Incarto n.
52.2003.272

 

Lugano

4 marzo 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 1. settembre 2003 di

 

 

 

RI 0

patrocinato da: PA 0

 

 

contro

 

 

 

la decisione 25 luglio 2003 (n. 3258) del Consiglio di Stato, che ha respinto l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 20 giugno 2003 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di otto mesi;

 

 

 

vista la risposta 9 settembre 2003 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   L’11 ottobre 1978 RI 0 (__________) ha ottenuto la licenza di condurre veicoli della categoria A, B, C e E. In seguito è stato oggetto dei seguenti provvedimenti amministrativi:

 

30 novembre 1990           ammonimento per aver superato ripetutamente il limite di velocità, circolando con un autoarticolato a Stans;

 

28 gennaio 2000               ammonimento per aver superato il limite di velocità (80 km/h) in territorio di Lucerna (113/107 km/h);

 

                                         Il 17 febbraio 2000 il ricorrente ha ottenuto la licenza per condurre veicoli a motore adibiti al trasporto professionale di persone.

 

 

                                  B.   Il 23 febbraio 2002 RI 0 ha circolato in territorio di Bellinzona ad una velocità accertata tramite inseguimento di 189/173 km/h, laddove vigeva il limite di 120 km/h.

                                         Con decisione 21 marzo 2002 la Sezione della circolazione gli ha quindi revocato la licenza di condurre per la durata di un mese e 15 giorni, periodo che è stato scontato dal 23 febbraio 2002 al 7 aprile 2002.

 

 

                                  C.   a) In precedenza, segnatamente l'8 luglio 2001, il ricorrente era incappato in una serie di infrazioni circolando in territorio di Schönbühl. In quell'occasione aveva omesso di mantenere la necessaria distanza dal veicolo che lo precedeva e lo aveva sorpassato sulla destra con una manovra di uscita e di rientro, frenando bruscamente dopo aver eseguito il sorpasso.

                                         A seguito di questi reati l'Untersuchungsrichteramt II Emmental-Oberaargau lo ha condannato a 5 giorni di detenzione sospesi condizionalmente e a 1'400.- fr. di multa. Lo Strafmandat, del 5 dicembre 2001, è stato impugnato dinanzi al Gerichtskreis V Burgdorf-Fraubrunnen, che il 27 novembre 2002 ha stralciato la procedura a seguito del ritiro del gravame. La condanna penale è quindi passata in giudicato.

                                         b) L’8 agosto 2002 RI 0 ha circolato nell’abitato di Giubiasco alla guida dell’autovettura targata __________ __________, ad una velocità – accertata con apparecchio radar – di 81 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) laddove la limitazione prescritta è di 50 km/h.

                                         Con risoluzione 20 settembre 2002 la Sezione della circolazione ha pertanto inflitto al contravventore una multa di fr. 690.-, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, in applicazione dell’art. 90 cifra 1 LCStr. Le osservazioni presentate dall’interessato al rapporto di contravvenzione – secondo cui sarebbe stato indotto ad aumentare la velocità in seguito alle condizioni critiche del bambino che stava accompagnando dal medico – non sono state ritenuti tali da giustificare un abbandono del procedimento contravvenzionale. La decisione, incontestata, è regolarmente cresciuta in giudicato.

 

                                         c) Preso atto delle predette sanzioni penali, il 20 giugno 2003 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre di RI 0 per la durata di otto mesi, dal 14 luglio 2003 al 14 marzo 2004, autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali F, G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16 cpv. 3 lett. a, 17 cpv. 1 lett. a e c LCStr e 34 cpv. 1 OAC.

 

 

                                  D.   Con giudizio 25 luglio 2003 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l’impugnativa contro di esso presentata da RI 0.

                                         Ricordato che l’autorità amministrativa è di principio vincolata all’accertamento dei fatti compiuti in sede penale, il Governo ha ritenuto di non dover esaminare la sussistenza dello stato di necessità invocato dal ricorrente in relazione all'eccesso di velocità commesso a Giubiasco l'8 agosto 2002. Pur riconoscendo in capo all'insorgente una necessità professionale di condurre veicoli a motore, l’autorità di ricorso di prime cure ha reputato adeguata alle circostanze e conforme al principio della proporzionalità la durata della revoca, considerati la colpa, il cumulo delle infrazioni ed i precedenti dell'interessato.

 

 

                                  E.   Contro il predetto giudizio governativo RI 0 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che gli venga inflitto un semplice ammonimento, subordinatamente imposta una revoca della patente limitata ad un mese.

