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Incarto n.
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Lugano 4 novembre 2003
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sui ricorsi (a) 18 e (b) 19 settembre 2003 di
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(a) __________
(b) __________
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contro |
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le decisioni 2 settembre 2003 del Consiglio di Stato (n. 3747 e 3748) che respingono i ricorsi presentati dagli insorgenti avverso le risoluzioni 25 giugno 2003 con cui il municipio di __________ ha dichiarato irricevibili le opposizioni presentate dagli stessi alla domanda di costruzione inoltrata da __________ per la formazione di un posto auto al mappale no. __________ RF __________; |
viste le risposte:
- 23 settembre 2003 del Dipartimento del territorio;
- 30 settembre 2003 del Consiglio di Stato;
- 3 ottobre 2003 del municipio di __________;
- 8 ottobre 2003 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 23 maggio 2003, __________ ha chiesto al municipio di __________ la licenza edilizia per la formazione di un posto auto sulla part. n. __________ RF situata in località __________;
che la domanda è stata pubblicata dal giovedì 5 al giovedì 19 giugno 2003, con relativo avviso ai proprietari confinanti e trasmissione degli atti al Dipartimento del territorio;
che con scritti del 16 e del 17 giugno 2003, __________, rispettivamente __________ e __________, si sono opposti al rilascio della licenza edilizia in oggetto;
che entrambe le opposizioni sono stati consegnati alla posta il 20 giugno 2003;
che con risoluzioni 25 giugno 2003 il municipio le ha respinte, ritenendole tardive;
che con giudizi del 2 settembre 2003 il Consiglio di Stato ha confermato le predette decisioni, respingendo le impugnative contro di esse interposte dagli opponenti;
che, in concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto irrilevante che il giorno di scadenza del termine di pubblicazione fosse festivo (Corpus Domini);
che avverso le predette decisioni governative i soccombenti insorgono ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento;
che i ricorrenti sostengono che il termine per opporsi alla domanda di costruzione si sarebbe protratto sino a venerdì 20 giugno 2003, poiché il giorno di scadenza era festivo;
che all’accoglimento dei ricorsi si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, con argomenti che verranno semmai ripresi nei seguenti considerandi;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE;
che la legittimazione attiva degli insorgenti è certa (art. 43 PAmm) ;
che i gravami, tempestivi (art. 46 PAmm), sono ricevibili in ordine e possono essere evasi con un unico giudizio, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l’art. 6 cpv. 1 e 3 LE, la domanda di costruzione viene pubblicata dal municipio presso la cancelleria comunale, con avviso negli albi comunali ed ai proprietari confinanti, per un periodo di 15 giorni, durante il quale chiunque abbia interesse può prenderne conoscenza;
che secondo l'art. 8 cpv.1 LE nel termine di pubblicazione ogni persona che dimostri un interesse legittimo può fare opposizione alla concessione della licenza edilizia;
che il municipio decide sulla domanda di costruzione e sulle opposizioni entro 15 giorni dalla scadenza del termine di opposizione del Dipartimento del territorio (art. 10 cpv. 1 LE);
che il termine di pubblicazione, fissato dall’art. 6 LE, è di natura perentoria; non può quindi essere né prorogato né abbreviato dall’autorità (art. 11 PAmm);
che il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere (art. 10 cpv. 1 PAmm); se l’ultimo giorno del termine scade di sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale (art. 10 cpv. 3 PAmm);
che nell'evenienza concreta, il municipio ha anzitutto violato l'art. 10 cpv. 1 LE, statuendo sulla ricevibilità delle opposizioni senza statuire nel contempo sulla domanda di costruzione;
che con questa violazione di legge, l'autorità comunale ha propiziato l'avvio di un procedimento ricorsuale, palesemente lesivo delle finalità di economia processuale perseguite dalla norma succitata;
che così procedendo, il municipio ha in effetti impedito agli insorgenti di contestare le decisioni di irricevibilità delle opposizioni nell'ambito di un ricorso da loro stessi proposto contro la licenza edilizia od inoltrato dalla resistente __________ contro un'eventuale decisione di diniego della stessa;
che il municipio è incorso in una seconda violazione di legge, computando, contrariamente a quanto prescrive l'art. 10 cpv. 1 PAmm, nel termine quindicinale di pubblicazione della domanda il giorno in cui è iniziato a decorrere attraverso l'esposizione all'albo dell'avviso di pubblicazione, redatto quello stesso giorno (cfr. RDAT 1995 I n. 1; Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 10 n. 2 PAmm);
che, avendo il municipio esposto l'avviso all'albo il 5 giugno 2003, il termine di pubblicazione giungeva a scadenza il 20 di quello stesso mese;
che già da questo profilo, le decisioni del municipio non reggono alla critica;
che le decisioni del municipio sono manifestamente lesive del diritto anche da un terzo profilo;
che anche nel caso in cui il termine di pubblicazione fosse effettivamente giunto a scadenza il 19 giugno 2003, festa del Corpus Domini, le opposizioni sarebbero in effetti tempestive, perché l'art. 10 cpv. 3 PAmm avrebbe protratto la scadenza del termine a venerdì 20, prossimo giorno feriale (cfr. art. 1 DL concernente i giorni festivi nel Cantone del 10 luglio 1934; Borghi / Corti, op. cit., ibidem);
che i giudizi del Consiglio di Stato, che non ha rilevato nemmeno una delle predette, evidenti violazioni di legge, vanno di conseguenza annullati assieme alle decisioni del municipio che manifestamente a torto confermano;
che gli atti vanno rinviati al municipio affinché statuisca sulla domanda di costruzione e sulle opposizioni con un'unica decisione;
che, dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese;
per questi motivi,
visti gli art. 6, 8, 10, 21 LE; 3, 10, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono accolti.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. le decisioni 2 settembre 2003 (n. 3747 e n. 3748) del Consiglio di Stato;
1.2. le decisioni 25 giugno 2003 del municipio di __________ che dichiarano irricevibili le opposizioni presentate da __________ e __________ e __________ contro il rilascio della licenza edilizia per la formazione di un posto auto al mappale no. __________ RF __________.
2. Gli atti sono rinviati al municipio di __________ affinché proceda nei suoi incombenti conformemente all'art. 10 cpv. 1 LE;
3. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
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4. Intimazione a: |
__________ |
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario