Incarto n.
52.2003.285

Lugano

24 ottobre 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

 

assistito

dal segretario:

 

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 9 settembre 2003 di

 

 

 

__________

patrocinato da: avv. __________

 

Contro

 

 

 

la risoluzione 26 agosto 2003, n. 3634, del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso 30 giugno 2003 dell'insorgente contro la decisione 23 giugno 2003 del Municipio di __________, con la quale veniva rilasciata alla signora __________ la licenza edilizia per la sopraelevazione dello stabile al mapp. n. __________ RFD di __________;

 

 

preso atto che il 22 ottobre 2003 il patrocinatore del ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso;

 

 

rilevato che la resistente si è avvalsa del patrocinio di un legale iscritto all'albo, per cui si giustifica la corresponsione di un'indennità per ripetibili;

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                         Il ricorrente rifonderà l'importo di fr. 500.- alla resistente a titolo di ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

Il presidente

del Tribunale cantonale amministrativo

 

Il segretario