                                         Il ricorrente ribadisce sostanzialmente le tesi sollevate davanti all’istanza inferiore, segnatamente quella dello stato di necessità che l'8 agosto 2002 lo avrebbe indotto a superare i limiti di velocità. A suo dire, inoltre, le infrazioni commesse sarebbero di lieve entità e non vi sarebbe stata alcuna grave messa in pericolo della sicurezza stradale. Di conseguenza, si giustificherebbe un ammonimento o al più una revoca facoltativa della licenza di condurre. Esercitando la professione di conducente di taxi a titolo indipendente e a tempo pieno – sua unica fonte di reddito – il ricorrente si dice altresì penalizzato in modo drastico e sproporzionato dalla revoca per otto mesi, considerata la natura delle infrazione commesse e le circostanze nelle quali sono avvenute.

 

 

                                  F.   All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall’art. 10 LALCStr.

Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz’altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalla documentazione prodotta dal ricorrente a richiesta del Tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm). Ulteriori accertamenti non sono necessari ai fini del giudizio. In particolare non occorre procedere all’audi-zione della persona notificata dall’insorgente per suffragare la tesi dello stato di necessità.

 

 

                                   2.   Il provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale che nel contesto dei procedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità giudicante deve potere giudicare con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug; pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr).

                                         Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce pertanto sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione.

                                         I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 20.11.2000 in re M., STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).

 

 

                                   3.   3.1. La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr).

                                         La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr).

                                         La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).

                                         L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento secondo le circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC).

                                         La durata del provvedimento non può essere inferiore a un mese se la licenza deve essere revocata a causa di un'infrazione che ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione stradale (cfr. art. 16 cpv. 3 lett. a; 17 cpv. 1 lett. a LCStr) e dev'essere di almeno sei mesi se la licenza va revocata a causa di un'infrazione commessa entro due anni dalla scadenza dell'ultima revoca (art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr).

 

                                         3.2. Secondo la giurisprudenza resa dal Tribunale federale in materia di eccessi di velocità, nell’abitato la soglia tra il caso di media gravità – ove la revoca è facoltativa – e il caso grave – che comporta la revoca obbligatoria – si situa a 25 km/h (DTF 123 II 106, consid. 2/c, pag. 113). Il superamento di 21 fino a 24 km/h della velocità massima generale di 50 km/h consentita nell’abitato comporta la possibilità di revoca della licenza di condurre anche quando le condizioni della circolazione sono favorevoli e la reputazione del conducente buona (DTF 128 II 86, consid. 2b; DTF 126 II 196, consid. 2a). La situazione è in effetti tale da creare una messa in pericolo importante, implicante una colpa corrispondente, di modo che anche in presenza di elementi favorevoli, è possibile rinunciare solo eccezionalmente alla revoca della licenza di condurre, segnatamente in presenza di circostanze particolari (DTF 124 II 100, consid. 2b).

                                         A maggior ragione, qualora venga accertato un superamento superiore a 25 km/h del limite di velocità, le competenti autorità cantonali sono invece obbligate a revocare la licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr senza alcun riguardo alle concrete circostanze del caso (DTF 124 II 476 consid. 2; 119 Ib 145 consid. 2a; 118 IV 188 consid. 2b).

 

                                         3.3. Il Tribunale federale, chinandosi sulla problematica della figura giuridica della revoca di ammonimento e pur ritenendola una misura amministrativa a carattere educativo, ha tuttavia ammesso la sussistenza di un certo carattere penale, facendo più volte ricorso a istituti tipici del diritto penale. La revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento presuppone in effetti, come la condanna ad una pena, che il conducente abbia violato una regola della circolazione stradale intenzionalmente o per negligenza. Inoltre, la durata della revoca dipende prima di tutto – e come la durata di una pena – dalla gravità della colpa commessa e può essere aumentata in caso di recidiva (cfr. DTF 120 Ib 504, consid. 4b, pag. 507 e riferimenti). L’applicazione per analogia delle disposizioni del codice penale si giustifica qualora la LCStr non regoli espressamente delle questioni che invece meriterebbero una considerazione. Nel caso contrario, la regolamentazione legale lacunosa potrebbe causare dei casi di rigore intollerabili (DTF 127 II 297, consid. 3d).

                                         Una misura amministrativa a titolo di ammonimento può essere pronunciata solo nei confronti del conducente che ha agito in modo illecito (Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht, Vol. III, n. 2274).

 

 

                                   4.   4.1. Nel caso in esame, risulta dagli atti che l'8 agosto 2002 RI 0 ha superato di 31 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) la velocità massima consentita di 50 km/h nell’abitato di Giubiasco. Egli ha dunque gravemente compromesso la sicurezza della circolazione ai sensi della citata giurisprudenza e degli art. 16 cpv. 3 lett. a e 90 cifra 2 LCStr (DTF 124 II 97, consid. 2b). Di conseguenza, la revoca della licenza di condurre si impone di principio come misura amministrativa obbligatoria. Il fatto che l’autorità penale abbia applicato l’art. 90 cifra 1, piuttosto che l’art. 90 cifra 2 LCStr, non può, del resto, obbligare l’autorità amministrativa a procedere altrimenti (DTF 124 II 475, consid. 2b). La recidiva specifica di cui si è macchiato il ricorrente ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. c secondo periodo LCStr impone d'altronde l'adozione di una revoca della patente di almeno sei mesi. L'eccesso di velocità per il quale occorre obbligatoriamente revocargli la licenza di condurre è stato infatti commesso a distanza di soli quattro mesi dalla scadenza della precedente revoca disposta per identico titolo di reato.

 

                                         4.2. Il ricorrente ammette l'infrazione contestatagli. In questa sede chiede tuttavia che gli venga riconosciuto lo stato di necessità, avendo superato il limite di velocità per portare dal medico un bambino con difficoltà respiratorie.

                                         Secondo costante giurisprudenza, ove esista a carico dell’inte-ressato un procedimento penale, l’autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l’accertamento dei fatti o la qualifica giuridica del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158, consid. 2). Secondo l’Alta Corte federale, l’autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può scostarsi, salvo eccezioni, dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare, l’autorità amministrativa deve attenersi ai fatti accertati nel giudizio penale qualora quest’ultimo sia stato pronunciato secondo la procedura ordinaria, salvo che sussistano indizi tali da far ritenere inesatto l’accertamento compiuto, nel cui caso essa può assumere le prove ritenute necessarie (DTF 123 II 63, consid. 2a; 119 Ib 158 consid. 3). Il Tribunale federale ha altresì recentemente ribadito che tale principio vale pure ove il giudizio penale sia stato emanato in un procedimento sommario – segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un agente della polizia – qualora l’interessato sapeva, o vista la gravità dell’infrazione rimproveratagli doveva prevedere, che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo a una procedura di revoca della licenza e ciò nonostante non ha fatto valere i diritti garantiti alla difesa nell’ambito del procedimento penale, o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF del 22 gennaio 2003, inc. n. 6A.82/2002, consid. 2.1; DTF 121 II 214, consid. 3a).

                                         Nel caso di specie la Sezione della circolazione, preso atto delle osservazioni 25 agosto 2002 dell’insorgente al rapporto di contravvenzione – con le quali egli descriveva quanto accaduto durante il trasporto di un bambino da S. Antonino a Bellinzona, compreso il fermo da parte della polizia – nonché le contro osservazioni 29 agosto 2002 della polizia comunale – nelle quali l’agente si limitava a confermare la contravvenzione – ha di fatto negato che il ricorrente abbia agito in stato di necessità. Non impugnando la predetta decisione di multa davanti alle istanze di giudizio superiori, egli ne ha quindi implicitamente riconosciuta la correttezza e ora non può più rimettere in discussione i fatti di cui trattasi, né tantomeno può contestare l’apprezzamento giuridico degli stessi operato dall’autorità penale. Per ragioni di unità di giudizio, questo Tribunale è dunque vincolato al giudizio di condanna pronunciato dal Dipartimento, il quale non ha rinvenuto nelle circostanze sopra descritte alcun elemento che potesse giustificare l'abbandono del procedimento contravvenzionale. Il che porta ineluttabilmente a proteggere la decisione impugnata laddove ritiene dati gli estremi di una revoca obbligatoria della licenza di condurre di RI 0 (giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr) per una durata non inferiore ai sei mesi (in forza dell'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr).

 

 

                                   5.   Restano da valutare le conseguenze amministrative dell’infrazio-ne commessa l’8 luglio 2001 in territorio di Schönbühl, reato perpetrato prima che venisse emanata la revoca di un mese e 15 giorni a sanzione del solo eccesso di velocità compiuto a Bellinzona il 23 febbraio 2002.

 

                                         5.1. Secondo costante giurisprudenza, l’art. 68 CP è applicabile per analogia per determinare la durata della revoca di una licenza di condurre (DTF 22.1.2003, inc. n. 6A.82/2002 in re A.; DTF 120 Ib 54, consid. 2a). Qualora l’autorità amministrativa debba giudicare un'infrazione suscettibile di dar luogo ad una revoca della licenza di condurre, che il colpevole ha commesso prima di essere stato sanzionato con una revoca per un altro fatto, essa è tenuta - in applicazione analogica dell’art. 68 cifra 2 CP - a determinare la revoca in modo che il colpevole non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se le diverse infrazioni fossero state comprese in un unico giudizio.

 

                                         5.2. L'infrazione commessa l'8 luglio 2001 a Schönbühl è grave. Il ricorrente non ha mantenuto la necessaria distanza da un veicolo che lo precedeva ed ha successivamente effettuato una manovra di sorpasso sulla destra, con manovra di uscita e di rientro, accompagnata da una frenata brusca. Pur avendo ritenuto il sorpasso a destra senza pericolo (ohne Gefährdung), l'Untersuchungsrichteramt II Emmental-Burgdorf ha condannato il ricorrente ad una pena privativa della libertà (5 giorni di detenzione sospesi condizionalmente), cumulata con una multa di fr. 1'400.-, per infrazione aggravata alle norme della circolazione.

                                         In quanto fondata sull'art. 90 cifra 2 LCStr, l'infrazione richiamava dunque una revoca obbligatoria.

                                         Trattandosi di un'infrazione commessa prima della revoca ad un mese mezzo del 21 marzo 2002, l'autorità dipartimentale avrebbe dovuto pronunciare una sanzione addizionale conforme all'art. 68 CP. Anziché procedere in tal senso, essa ha conglobato la sanzione addizionale nella revoca di otto mesi qui in contestazione. Dal profilo strettamente formale, siffatto modo di procedere presta di per sé il fianco a critiche. Se però si considera che l'infrazione dell'8 agosto 2002 di Giubiasco richiama una revoca obbligatoria di almeno sei mesi, nella sostanza appare senz'altro conforme al diritto configurare gli ulteriori due mesi alla stregua di una sanzione addizionale adeguata alla gravità dell'infrazione commessa a Schönbühl. Una revoca di tre mesi e mezzo per quest'infrazione, cumulata con il grave eccesso di velocità (189/173 km/h invece di 120) commesso dall'insorgente il 23 febbraio 2002 a Bellinzona, non può invero essere considerata eccessiva.

 

 

                                   6.   6.1. L'insorgente, conducente di taxi a titolo indipendente, invoca una necessità professionale di condurre veicoli a motore. Nel giudizio impugnato L'Esecutivo cantonale, pur riconoscendo la fondatezza dell'appunto, non ha modificato la durata della revoca stabilita in otto mesi dalla Sezione della circolazione.

 

                                         6.2. La giurisprudenza riconosce la necessità professionale con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24 ss. e 123 II 574) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (R. Schauffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht, vol. III, p. 283 e ss., ad 2441 e ss.). Allorché si tratta di valutare se sussista un bisogno professionale di condurre veicoli a motore, deve essere rispettato il principio di proporzionalità. Occorre quindi tenere in considerazione in che misura il conducente è, rispetto ad altri utenti, maggiormente toccato dalla revoca della licenza a seguito delle sue necessità professionali. La questione se il bisogno professionale giustifichi una riduzione della durata minima deve essere esaminata nell'ambito di una valutazione globale di tutti gli elementi importanti per determinare la durata della misura. Spetta all'autorità cantonale stabilire se ed in quale misura al ricorrente è concretamente necessaria la licenza di condurre per l'espletamento della propria attività professionale (DTF 123 II 572 e ss., consid. 2c).

 

                                         6.3. In concreto, è indubbio che la revoca della licenza di condurre penalizza il ricorrente più di ogni altra persona colpita dalla stessa sanzione. Il suo reddito dipende in effetti esclusivamente dalla possibilità di poter condurre il proprio taxi.

 

 

                                   7.   In conclusione, tenuto conto della grave infrazione commessa dal ricorrente l'8 agosto 2002, a distanza di soli quattro mesi dalla scadenza della revoca inflittagli il 21 marzo 2002, dell'altrettanto grave serie di reati compiuti a Schönbühl l'8 luglio 2001, della consistente colpa che gli è imputabile per entrambi gli avvenimenti, dei suoi ulteriori precedenti, nonché dell’indubbia necessità professionale di condurre che gli va oggettivamente riconosciuta, il provvedimento di revoca di otto mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una tale misura, per quanto severa possa apparire agli occhi di un conducente professionista che purtroppo non ha saputo trarre alcun insegnamento dalle pregresse sanzioni penali ed amministrative inflittegli, appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità.

 

 

                                   8.   Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

                                         La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 6 CEDU; 16, 17, 90 LCStr; 30, 33 OAC; 8 cpv.3 ONC; 19 cpv. 1, 34 cifra 2 CP, 19 10 LALCStr; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 65 e 70 PAmm;

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.-, sono poste a carico del ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dalla sua intimazione.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario