Incarto n.
52.2003.304

 

Lugano

8 febbraio 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 16 settembre 2003 del

 

 

 

RI 0

 

 

contro

 

 

 

la decisione 26 agosto 2003 (n. 3608) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 21 marzo 2003 con cui la Sezione esercizio e manutenzione della Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio ha autorizzato la posa di un pannello informativo concernente la chiesa di __________ sul mapp. __________;

 

 

viste le risposte:

-    30 settembre 2003 dell'__________;

-    30 settembre 2003 del Consiglio di Stato;

-      8 ottobre 2003 del Dipartimento del territorio, sezione esercizio e manutenzione;

 

 

preso atto della replica 23 ottobre 2003 del ricorrente e delle dupliche:

-    28 ottobre 2003 del Dipartimento del territorio, sezione esercizio e manutenzione;

-    17 novembre 2003 dell'__________;

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Con istanza del 28 gennaio 2002, l'__________ ha chiesto al Dipartimento del territorio, sezione dell'esercizio e della manutenzione (SEM), il permesso di collocare sul tetto di una cabina elettrica al mapp. __________ di proprietà della __________ un cartello di cm 140 x 140 con la scritta “Mogno-Fusio 15 Km” e la raffigurazione della nota chiesa eretta a Mogno.

Chiamato a pronunciarsi in merito, il municipio di __________ ha formulato un preavviso negativo ritenendo che il pannello, di eccessive dimensioni, avrebbe avuto un effetto deturpante sul paesaggio.

 

 

                                  B.   Il 9 aprile 2002 la SEM ha rilasciato la chiesta autorizzazione, contro la quale il municipio di __________ è insorto con impugnativa del 22 aprile 2002, chiedendo segnatamente l'esperimento di un sopralluogo, nonché una presa di posizione della Commissione bellezze naturali (CBN) in merito al carattere deturpante dell'impianto. L'autorità comunale ha inoltre proposto una soluzione di compromesso, suggerendo di collocare un cartello di dimensioni ridotte sul palo della segnaletica già esistente alla diramazione stradale tra le valli Bavona e Lavizzara.

                                         La SEM ha successivamente annullato il predetto provvedimento e proceduto all'esperimento di un sopralluogo conciliativo alla presenza di tutti gli interessati.

 

 

                                  C.   Raccolto il preavviso favorevole della CBN, in data 21 marzo 2003 la SEM ha emanato una decisione identica alla precedente, autorizzando la posa del cartello in discussione a condizione che le sue dimensioni venissero ridotte a 86 x 140 cm.

 

 

 

                                  D.   Con giudizio 26 agosto 2003 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dal RI 0.

                                         L'autorità di ricorso di prime cure ha constatato in sostanza che la decisione era stata emessa dall'autorità competente nel rispetto della procedura applicabile. Ha inoltre considerato che il cartello in questione non presentava alcuna pericolosità per la circolazione, visto il suo collocamento, la velocità massima ammessa in quella zona e l'assenza di pregiudizi alla visibilità. Per quanto concerne il suo inserimento sotto il profilo estetico, il Governo ha reputato che non erano adempiuti gli estremi per ritenerlo deturpante. Infine, ha sottolineato che al comune non spetta alcuna competenza in materia di posa di segnaletica stradale lungo la strada cantonale.

 

 

                                  E.   Contro tale giudicato governativo il RI 0 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Il ricorrente deplora che il suo preavviso negativo sia stato completamente ignorato. Rileva inoltre che la soluzione alternativa proposta dal municipio doveva essere preferita a quella contestata, in quanto più idonea e rispettosa dei luoghi inseriti nel novero dei paesaggi pittoreschi soggetti a protezione.

L'insorgente insiste poi sull'aspetto deturpante dell'insegna e sul fatto che, esistendo già segnaletiche simili a Ponte Brolla, Cevio e Peccia, la posa di quest'ulteriore cartello avrebbe scopo unicamente pubblicitario, campo nel quale è data competenza decisionale al municipio.

 

 

F.All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione perviene l'__________, insistendo sul parere positivo espresso dalla CBN, nonché sul fatto che scopo del controverso pannello è unicamente quello di migliorare le indicazioni per raggiungere il monumento, come richiesto da diversi turisti.

La SEM si è riconfermata integralmente nelle sue argomentazioni di fatto e di diritto.

                                  G.   In sede di replica e di duplica le parti si sono avversate vicendevolmente con argomentazioni che per quanto necessario saranno riprese nei considerandi che seguono.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.1.1. La controversa decisione è stata resa in base alla LCStr ed alla sue norme d'applicazione federali e cantonali. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende quindi dall'art. 10 cpv. 2 della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (LALCStr, RL 7.4.2.1.).

 

1.2. La legittimazione attiva del RI 0 è data dall'art. 43 PAmm, grazie al rinvio previsto dall'art. 10 cpv. 3 LALCStr. Come si avrà modo di meglio illustrare in appresso, l'insorgente risulta infatti leso nei suoi legittimi interessi dalla risoluzione impugnata, che elude norme essenziali di procedura e le competenze di cui avrebbero dovuto in realtà fruire le sue autorità.

 

1.3. Il ricorso, tempestivo e correttamente motivato (art. 46 PAmm, applicabile ex art. 10 cpv. 3 LALCStr) è pertanto ricevibile in ordine è può essere deciso sulla scorta degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).

 

 

2.Il 28 gennaio 2002 l'__________ ha inoltrato alla SEM una domanda denominata “istanza autorizzazione esposizione insegne” per posare su un fondo privato ubicato al di fuori della zona edificabile, il mapp. __________, una struttura termolaccata di cm 140 x 140 sulla quale sarebbe stato riprodotto il testo “Mogno-Fusio 15 km” sovrastato dall'immagine stilizzata della nota chiesa disegnata dall'arch. Botta. Salendo la valle, il mapp. __________ intestato alla __________ si trova sulla sinistra del campo stradale, a margine di un posteggio delimitato da un massiccio muro in sasso. In quel punto la cantonale piega a destra e imbocca il ponte sulla Maggia che porta alla diramazione stradale tra le valli Bavona e Lavizzara. Il cartellone verrebbe collocato sul tetto piano di una cabina elettrica, costruzione, quest'ultima, nascosta alla vista degli utenti della strada dal muro in sasso che divide il posteggio dal mapp. __________.

                                         Dopo vicissitudini che qui non occorre rievocare, la SEM ha autorizzato la posa dell'impianto qualificandolo alla stregua di una segnaletica turistica giusta l'art. 54 cpv. 9 OSStr e considerando applicabile alla fattispecie la LCStr e le relative disposizioni d'esecuzione federali e cantonali, comprese le norme VSS 640827c. Sennonché tutte le prescrizioni di cui ha tenuto conto la SEM tornano applicabili unicamente alle strade pubbliche, che non servono esclusivamente all'uso privato (cfr. art. 1 LCStr e 1 ONC). Anche l'OSStr consacra questo principio laddove indica chiaramente che i segnali vanno collocati dalle autorità (e non dai privati; cfr. l'art. 104 OSStr e le eccezioni previste al cpv. 5), sul bordo destro della strada o in caso di assoluta necessità su quello sinistro (art. 102 cpv. 1 OSStr). Nel solco di tale ragionamento si pongono pure le norme VSS 640827c, disciplinanti la posa della segnaletica turistica in forza del duplice rinvio sancito dagli art. 54 cpv. 9 e 115 cpv. 2 OSStr, le quali restringono il loro campo di applicazione alle strade principali e secondarie, così come agli spazi destinati alla circolazione il cui utilizzo è retto dal diritto della circolazione stradale (cap. A1 norme VSS 640827c).

Nel caso di specie invece l'istante in autorizzazione è una corporazione di diritto privato, la quale intende sistemare un tabellone di ampie dimensioni su un'area estranea alla circolazione stradale, segnatamente su un fondo chiuso di proprietà privata situato a ridosso di un posteggio, a sinistra del campo stradale, in modo che possa essere scorto dai conducenti che risalgono la valle. Quand'anche fosse configurabile per la sua foggia ad un pannello d'informazione turistica giusta gli art. 54 cpv. 9 OSStr e la cifra B9 delle norme VSS 640827c, la posa del controverso cartellone non ricade nella sfera di applicazione della OSStr, ma soggiace alla legge edilizia nella misura in cui l'impianto è suscettibile di modificare in maniera rilevante la configurazione del fondo destinato ad ospitarlo (art. 1 cpv. 2 LE), e alla legge sugli impianti pubblicitari nella misura in cui la discutibile collocazione prescelta è idonea non tanto ad indicare il percorso per raggiungere la chiesa di Mogno, quanto a richiamare visitatori verso quel particolare luogo di culto (art. 1 LImpPub). In applicazione di entrambe le leggi (art. 4 cpv. 1 LE, art. 9 LImpPub), la richiesta di autorizzazione doveva essere inoltrata al municipio di __________ insieme ad una domanda di costruzione soggetta alla procedura ordinaria (cfr. art. 5 cpv. 3 RLE), rispettando le modalità indicate agli art. 6 e 7 RLImpPub. Norme, quest'ultime, che unitamente all'art. 11 cpv. 2 LImpPub impongono una corretta coordinazione tra i due procedimenti e l'emanazione di una decisione unica ad opera del municipio.

In quanto resa in esito ad una procedura viziata ed emessa da un'istanza formalmente incompetente, la controversa risoluzione della SEM deve pertanto essere annullata, al pari del giudizio governativo che la conferma.

 

 

3.Stante quanto precede, il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento della decisione governativa impugnata.

Data la particolarità della fattispecie non si prelevano spese, né tassa di giudizio.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 1 LCStr; 1 ONC; 49, 54, 101, 103, 115 OSStr; 10 LALCStr; 1 RLALCStr, 1, 3, 4 LE; 5 RLE; 1, 5, 9, 11 LImpPub; 2, 6, 7 RLImpPub; 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

1.Il ricorso è accolto.

Di conseguenza sono annullate:

1.1.           la decisione 26 agosto 2003 (n. 3608) del Consiglio di Stato;

1.2.           la risoluzione 21 marzo 2003 con cui la SEM ha autorizzato la posa di un pannello informativo concernente la chiesa di __________ sul mapp. __________.

 

 

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                   3.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.

 

 

                                   4.   Intimazione a:        RI 0;

                                  __________

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario