Incarto n.
52.2003.305

 

Lugano

21 gennaio 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 16 settembre 2003 di

 

 

 

RI 1

patrocinato da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 26 agosto 2003 del Consiglio di Stato (n. __________), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 22 maggio 2003, con cui il municipio di CO 1 gli ha negato il permesso di installare un camino con canna fumaria nel suo rustico (part. n. 39 e 41 RF) e gli ha ordinato di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per tutti gli interventi realizzati senza autorizzazione dal 1° luglio 1972 in avanti;

 

 

viste le risposte:

-         22 settembre 2003 del Dipartimento del territorio;

-         23 settembre 2003 del Consiglio di Stato;

-         23 settembre 2003 del comune di CO 1;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il ricorrente RI 1 e sono comproprietari di un vecchio edificio ad uso agricolo (stalla/fienile), situato in località __________, nella zona agricola di __________, a cavallo del confine tra due vasti fondi coltivati a fieno (part. n. __________ e __________ RF). La costruzione, strutturata su due piani, è classificata nella categoria edificio rilevato 4 dell'inventario degli edifici posti fuori delle zone edificabili, approvato dal Consiglio di Stato nel 1996. Il piano inferiore, accessibile da valle e destinato in origine alla stabulazione degli animali, è costituito da muri in pietrame parzialmente intonacati. Quello superiore, accessibile da monte e dotato di finestre, appare invece il frutto di una sopraelevazione eseguita in epoca successiva in laterizi non intonacati.

Il 31 marzo 2003 il ricorrente ha chiesto al municipio il permesso di installare al piano superiore del rustico un caminetto a legna, destinato a cucinare ed a riscaldare il locale, che verrebbe utilizzato da chi si occupa della manutenzione dei terreni circostanti.

All'intervento si è opposto il Dipartimento del territorio, rilevando che non v'era alcuna necessità di disporre di un camino e chiedendo all'istante di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per tutti gli interventi che sarebbero stati eseguiti senza autorizzazione sul rustico dopo il 1° luglio 1972.

Facendo proprio il preavviso del dipartimento, il 22 maggio 2003 il municipio ha negato la licenza richiesta e chiesto al ricorrente di presentare entro il 30 giugno 2003 la domanda di costruzione in sanatoria per le opere eseguite abusivamente.

 

 

                                  B.   Con giudizio 26 agosto 2003 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da RI 1.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che alla domanda di costruzione per il caminetto potesse essere dato seguito soltanto dopo aver esaminato la legittimità di tutti gli interventi eseguiti abusivamente a partire dal 1972.

 

                                  C.   Contro il predetto giudizio RI 1 insorge davanti a questo tribunale, postulando il rilascio della licenza richiesta. Riassunti i fatti, il ricorrente rimprovera al Consiglio di Stato di non aver accertato se gli interventi che giustificherebbero l'ordine di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria sono effettivamente stati eseguiti senza autorizzazione. Ritiene inoltre la decisione impugnata contraria al principio di proporzionalità, poiché le manchevolezze non sarebbero sufficientemente gravi per giustificare il rifiuto della licenza. Censura infine il mancato esperimento di un sopralluogo.

 

 

                                  D.   Il Consiglio di Stato si oppone all'accoglimento dell'impugnativa, riconfermandosi nelle tesi contenute nel proprio giudizio.

Ad identica conclusione giungono il Dipartimento del territorio ed il municipio.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dell'art. 21 cpv. 1 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccato dal giudizio impugnato, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

 

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). L'esperimento di un sopralluogo non appare necessario all'evasione della pratica. Le fotografie agli atti permettono in effetti di formarsi un'idea sufficientemente precisa della situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione. Non è d'altro canto compito specifico di questo tribunale porre rimedio alle lacune istruttorie poste in essere dall'istanza inferiore. Accertamenti carenti permettono infatti di annullare il giudizio impugnato e di rinviare la causa all'istanza inferiore per nuova decisione previa assunzione delle prove mancanti (art. 65 cpv. 2 PAmm).

 

 

2.   Caminetto

 

2.1. Permesso ordinario

 

2.1.1. Per principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per edifici e impianti conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione (principio della conformità di zona, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT).

Sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o all'orticoltura oppure che servono all'ampliamento interno di un'azienda agricola o orticola produttiva (art. 16a cpv. 1 e 2 LPT, 34 cpv. 1 OPT). A determinate condizioni, sono inoltre conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti destinati alla preparazione, all'immagazzinamento o alla vendita di prodotti agricoli (art. 34 cpv. 2 OPT) come pure quelli destinati al fabbisogno abitativo indispensabile per la gestione della relativa azienda agricola, compreso quello della generazione che si ritira dalla vita attiva (art. 34 cpv. 3 OPT). L'opera non deve comunque porsi in contrasto con interessi preponderanti (art. 34 cpv. 4 OPT).

 

                                         2.1.2. In concreto, il caminetto si configura come un impianto volto ad integrare la funzionalità del rustico, che - stando al ricorrente - servirebbe ancora all'utilizzazione agricola dei fondi circostanti, apparentemente coltivati a fieno. Il caminetto servirebbe in particolare a permettere agli addetti ai lavori agricoli di cucinare e di soggiornare in un locale riscaldato.

Ora, è evidente che il caminetto non è per nulla necessario alla gestione agricola dei terreni situati attorno al rustico. I prati circostanti possono essere ulteriormente coltivati come sinora senza difficoltà di sorta anche senza il caminetto. La vicinanza dell'abitato permette a chi se ne occupa di trovare facilmente un pasto caldo ed un riparo dal freddo.

Non ricorrendo le ipotesi degli art. 34 cpv. 2 e 3 OPT, un permesso edilizio ordinario non entra dunque in linea di conto.

 

                                         2.2. Permesso eccezionale

 

2.2.1. Giusta l'art. 24 LPT, in deroga al principio della conformità di zona, fuori delle zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, a condizione che, cumulativamente, la loro destinazione esiga un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e che non vi si oppongano interessi preponderanti (lett. b). Il requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo. Al suo adempimento devono essere poste esigenze severe. Occorre infatti che sia necessario realizzare l'edificio o l'impianto fuori del territorio edificabile per motivi d'ordine tecnico, inerenti all'esercizio o alla natura del terreno (DTF 119 Ib 442, consid. 4a). Motivi puramente finanziari, personali o di comodità non sono sufficienti (DTF 124 II 252 consid. 4a). In caso di costruzioni agricole, il concetto di ubicazione vincolata coincide, in sostanza, con le esigenze poste al criterio della conformità di zona secondo l'art. 16a LPT (cfr. DTF 123 II 499, consid. 3b/cc).

 

                                         2.2.2. La destinazione del caminetto, che - stando al ricorrente - sarebbe connesso all'esercizio di un'attività agricola, non esige affatto un'ubicazione fuori della zona edificabile. Non si tratta in particolare di un impianto indispensabile per l'utilizzazione del rustico, rispettivamente per la gestione agricola dei fondi circostanti. Una diversa conclusione porterebbe ad autorizzare sistematicamente interventi edilizi in qualche modo connessi all'esercizio di attività agricole, eludendo così il severo criterio della conformità di zona sancito dall'art. 16a LPT.

 

                                         2.2.3. Palesemente insoddisfatti sono pure i presupposti degli art. 24a - 24d LPT. Nemmeno il ricorrente li invoca. Nulla può dunque dedurre in suo favore da queste norme.

Non sono dunque dati i presupposti per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale secondo l'art. 24 LPT.

 

 

                                   3.   Ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria

 

3.1. L'ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria si configura come un provvedimento amministrativo mediante il quale l'autorità, dopo aver stabilito che un fondo è stato oggetto di interventi rilevanti dal profilo della polizia delle costruzioni senza la necessaria autorizzazione, ingiunge al proprietario di collaborare ai fini dell'accertamento della loro legittimità materiale, promuovendo l'avvio di una procedura di rilascio della licenza a posteriori (RDAT 1993 II 87 n. 33; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 42 LE, n. 1265).

Destinatario dell'ordine è il proprietario al momento in cui viene impartito. Irrilevante è il fatto che i lavori siano stati eseguiti da un eventuale predecessore in diritto. Priva di rilievo è pure la buona fede del nuovo proprietario (RDAT 1994 II 72 n. 36; Scolari, op. cit., ibidem, n. 1266). Il proprietario pro tempore dell'opera abusiva non risponde per comportamento, ma per situazione.

Per sua natura, l'ordine è incoercibile. Se l'obbligato non vi da seguito, l'autorità statuisce sulla legittimità dell'opera abusiva e su eventuali misure di ripristino fondandosi sugli atti e sulle conoscenze di cui dispone.

 

                                         3.2. Nel caso concreto, le fotografie agli atti (dell'agosto 1992, allegate all'inventario degli edifici situati fuori delle zone edificabili e del marzo 2003, allegate alla domanda di costruzione) dimostrano chiaramente che la parte superiore del rustico, eseguita in mattoni e dotata di finestre, è di realizzazione più recente della parte sottostante. Convergenti indizi inducono a ritenere che l'edificio, in origine adibito a stalla/fienile, sia stato oggetto di un ampliamento verticale, volto a migliorare la fruibilità del piano superiore adibito a suo tempo a fienile.

Gli atti non consentono di stabilire quando questa modifica è stata attuata. Permettono soltanto di ritenere che è stata realizzata prima del 1992, quando è stato allestito il cosiddetto inventario dei rustici. In assenza di contrarie risultanze permettono inoltre di ritenere che la sopraelevazione non è mai stata autorizzata.

La data di realizzazione non è comunque irrilevante.

Anzitutto, perché l'ordine in contestazione impone al ricorrente di chiedere il permesso a posteriori soltanto per gli interventi realizzati dopo il 1° luglio 1972, per cui non sussisterebbe alcun obbligo qualora la trasformazione fosse stata attuata prima di tale data. In secondo luogo, perché non avrebbe senso esperire una procedura di rilascio del permesso in sanatoria qualora il termine trentennale per promuovere un'azione di ripristino fosse già decorso.

Nella misura in cui ha per oggetto l'ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria, il giudizio appare dunque fondato su accertamenti carenti. Entro questi limiti, va di conseguenza annullato, rinviando gli atti all'istanza inferiore, affinché statuisca nuovamente sul ricorso, previo completamento dell'istruttoria.

 

 

4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto, confermando il giudizio impugnato nella misura in cui conferma il diniego della licenza edilizia per l'installazione di un camino con canna fumaria. Va invece accolto nella misura in cui è riferito all'ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per gli interventi successivi al 1° luglio 1972.

La tassa di giustizia è compensata con le ripetibili, addebitabili al Cantone, al quale va ricondotto l'esito parzialmente favorevole al ricorrente del presente giudizio.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 22, 24 LPT; 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 46 cpv. 1, 60, 61, 65 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 26 agosto 2003 del Consiglio di Stato (n. 3626) è annullata nella misura in cui conferma l'ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per gli interventi eseguiti sul rustico a partire dal 1° luglio 1972.

1.2.           gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

 

 

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

;

;

.

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario