Incarto n.
52.2003.306

 

Lugano

15 ottobre 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente,

Matteo Cassina, Ivo Eusebio, quest’ultimo in sostituzione del giudice Lorenzo Anastasi, astenuto;

 

segretario:

Stefano Rossi, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 26 novembre 2002 della

 

 

 

__________

 

 

Contro

 

 

 

la decisione 5 novembre 2002 (n. 5203) del Consiglio di Stato, che annulla la licenza edilizia 11 luglio 2002 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per l’ampliamento della casa monofamigliare esistente al mappale __________ RFD di __________ di proprietà di __________ e __________;

 

 

viste le risposte:

-      9 dicembre 2002 di __________;

-    10 dicembre 2002 del Consiglio di Stato;

-      2 gennaio 2003 del municipio di __________;

 

richiamata la sentenza 4 settembre 2003 del Tribunale federale;

 

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto e in diritto

 

                                         che il 4 settembre 2001 la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di ampliare l’abitazione di __________ e __________ (part. n. __________ RFD, zona R2a);

 

                                         che il progetto prevedeva in sostanza di prolungare di circa 2 m la falda N del tetto dell’abitazione e di accorciare nel contempo di circa 1.70 m quella S, innalzandola di 2.10 m, parallelamente a quella esistente; il colmo del tetto sarebbe quindi risultato più alto di 1.80 m, permettendo l’ingrandimento della camera esistente al piano mansardato e l’aggiunta di un nuovo bagno e di un nuovo balcone non sporgente rivolto a S;

 

                                         che in seguito ad una prima opposizione dei vicini e all'esperimento di un tentativo di conciliazione, il 16 aprile 2002 la __________ ha in parte modificato il progetto, contenendo la sopraelevazione della falda S del tetto in m. 1.76;

 

                                         che l’11 luglio 2002 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta respingendo la nuova opposizione del vicino __________;

 

                                         che con giudizio 5 novembre 2002 il Consiglio di Stato ha annullato il permesso, accogliendo l’impugnativa contro di esso presentata dall’opponente, in quanto l’altezza massima dell’edificio, calcolata “dal terreno sistemato al livello superiore (punto più esterno) raggiunto dalla gronda (teorica) in corrispondenza del filo della facciata”, risultava di m 8.20 e violava il PR di __________, il quale prevede che nella zona R2a, l’altezza massima degli edifici non può essere superiore a m 7.50 (art. 39 NAPR);

 

                                         che contro tale giudizio governativo la __________ si è aggravata dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l’annullamento;

 

                                         che l’insorgente ha criticato l’autorità inferiore adducendo che l’altezza dell’edificio andava misurata dal terreno sistemato al punto più alto del cornicione di gronda e nel caso concreto misurava m 7.25, risultando pertanto conforme ai limiti fissati dall’art. 39 NAPR;

                                         che il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto l'impugnativa con pronunzia 1° aprile 2003; questo tribunale ha ritenuto in sostanza che l'altezza della costruzione, misurata dal terreno sistemato al filo superiore del cornicione di gronda, non eccedesse il limite di metri 7.50 sancito dalle NAPR;

 

                                         che adito da __________ mediante ricorso di diritto pubblico, con sentenza 4 settembre 2003 il Tribunale federale ha annullato il predetto giudicato; in pratica l'Alta Corte federale ha rimproverato al Tribunale cantonale amministrativo di aver valutato la fattispecie sulla scorta di piani imprecisi e contradditori, omettendo di accertare l'altezza dell'edificio in modo chiaro e conforme alla situazione di fatto;

 

                                         che giusta l’art. 4 LE, la domanda di costruzione deve essere corredata della documentazione necessaria; i progetti devono fornire tutte le indicazioni atte a rendere comprensibili la natura e l’estensione delle opere previste (art. 11 cpv. 1 RLE);

 

                                         che scopo di queste prescrizioni è quello di consentire all’autorità ed ai vicini di esercitare un opportuno controllo preventivo dell’attività edilizia, onde evitare successive contestazioni sui limiti dell’autorizzazione concessa ed eventuali interventi repressivi;

 

                                         che nel caso concreto, la sezione A-A, in scala 1:100, allegata alla domanda di costruzione "variante" 16 aprile 2002, coincide in realtà con il piano del progetto iniziale, presentato prima dell’udienza di conciliazione;

 

                                         che come rilevato dalla Corte federale, da questo piano non emergono chiaramente la modificata inclinazione del tetto, né la riduzione del suo innalzamento; l’indicazione di un’elevazione di m. 1,76 della falda meridionale contrasta con le caratteristiche del disegno, che mantiene di fatto l’aumento di m 2,10 indicato nel primo progetto;

 

                                         che vista la scarsa chiarezza degli atti, segnatamente riguardo all’effettiva entità dell’innalzamento e alla reale inclinazione del tetto, sulla base degli imprecisi e contraddittori piani di costruzione non è effettivamente possibile accertare l’altezza dell’edificio in modo chiaro e conforme alla situazione di fatto;

 

                                         che pertanto la domanda di costruzione non poteva essere accolta, poiché non indicava con sufficiente precisione le caratteristiche dell’opera edilizia;

 

                                         che tale manchevolezza non può essere sanata da questo Tribunale, pena la violazione del diritto di essere sentito di eventuali opponenti;

 

                                         che alla fattispecie non può essere applicato in particolare l'art. 11 cpv. 3 RLE, ai sensi del quale l'autorità può all'occorrenza chiedere informazioni o completamenti (dei progetti); nel caso concreto, non si tratta di richiedere semplici informazioni mancanti, bensì di ordinare l’inoltro di una nuova documentazione dalla quale risulti, in maniera coerente e inequivocabile, l’inclinazione del tetto e la riduzione del suo innalzamento, circostanze essenziali per l’esame della conformità della domanda di costruzione con le norme edilizie applicabili (RDAT 1996 II n. 34);

 

                                         che resta beninteso riservata alla ricorrente la possibilità di presentare una nuova domanda di costruzione sulla base di nuovi piani rispettosi delle critiche formulate dalla Corte federale;

 

                                         che stando così le cose, il ricorso va respinto e la decisione governativa confermata, sebbene con altre motivazioni; date le circostanze si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese (art. 28 PAmm);

 

                                         che non si assegnano ripetibili (art. 31 PAmm), in quanto dinanzi a questa Corte il resistente non era rappresentato da un avvocato; l’assistenza prestata dal suo patrocinatore si è limitata all’intervento dinanzi al Tribunale federale, per il quale è già stato posto a beneficio di una tale indennità;

 

per questi motivi,

visti gli art. 21, 40 LE; 11 RLE; 2, 3, 18, 28, 31, 43, 61 PAmm; 30, 39 NAPR di __________;

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Non si assegnano ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      Il segretario