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Incarto n.
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Lugano 29 ottobre 2003
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 16 settembre 2003 di
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__________
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Contro |
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la decisione 26 agosto 2003 (n. 3645) del Consiglio di Stato, che dichiara irricevibile il ricorso dell’insorgente avverso la risoluzione 28 maggio 2003 del municipio di __________ in materia di disdetta del contratto di locazione per uno stallo d’ormeggio presso il porto del __________, a __________; |
viste le risposte:
- 23 settembre 2003 del Consiglio di Stato;
- 24 settembre 2003 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 28 marzo 1997, il municipio di __________ e __________ hanno
sottoscritto un documento, designato quale “contratto di locazione”, con il
quale il primo concedeva al secondo in uso uno stallo d’ormeggio presso il
porto comunale di __________, a __________, per la durata di un anno.
Il contratto, che prevedeva il versamento di un canone annuo di fr. 230.-
comprensivo delle spese accessorie e della tassa per l’occupazione del demanio
pubblico, è stato in seguito tacitamente rinnovato di anno in anno.
B. Mediante risoluzione 28 maggio 2003 il municipio di __________ ha
disdetto con effetto immediato il suddetto contratto ed ha impartito a
__________ un termine di 30 giorni per rimuovere dal porto di __________ il suo
natante.
Richiamandosi al regolamento d’esercizio dei porti di __________, nella sua versione
del 14 ottobre 1996 ratificata dal Consiglio di Stato il 12 luglio 2001, nonché
all’art. 4 del contratto stesso, l’esecutivo comunale ha motivato il
provvedimento con i ripetuti ritardi in cui era incorso __________ nel pagamento
della tassa annua e con il fatto che questi attraccava regolarmente la sua
barca in modo scorretto.
La risoluzione indicava che contro la medesima era data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla data d’intimazione.
C. Con decisione 26 agosto 2003 il Governo ha dichiarato irricevibile
il ricorso inoltrato da __________ avverso la predetta decisione municipale per
difetto di competenza a statuire nel merito.
L’Esecutivo cantonale ha ritenuto che la contestazione concerneva una questione
di diritto privato in quanto riferita all’uso di beni patrimoniali del comune.
Ha quindi concluso che essa andava sottoposta alla giurisdizione civile.
D.
Contro il predetto giudizio __________ si
aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l’annullamento e postulando il rinvio degli atti al Consiglio di Stato affinché
questo entri nel merito delle sue contestazioni. Sostiene che la vertenza che
lo oppone al municipio di __________ in merito alla disdetta del contratto di
locazione per un posto barca presso il porto comunale di __________ è di natura
pubblicistica e come tale sottostà alla giurisdizione amministrativa. Per
questo motivo il Governo non poteva dichiararsi incompetente ad evadere la sua
impugnativa.
E. All’accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato. Per contro il municipio di __________ si rimette al giudizio di questo tribunale.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono incontestabilmente date in virtù degli art. 208 LOC, nonché 43 e 46 Pamm. La questione di sapere se la controversia ricada nel novero di quelle deferibili dinnanzi alla giurisdizione amministrativa è questione di merito.
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 Pamm).
2.Il ricorso al Consiglio di Stato è dato contro decisioni degli
organi comunali (art. 55 cpv. 2 PAmm e art. 208 LOC), ossia contro
provvedimenti fondati sul diritto pubblico, adottati iure imperii da
queste autorità in un caso concreto, per costituire, modificare o annullare
diritti od obblighi o per constatarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione
oppure per respingere o dichiarare inammissibili domande volte a costituire,
modificare, annullare od accertare diritti od obblighi (cfr. art. 5 PA; RDAT
II-1994 N. 8; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad
art. 1 N. 4 a; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, V.
ed., n. 35 B I; Knapp, Précis de droit administratif, IV. ed., N. 958).
3.3.1. La LOC suddivide i beni comunali in beni amministrativi (art.
176 lett. a LOC) e beni patrimoniali (art. 176 lett. b LOC). I beni
amministrativi sono quelli che servono all’adempimento di compiti di diritto
pubblico: essi sono di principio inalienabili e non possono essere costituiti
in pegno (at. 177 LOC). I beni patrimoniali sono invece quelli privi di uno
scopo pubblico diretto, che possono essere alienati per ammortizzare dei
debiti, per finanziare opere di pubblica utilità ed eccezionalmente per far
fronte a bisogni correnti di bilancio (art. 178 LOC).
3.2. I beni patrimoniali sono retti di principio dalle regole del diritto
privato (DTF 112 II 35; 106 Ia 389 consid. 2a/bb in fine; Häfelin/Müller,
Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 4a ed., Zurigo 2002, n. 2359;
Scolari, Diritto amministrativo – parte speciale -, n. 519 con riferimenti).
Ai beni amministrativi è invece applicabile tanto il diritto pubblico quanto
quello privato, in forza della cosiddetta “teoria dualista” dominante in
Svizzera. Il diritto privato definisce il concetto e i contenuto della
proprietà, nonché dei diritti reali o contrattuali riguardanti beni pubblici.
Per contro, l’utilizzazione di un bene amministrativo e le relazioni tra ente
pubblico e utente del medesimo sono di principio retti dal diritto pubblico, il
quale può comunque dichiarare del tutto inapplicabile il diritto privato (DTF
120 II 321 consid. 2b), oppure prevedere che l'utilizzazione del bene è
disciplinata esclusivamente da quest'ultimo (Häfelin/Müller, op. cit., n. 2365
e segg.). La seconda ipotesi vale soprattutto laddove le parti hanno la
possibilità di definire liberamente le loro relazioni oppure allorquando si
tratta di regolamentare situazioni in cui vengono fornite le stesse prestazioni
che offre un privato (Häfelin/Müller, op. cit., n. 1332 e segg.).
4.Nel caso concreto, non vi è dubbio che, contrariamente a quanto
assunto dal Consiglio di Stato, le infrastrutture portuali di __________ sono
un bene amministrativo del comune di __________, ai sensi dell’art. 176 lett. a
LOC. Le stesse servono infatti all’approdo e allo stazionamento di natanti e
come tali sono delle opere di interesse pubblico, alla stessa stregua – per
esempio – di un parcheggio comunale.
Occorre poi rilevare che nel comune di __________ è in vigore dal 10 febbraio
1987 il regolamento d’esercizio dei porti di __________ (detto in seguito semplicemente
“regolamento”), adottato dal locale consiglio comunale. Questa normativa (parzialmente
modificata il 14 ottobre 1996) si prefigge lo scopo di mantenere i porti
comunali in buono stato, di evitare emissioni di ogni genere nelle acque del
lago, di rendere confortevole il convivere di tutti gli utenti e di garantire
la sicurezza di quest’ultimi e del pubblico (art. 1). Essa si applica a tutto
il comprensorio dei porti di __________, ivi comprese le attrezzature situate a
terra, ed è vincolante nei confronti di tutti i locatari di posti di attracco e
di tutte le altre persone che si soffermano all’interno delle aree dei porti
(art. 2). Il regolamento disciplina inoltre l’accesso ai porti (art. 3),
l’ormeggio dei natanti (art. 5), stabilisce delle regole di circolazione (art.
6) e di comportamento generale (art. 9) all’interno delle infrastrutture
portuali. Per l’assegnazione dei posti barca esso prevede che chiunque intenda
attraccare dei natanti nei porti di __________ deve presentare una domanda
scritta al municipio. Se la medesima è accolta, l’esecutivo comunale rilascia
all’istante una concessione personale valida sino al 31 dicembre dell’anno in
corso, rinnovabile di anno in anno se nessuna delle parti inoltra disdetta
entro il 30 settembre che precede la data di scadenza (art. 4). L’art. 11 del
regolamento fissa poi le tasse che devono essere versate annualmente dai
titolari di una concessione di attracco.
4.2. Da quanto precede si deve dedurre che il legislativo di __________ ha
voluto sottoporre ad una regolamentazione di diritto pubblico l’esercizio dei
porti comunali e l’utilizzazione delle relative infrastrutture da parte di
terzi. L’emanazione di un regolamento come quello appena menzionato, volto a
disciplinare in maniera vincolante e generale la gestione di un simile bene amministrativo
comunale, non lascia spazio a dubbi in proposito. Per quanto attiene più
specificatamente alle condizioni per l’assegnazione e l’occupazione dei posti barca
disponibili, si deve inoltre considerare che detta normativa limita
drasticamente la possibilità per l’ente pubblico e per gli utenti del porto di
liberamente definire i loro rapporti. A prescindere dalla sua intestazione, il
documento sottoscritto il 28 marzo 1997 dal ricorrente e dal municipio di
__________ non può dunque essere considerato alla stregua di un contratto di locazione
di natura civile, ai sensi degli art. 253 CO, ma semmai come l’atto di concessione
ad un privato del diritto di utilizzare in modo intenso e durevole un determinato
bene pubblico. Non a caso l’art. 4 del citato regolamento dispone che
l’attribuzione dei posti barca nei porti comunali di __________ avviene tramite
rilascio di una “concessione”. Pertanto, anche quello che nel “contratto” in
esame viene definito come “canone d’affitto”, altro non è dal punto di vista
giuridico che una tassa periodica per l’uso speciale di un’infrastruttura
comunale. Prova ne è che l’importo del tributo non è il risultato di una libera
trattativa tra le parti, ma più semplicemente della stretta applicazione da
parte dell’esecutivo comunale del tariffario contemplato dall’art. 11 del regolamento.
Nulla muta a questo proposito che il “contratto” sottoscritto dall’insorgente
faccia riferimento al punto 12.2 alle norme del CO per tutto quanto non dovesse
essere da esso previsto. Un simile rinvio non basta infatti ancora a modificare
la natura giuridica del rapporto d’utenza in esame, avendo quale solo effetto
di trasformare dette disposizioni in diritto pubblico suppletivo (cfr. Scolari,
op. cit., n. 1202).
4.4. La risoluzione con cui il municipio di __________ ha inteso interrompere
il rapporto che lo legava al ricorrente costituisce dunque una decisione
impugnabile ai sensi dell’art. 5 PA e 208 LOC, in quanto fondata sul diritto
pubblico e volta ad annullare in maniera imperativa ed unilaterale il diritto
del ricorrente di occupare uno stallo di ormeggio presso il porto di
__________. Per il che la controversia che ne è seguita andava sottoposta alla
giurisdizione amministrativa. È dunque a torto che il Consiglio di Stato si è
dichiarato incompetente ad entrare nel merito delle censure sollevate dal
ricorrente con la sua impugnativa del 18 giugno 2003.
5. Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il gravame deve essere accolto. Di
conseguenza il giudizio impugnato va annullato e gli atti sono rinviati al
Consiglio di Stato affinché evada nel merito il ricorso 18 giugno 2003
dell’insorgente.
Visto l’esito della causa, non si prelevano tassa di giustizia, né spese (art.
28 Pamm). Lo Stato del Cantone Ticino verserà tuttavia al ricorrente,
patrocinato da un avvocato, un congruo importo a titolo di ripetibili (art. 31
Pamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC, 1 e segg. del regolamento d’esercizio dei porti di __________;1, 3, 28, 31, 43, 46, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 26 agosto 2003 (n. 3645) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché evada nel merito l’impugnativa inoltrata il 18 giugno 2003 da __________ avverso la risoluzione 28 maggio 2003 del municipio di __________ in materia di disdetta del contratto di locazione per un posto barca presso il porto di __________, a __________.
2.Non si preleva tassa di giustizia.
3.Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà a __________ l’importo di fr. 400.- per ripetibili.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario