti a) e b) - prevede poi la norma in esame - potranno essere concesse dal municipio, se non vi si oppongono interessi generali di inserimento ambientale, con l'accordo scritto del confinante.
L'ordinamento delle distanze sancito dall'art. 28 NAPR ricalca a grandi linee quello degli art. 120 e 124 LAC, disciplinando con un'unica disposizione sia le distanze dal confine, sia quelle verso edifici. Diversamente da altri ordinamenti edilizi comunali, le distanze verso edifici sono fissate soltanto per rapporto ad edifici esistenti su fondi confinanti. Non sono quindi applicabili tra edifici che sono separati da un altro fondo. Questa limitazione permette di conservare la trama urbanistica del nucleo, preservando in particolare l'attuale assetto degli spazi liberi tra gli edifici.
3.2. L'intervento in esame non è una demolizione-ricostruzione ai sensi dell'art. 28 NAPR. Non ha infatti luogo entro le attuali volumetrie. Non può quindi essere autorizzato prescindendo dalle distanze prescritte.
· Verso la part. n. 1379
La facciata sud, munita di aperture, dell'edificio in contestazione dista 3.00 m dalla facciata nord dello stabile, pure dotata di aperture, che sorge sulla part. n. __________.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la nuova costruzione disattendesse la distanza di 4.00 m, prescritta dall'art. 28 NAPR tra edifici con aperture.
A torto, poiché i due stabili non sorgono su fondi confinanti, ma sono separati da un vicolo (part. n. __________) largo 3.00 m. Non è quindi dato il presupposto della contiguità fra i fondi, sancito dalla norma in questione.
Dal profilo delle distanze tra edifici, su questo lato, la nuova costruzione è conforme al diritto.
· Verso la part. n. 1362
L’angolo nord-ovest dei balconi della facciata ovest dell'edificio in contestazione, lunghi più di un terzo della facciata, disterebbero circa due metri dal vecchio e cadente fabbricato, che sorge sulla part. n. __________.
Anche su questo versante, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la nuova costruzione non rispettasse la distanza di 3.00 m, prescritta dall’art. 28 NAPR verso edifici senza aperture.
Nemmeno questa deduzione resiste alla critica, poiché anche questi due fondi non sono confinanti. Sono infatti separati da un passaggio intavolato come proprietà coattiva (part. n. __________). Vale quindi quanto detto sopra.
· Verso la part. n. __________
La part. n. __________è un fondo aperto, che funge da passaggio pedonale. Fatta astrazione dei balconi, che potrebbero semmai essere eliminati, la facciata ovest della costruzione avversata sorge per circa due terzi ad una distanza di oltre m 1.50 dal confine verso la part. n. __________. La distanza dal confine dell’ultimo terzo della facciata si riduce invece progressivamente sino ad azzerarsi: l’angolo nord-ovest dell’edificio è infatti posto sul confine.
Trattandosi di una facciata munita di aperture, non è rispettata la distanza di m 1.50, prescritta dall’art. 28 NAPR per edifici con aperture verso fondi aperti. La concessione di una deroga è esclusa, poiché manca l’accordo dei confinanti, qui resistenti, che anzi vi si sono opposti.
Su questo punto, la decisione del Consiglio di Stato appare sostanzialmente corretta.
4.4.1. L’ordinamento delle distanze tra fondi privati sancito dall’art. 28 NAPR abilita infine il municipio ad autorizzare, in deroga ai punti a) e b), sopraelevazioni di modesta entità (massimo m 1.00 e non oltre i 10 m di altezza) realizzate nell'ambito di un rinnovamento totale dell'edificio e finalizzate al recupero di spazi abitativi, prescindendo dall’accordo dei confinanti.
4.2. In concreto, non sono manifestamente date le premesse per rilasciare, senza l’accordo dei confinanti qui resistenti, una licenza in deroga alla distanza di m 1.50 dal confine, prescritta dall’art. 28 NAPR.
Trattandosi di una nuova costruzione, non si è in presenza di una sopraelevazione. Ma anche volendo ravvisare nell’aumento verticale della volumetria una semplice sopraelevazione, l’intervento non può in nessun caso essere considerato di modesta entità. Comportando un incremento di m 4.40 dell'altezza attuale, l'innalzamento supera infatti di gran lunga il limite di m 1.00 fissato dalla norma. Esso non è inoltre realizzato nell’ambito di un rinnovamento dell’edificio. Non può quindi essere autorizzato in via d'eccezione.
5.5.1. Giusta l’art. 26 cpv. 1 PAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La motivazione deve rispettare le esigenze che discendono direttamente dal diritto di essere sentito. L’ampiezza della motivazione va determinata tenendo conto dell’insieme delle circostanze. Una motivazione è sufficiente quando menziona, almeno brevemente, i motivi che hanno indotto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi il destinatario nella condizione di rendersi conto della portata dell’atto e delle possibilità di impugnarlo davanti all’istanza di ricorso (cfr. M. Borghi / G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm).
5.2. In concreto, la ricorrente rimprovera al Consiglio di Stato di non aver ulteriormente motivato l’asserzione che escludeva la possibilità di emendare i difetti riscontrati, subordinando la licenza a clausole accessorie. Il Governo non avrebbe in particolare valutato la possibilità di concedere una deroga.
L’eccezione è infondata. L’eventualità di autorizzare la costruzione in via di deroga è stata prospettata soltanto genericamente dal municipio in sede di osservazioni al ricorso. Il Consiglio di Stato si è limitato ad escludere, per mancanza di accordo scritto, la possibilità di concedere una deroga alla distanza di 4.00 m, che aveva a torto ritenuto applicabile verso l’edificio che sorge sulla part. n. 1379. Non ha preso in considerazione l’ipotesi di accordare una deroga per sopraelevazioni di modesta entità.
L’inesistenza dei presupposti per una simile deroga era tuttavia talmente evidente, che l’autorità poteva ritenersi dispensata dall’obbligo di motivare ulteriormente questa deduzione.
Anche da questo profilo, il ricorso va quindi respinto.
6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi senz’altro respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate ai valori in gioco ed al lavoro procurato a questo tribunale ed ai resistenti dall’impugnativa, sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 8, 28 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente, che rifonderà identico importo ai resistenti a titolo di ripetibili.
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3. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario