Incarto n.
52.2003.278

 

Lugano

8 ottobre 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 8 settembre 2003 di

 

 

 

__________

patrocinato da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 19 agosto 2003 del Consiglio di Stato (n. 3441), che annulla la licenza edilizia 31 marzo 2003 rilasciatagli in variante dal municipio di __________ per l'edificazione di un'autorimessa per 20 veicoli sulla part. n. __________ RF;

 

 

viste le risposte:

-    16 settembre 2003 del Consiglio di Stato;

-    19 settembre 2003 di __________;

-    22 settembre 2003 del Dipartimento del territorio;

-      1 ottobre del municipio di __________;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il 23 marzo 1999 il municipio di __________ ha rilasciato al ricorrente __________ una licenza edilizia per costruire un'autorimessa parzialmente sotterranea su un terreno in pendio (part. n. __________ RF), situato a valle di via __________, in località __________ della __________ nella zona residenziale estensiva del PR. L'opera, destinata a due stabili d'appartamenti che il ricorrente prospetta di costruire in un secondo tempo sui fondi sottostanti, avrebbe dovuto articolarsi su due piani sovrapposti. Quello inferiore, situato alla quota di m 381.30, avrebbe dovuto essere dotato di 12 posti auto coperti e risultare interrato in modo da sporgere dal terreno soltanto sul versante a valle. Quello superiore, dotato di 15 posti auto scoperti, avrebbe invece dovuto essere situato al livello della strada privata (quota m 383.95) esistente al centro del fondo. Verso monte il posteggio superiore avrebbe dovuto essere delimitato da due muri di sostegno, disposti ad angolo retto ad una distanza di 3.00 dal confine verso il fondo (part. n. __________ RF) di proprietà dei resistenti __________ e __________.

 

 

                                  B.   In seguito ad uno scoscendimento verificatosi nella parte alta del pendio, __________ ha rinunciato alla realizzazione del posteggio sotterraneo, limitandosi a costruire un posteggio scoperto per 20 auto alla quota dell’attuale strada privata. Per ricavare lo spazio necessario, il ricorrente si è scostato dai piani approvati, arretrando sin sul confine verso il fondo dei resistenti l’angolo sud-ovest dei muri che sorreggono il pendio sovrastante.

                                         Il 30 gennaio 2003 __________ ha chiesto in via di notifica al municipio di autorizzare in sanatoria le modifiche apportate al progetto iniziale. Alla domanda si sono opposti i vicini __________ e __________, contestando l’intervento dal profilo delle distanze dal bosco, delle misure di sicurezza e delle immissioni foniche.

                                         Con decisione 31 marzo 2003 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l’opposizione dei vicini.

 

 

                                  C.   Con giudizio 19 agosto 2003 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l’impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti.

                                         In sostanza, il Governo ha ritenuto che per rapporto al fondo degli insorgenti l’opera in contestazione non rispettasse la distanza minima di 3.00 m dal confine prescritta dall’art. 4 NAPR. L'angolo formato dai muri di sostegno sconfinerebbe addirittura sul fondo dei vicini.

                                         Per completezza, il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato che la licenza andrebbe comunque annullata anche perché il municipio ha omesso di raccogliere il preavviso del Dipartimento del territorio sulle eccezioni sollevate dagli opponenti in merito alle distanze dal bosco ed alle immissioni foniche. Considerato poi che sul fondo si è verificato un piccolo scoscendimento, l’autorità comunale avrebbe dovuto esigere l'allestimento di una perizia geologica.

 

 

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata.

                                         L’insorgente rileva che l’opera sporge in misura minima dal pendio retrostante. Si tratterebbe quindi di una costruzione sotterranea, che non è tenuta a rispettare le distanze dal confine. Il sopralluogo richiesto, rifiutato a torto dal Consiglio di Stato, avrebbe permesso di meglio capire la situazione dei luoghi e dell’opera in contestazione.

                                         Nemmeno la distanza dal bosco sarebbe violata, poiché non vi sarebbe alcun bosco nelle vicinanze. Lo confermerebbe chiaramente l’accertamento forestale esperito dallo stesso Consiglio di Stato con risoluzione del 4 settembre 2001.

                                         Non sussisterebbe infine alcuna necessità di esperire una nuova valutazione delle immissioni foniche, né di esigere una perizia geologica.

 

 

                                  E.   All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.

                                         I vicini opponenti chiedono la conferma del giudizio impugnato, contestando succintamente le tesi dell’insorgente con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.

                                         Il municipio condivide invece l’impugnativa, mentre il Dipartimento del territorio ha dichiarato di non avere osservazioni da formulare.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva dell’insorgente, direttamente e personalmente toccato dal provvedimento impugnato, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo è dunque ricevibile in ordine.

 

                                         1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). I piani e la ricca documentazione fotografica prodotta dall’insorgente permettono di prescindere dalla visita in luogo che questi ed il municipio sollecitano.

 

 

                                   2.   2.1. Con il termine di licenza in variante si intende generalmente un atto amministrativo, mediante il quale l’autorità accerta che al momento della decisione nessun impedimento di diritto pubblico si oppone ad una modifica parziale di un’opera edilizia, per la quale è in corso la procedura di rilascio del permesso di costruzione o che si trova in fase di realizzazione dopo essere stata autorizzata (variante d’opera). Per essere considerata tale, la modifica deve essere contenuta sia dal profilo qualitativo, sia dal profilo quantitativo. Le caratteristiche principali dell’opera che l'istante intende modificare devono rimanere sostanzialmente inalterate. L'identità della costruzione prevista dalla domanda iniziale non deve risultarne sovvertita (Adelio Scolari, Commentario, II ed., ad art. 16 LE, n. 895).

                                         Per principio, le varianti soggiacciono alla procedura ordinaria di rilascio del permesso di costruzione. In quest'ottica, l’art. 16 cpv. 1 LE dispone che la procedura di pubblicazione deve essere ripetuta se i progetti vengono modificati nel corso della procedura di approvazione o successivamente. L'obbligo di pubblicizzare la domanda di variante mira essenzialmente a salvaguardare i diritti di opposizione di eventuali interessati.

                                         La regola non è tuttavia assoluta. Se i progetti rimangono immutati nelle loro caratteristiche essenziali, dispone l'art. 16 cpv. 2 LE, è applicabile la procedura della notifica. Differenze che non superano un grado di tolleranza ragionevolmente ammissibile, conclude la norma in esame, non soggiacciono a nessuna formalità.

                                         Di principio, contro le domande di costruzione in variante di progetti approvati possono essere proposte soltanto quelle censure che riguardano le opere direttamente interessate dalle modifiche. Le licenze edilizie rilasciate in precedenza, sulle quali si innestano domande di variante, possono essere messe in discussione soltanto in casi eccezionali, segnatamente quando sono dati i presupposti della revoca (RDAT 1984 n. 60; GAT 271 n. 702; Scolari, op. cit., n. 902).

 

                                         2.2. Nell’evenienza concreta, il progetto in variante ha comportato un aumento delle dimensioni del posteggio scoperto inizialmente previsto e la contemporanea soppressione del posteggio interrato, che verrebbe ridotto ad un semplice scantinato. L’aumento delle dimensioni del posteggio scoperto si traduce in pratica nell'avvicinamento al fondo dei resistenti dei muri di sostegno del pendio sovrastante. Invece che essere posto ad un distanza di 3.00 m dal confine, come previsto dal progetto inizialmente approvato, l'angolo sud-ovest formato da questi muri verrebbe ad insistere sul confine. Stando alla planimetria in scala 1:500, ma non ai piani 1:100, l'angolo in questione invaderebbe addirittura per pochi centimetri il fondo dei resistenti. Per il resto l’opera è rimasta sostanzialmente invariata nei suoi tratti essenziali.

 

                                         2.2.1. Dal profilo formale, la procedura di semplice notifica, applicata dal municipio per trattare la domanda di variante, non presta il fianco a critiche. La scarsa rilevanza della modifica apportata non giustificava di certo l’applicazione della procedura ordinaria di rilascio del permesso. La notifica con avviso agli unici confinanti interessati era senz’altro sufficiente.

 

                                         2.2.2. Dal profilo sostanziale, la modifica del progetto inizialmente approvato suscita anzitutto la questione a sapere se l'angolo sud-ovest, formato dai muri di sostegno del pendio sovrastante il posteggio scoperto, possa insistere sul confine tra i fondi delle parti o debba rispettare la distanza di 3.00 prescritta dall'art. 4 NAPR.

                                         Il municipio ha ritenuto che l'opera potesse sorgere a confine. Non oltrepassando in misura apprezzabile (> m 1.50; cfr. art. 42 RLE) il livello del terreno retrostante, si tratterebbe di un'opera sotterranea. In assenza di contraria disposizione potrebbe dunque sorgere a confine.

                                         La deduzione dell'autorità comunale era perfettamente conforme al diritto. A torto è stata annullata dal Consiglio di Stato. Non determinando alcun ingombro verso il fondo dei resistenti, non v'è alcuna ragione di esigere il rispetto di una distanza dal confine.

                                         Su questo punto, la decisione governativa impugnata non può essere confermata.

 

                                         2.2.3. Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che la licenza fosse comunque da annullare perché l'opera invaderebbe per alcuni centimetri il fondo dei resistenti.

                                         Ammesso che non si tratti di una semplice imperfezione del disegno, come sostiene il ricorrente, nemmeno questa deduzione può essere confermata. Elementari considerazioni, fondate sul principio di proporzionalità, imponevano infatti al Consiglio di Stato di subordinare la licenza all'obbligo di correggere il difetto.

 

                                         2.2.4. Il Consiglio di Stato ha infine annullato la licenza perché il municipio ha omesso di raccogliere il preavviso del Dipartimento del territorio sulle eccezioni sollevate dai vicini opponenti con riferimento alle distanze dal bosco ed alle immissioni foniche.

                                         In merito a queste censure, va rilevato che almeno quella relativa alle immissioni foniche non appare a priori improponibile, poiché la modifica del numero dei posteggi in superficie è in teoria atta ad incrementarle. Dubbia appare invece la proponibilità della censura riguardante la distanza dal bosco, poiché non è dato di vedere in che modo la variante possa influire su questo parametro.

                                         Sia come sia, è certo che il municipio non poteva esimersi dall'interpellare il Dipartimento del territorio, competente ad applicare tanto la legislazione ambientale (LPAmb, OIF), quanto quella forestale (LFo).

                                         Nelle circostanze concrete, l'omissione non era comunque tale da giustificare l'annullamento del permesso e la ripetizione dell'intera procedura nella forma ordinaria. Il difetto poteva infatti essere facilmente corretto da parte dello stesso Consiglio di Stato, raccogliendo direttamente dal Dipartimento del territorio il preavviso mancante e concedendo alle parti la possibilità di prendere posizione al riguardo.

                                         Anche da questo profilo il giudizio impugnato non può essere confermato siccome lesivo del principio di proporzionalità.

 

 

                                   3.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio censurato e rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché si pronunci nuovamente sull'impugnativa inoltratagli da __________ e __________, dopo aver raccolto il preavviso mancante, che il Dipartimento del territorio, analogamente interpellato da questo tribunale, ha ritenuto di non produrre in questa sede.

                                         La tassa di giustizia è suddivisa in parti uguali fra il ricorrente ed i resistenti. Le ripetibili sono compensate.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 16, 21 LE; 4 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§   Di conseguenza:

1.1.   la decisione 19 agosto 2003 del Consiglio di Stato (n. 3441) è annullata;

1.2.   gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché proceda come al considerando n. 3.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è suddivisa in parti uguali fra il ricorrente ed i resistenti in solido. Le ripetibili sono compensate.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario